Regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione del 30 luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1997 pag. 0027 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1582/97 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, dopo aver pubblicato il progetto di regolamento (2), sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, considerando che la scadenza dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 (3) e (CEE) n. 1984/83 (4), modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo è fissata al 31 dicembre 1997; considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria per avviare un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato ad accordi fra imprese attive a livelli economici diversi, compresi gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo e di «franchising»; considerando che occorre prevedere un lasso di tempo sufficientemente lungo per concludere il dibattito, esaminare i risultati e trarne le conclusioni per la futura politica di concorrenza in materia; considerando che tali lavori non potranno essere conclusi entro un termine che consenta di adottare e pubblicare una nuova normativa prima del 31 dicembre 1997; considerando che, per assicurare alle imprese la certezza del diritto, è opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 prorogandoli fino al 31 dicembre 1999, data di scadenza del regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1983/83, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1999». Articolo 2 All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1984/83, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1999». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65. (2) GU n. C 121 del 19. 4. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5. (5) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.