31997R1596

Regolamento (CE) n. 1596/97 della Commissione del 30 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 08/08/1997 pag. 0055 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 1596/97 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei;

considerando che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96 (5); che, tenuto conto dei periodi di procedura, i protocolli aggiuntivi agli accordi europei, di cui si sono conclusi i negoziati, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato pertanto modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 per consentire l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati per quanto riguarda il settore agricolo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1117/97 (7), stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della modifica delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

A partire dal 1° luglio 1997 il volume dei quantitativi indicati nell'allegato I è scaglionato come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(6) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(7) GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Nonostante le norme sull'interpretazione della nomenclatura combinata, il titolo della designazione dei prodotti deve essere considerato di valore puramente indicativo, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata nel quadro del presente allegato dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) Quando esiste un dazio minimo di nazione più favorita, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Questa concessione sostituisce tutte le concessioni preferenziali esistenti per i prodotti considerati, comprese quelle previste dal regolamento (CE) n. 1600/95.»