31997R1813

Regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione del 19 settembre 1997 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 20/09/1997 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1813/97 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1997 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), da ultimo modificata dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (3), sono state concesse autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4), e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Btendotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (5);

considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non ricorrono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sulle etichette dei semi di soia geneticamente modificati (Glycine max L.) e del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) che si tratta di prodotti ottenuti attraverso tecniche di modificazione genetica;

considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vivi derivati da organismi geneticamente modificati;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra tali provvedimenti possono comportare ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influendo negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario adottare norme comunitarie specifiche e uniformi che disciplinano l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (6) stabilisce alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione dei consumatori finali;

considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le stesse norme in materia di etichettatura per l'informazione dei consumatori finali si devono applicare ai prodotti e agli ingredienti alimentari costituiti da organismi geneticamente modificati o che contengono tali organismi, immessi sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, in forza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CEE, e ai prodotti e agli ingredienti che sono stati immessi sul mercato successivamente a tale data;

considerando che occorre quindi, in primo luogo, stabilire che all'etichettatura dei particolari prodotti alimentari contemplati dal presente regolamento si applicano gli stessi requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97;

considerando che, quanto prima possibile, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti che stabiliscano norme comunitarie specifiche ed uniformi in materia di etichettatura dei prodotti alimentari oggetto del presente regolamento;

considerando che, avuto riguardo alla portata e agli effetti dell'azione proposta, i provvedimenti comunitari introdotti con il presente regolamento sono non solo necessari, ma anche essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati e che tali obiettivi non possono essere conseguiti individualmente dai singoli Stati membri;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica all'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari derivati da:

- semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281/CE;

- granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE.

2. Il presente regolamento non si applica agli additivi alimentari, agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Articolo 2

Fermo restante l'obbligo di osservare gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si applicano i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura:

a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:

- composizione,

- valore nutritivo o effetti nutritivi;

- l'uso al quale è destinato il prodotto alimentare,

che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.

In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;

b) indicazione della presenza del nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;

c) indicazione della presenza del nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell'alimento equivalente esistente e che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;

d) indicazione della presenza di un organismo geneticamente modificato con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco non tassativo figura all'allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1997. Non appena possibile saranno adottate norme comunitarie specifiche e uniformi per l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.

(3) GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(4) GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 10.

(5) GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 69.

(6) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.