Regolamento (CE) n. 1814/97 della Commissione del 19 settembre 1997 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 20/09/1997 pag. 0009 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 1814/97 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1997 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; considerando che i quantitativi disponibili per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il quarto trimestre 1997, dal regolamento (CE) n. 1433/97 della Commissione (7); considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera i quantitativi disponibili fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1433/97; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate; considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi disponibili fissati dal regolamento (CE) n. 1433/97 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 settembre 1997; che è opportuno rammentare che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 478/95, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93; considerando che, in applicazione dell'accordo quadro sulle banane concluso con alcuni paesi terzi produttori nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi ultimi sono autorizzati a rilasciare, per il 70 % del volume delle rispettive assegnazioni, certificati di esportazione che vanno presentati per ottenere nella Comunità titoli di importazione delle categorie A e C; considerando che, nell'ipotesi in cui le domande di titoli presentate dagli operatori delle categorie A e C non esauriscono, per il quarto trimestre del 1997, le quantità disponibili fissate nell'allegato del presente regolamento, è nell'interesse comune dei paesi produttori da un lato, di ottimizzare l'utilizzazione delle loro assegnazioni e, dall'altro, della Comunità e degli operatori, di soddisfare il fabbisogno al consumo constatato nell'ambito del bilancio di approvvigionamento ed è quindi opportuno attribuire le quantità eventualmente ancora a disposizione al termine del secondo periodo di presentazione delle domande di titolo agli operatori della categoria B che abbiano presentato la domanda entro i termini previsti; che è pertanto opportuno stabilire le necessarie modalità di gestione complementari; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli; considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, i titoli d'importazione per il quarto trimestre 1997 sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,4203 di 0,5339 e di 0,6337 per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine «Colombia: categoria B», «Costa Rica: categoria B» e «Altri». Articolo 2 Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il quarto trimestre del 1997. Articolo 3 Per le quantità di banane fissate nell'allegato per la Costa Rica, la Colombia e il Nicaragua con riferimento alle categorie A e C, eventualmente disponibili dopo la presentazione delle domande per il secondo periodo in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95, vengono rilasciati titoli di importazione agli operatori della categoria B, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, che abbiano presentato una domanda di titolo di importazione di banane delle origini suddette nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Queste domande di titolo recano la dicitura «Domanda di titolo "categoria B" - Regolamento (CEE) n. 1442/93». La Commissione fissa immediatamente le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le origini rispettive. I titoli sono rilasciati immediatamente dalle autorità competenti e la loro validità è quella fissata all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13. (5) GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13. (6) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84. (7) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 52. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>