31997R1554

Regolamento (CE) n. 1554/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1997 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1554/97 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che è importante che l'aiuto ai produttori sia finalizzato principalmente a garantire un reddito più elevato e più stabile; che ogni ritenuta ai fini della realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle associazioni di produttori - definiti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 1696/71 (4) - deve essere pertanto fissata ad un massimo equo; che a tal fine è d'uopo modificare il paragrafo 1 bis dell'articolo 7;

(2) considerando che l'aumento dell'aiuto per le altre varietà potrebbe comportare un incremento considerevole delle superfici investite a tali varietà a scapito della qualità del prodotto; che in conseguenza dell'eccesso di offerta e della scarsa domanda i prezzi di tali varietà potrebbero scendere a livelli talmente bassi da costringere le associazioni di produttori ad esercitare il diritto di veto e riacquistare il luppolo in questione; che detto luppolo potrebbe non trovare acquirenti sul mercato e che presso le associazioni di produttori ingenti scorte di varietà meno pregiate potrebbero costituirsi; che ciò potrebbe destabilizzare il mercato; che onde evitare tale situazione è opportuno che le associazioni di produttori decidano quali varietà possono essere coltivate dai loro soci; che a tal fine è d'uopo modificare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) nonché il paragrafo 3, lettera b), primo comma dello stesso articolo;

(3) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1696/71 stabilisce in linea di principio, per i produttori aderenti ad un'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti ad una unione, l'obbligo di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione; che l'applicazione di tale principio è risultata estremamente complessa per la maggioranza dei produttori comunitari riuniti in un'unica associazione; che il periodo transitorio di cui all'ultimo comma del summenzionato articolo 7, paragrafo 3, lettera b) - durante il quale i soci di un'associazione riconosciuta possono, se autorizzati da tale associazione, commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione stessa - scade il 31 dicembre 1996; che occorre quindi decidere quale regime applicare a decorrere dal 1° gennaio 1997 e modificare di conseguenza l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

(4) considerando che sarebbe pregiudizievole ritirare il riconoscimento ad associazioni di produttori peraltro molto attive per quanto riguarda tutti gli altri loro compiti, quali la gestione dell'aiuto ai produttori e la realizzazione degli obiettivi di cui sopra; che è quindi opportuno dare la possibilità ai soci di un'associazione di produttori riconosciuta di commercializzare direttamente, senza essere penalizzati da una riduzione dell'aiuto, tutta o parte della loro produzione se autorizzati dall'associazione, purché quest'ultima eserciti un diritto di controllo sui prezzi concordati tra i produttori e i commercianti e possa esercitare un diritto di veto; che, nello stesso contesto, occorre concedere ai produttori che lo desiderino la possibilità di vendere una parte della propria produzione per il tramite di un'altra organizzazione, designata dall'organizzazione cui essi appartengono, qualora si tratti di prodotti che hanno caratteristiche particolari e che non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima;

(5) considerando che ciascuna associazione di produttori ha caratteristiche proprie per quanto riguarda le condizioni di produzione e commercializzazione; che è pertanto la più indicata per decidere, in qualsiasi momento, per i propri soci quali provvedimenti debbano essere adottati rapidamente per adeguare la produzione alle esigenze del mercato; che tale possibilità presuppone l'istituzione di un sistema flessibile per quanto riguarda la disponibilità e la gestione del bilancio;

(6) considerando che, a tal fine, è importante che l'aiuto sia versato al momento della raccolta in questione, senza distinzione tra i gruppi di varietà; che ciò implica l'abbandono del metodo di calcolo di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettere a) e b) fondato sulle dichiarazioni degli Stati membri; che è d'uopo sostituirlo con il calcolo di un aiuto forfettario per ettaro fondato su medie storiche; che in caso di perturbazioni del mercato è possibile concedere l'aiuto soltanto per una parte delle superfici coltivate; che in tal caso è opportuno prevedere la possibilità di modulare il livello dell'aiuto; che risulta pertanto necessario modificare il paragrafo 6 dell'articolo 12, nonché abrogare il paragrafo 7 dello stesso articolo;

(7) considerando che l'associazione di produttori dovrebbe poter decidere se versare integralmente questo aiuto unico ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una quota compresa tra l'80 e il 100 %; che è quindi opportuno adattare il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), relativo alla gestione del regime di aiuti;

(8) considerando che l'associazione di produttori dovrebbe poter trattenere fino al 20 % dell'aiuto per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) in primo luogo o addirittura esclusivamente ai fini della riconversione varietale se vi è ancora tale esigenza; che tra le altre misure speciali è possibile sviluppare azioni di ricerca nel settore fitosanitario; che tale ricerca deve essere imperniata sull'impiego di tecniche e di strumenti che rispettino l'ambiente; che a tal fine è opportuno usare l'espressione «protezione integrata delle colture»;

(9) considerando che, qualora le associazioni di produttori non commercializzano tutta la produzione dei loro soci, la summenzionata facoltà diventa un obbligo; che è opportuno inserire tale obbligo all'articolo 12, paragrafo 5;

(10) considerando che la trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a cinque anni; che allo scadere di tale prodotto la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa; che è opportuno aggiungere questo punto all'articolo 12, paragrafo 5;

(11) considerando che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dei pagamenti, è opportuno effettuare un unico pagamento annuale, che comprenda l'aiuto ai produttori e alla riconversione varietale; che tale pagamento andrebbe effettuato in una data prossima a quella della raccolta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno considerato; che tuttavia, per la raccolta 1996, tale data è già trascorsa e occorre pertanto trovare una soluzione adeguata; che a tal fine è opportuno modificare l'articolo 17;

(12) considerando che è necessario prevedere la valutazione delle misure in vigore e dei loro effetti sulla situazione economica del settore e formulare se del caso delle proposte; che è d'uopo inserire tale obbligo all'articolo 18,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 7,

a) il testo del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato immettendo in commercio tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);»;

b) il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) di adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, segnatamente mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, dell'immissione in commercio e nel settore della protezione integrata;»;

c) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltura e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell'ambiente;»;

d) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) di decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e di adottare norme comuni di produzione;»;

e) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) di gestire il regime di aiuto previsto all'articolo 12 assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5 dello stesso articolo.»;

f) il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal testo seguente:

«Le associazioni di produttori possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per prendere misure intese a realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a d).»;

g) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

- di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre,

- di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempreché l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata e abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, se l'organizzazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

- sostituire l'obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell'associazione di produttori con una commercializzazione fondata su norme comuni fissate nello statuto che attribuiscano all'associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, sottoposti questi ultimi all'approvazione dell'associazione, e che impongano all'associazione di riprendere il luppolo ad un prezzo più elevato in caso di mancata accettazione,

- commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori, determinata dalla propria organizzazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima,».

2) L'articolo 9 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione dell'articolo 8.

2. Le modalità d'applicazione dell'articolo 8 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

4) All'articolo 12,

a) il paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. a) Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di garantire ai loro soci un reddito equo e di gestire razionalmente l'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori.

b) Qualora il produttore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'associazione alla quale aderisce, la totalità dell'aiuto viene versata direttamente a tale produttore dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito.

c) Nelle altre regioni, l'aiuto è concesso altresì ai singoli produttori.»;

b) il testo del paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 ecu/ha a decorrere dal raccolto 1996, per un periodo di cinque anni.

b) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3, primo comma, questa ha facoltà di decidere se versare ogni anno integralmente l'aiuto ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una parte dell'aiuto, pari almeno all'80 %, a seconda che rimangano da soddisfare domande di riconversione varietale, o eventualmente altri obiettivi da realizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori e qualora questa non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'associazione trattiene obbligatoriamente ogni anno il 20 % dell'aiuto ai produttori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera b).

d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a cinque anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.

e) Nell'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo il produttore interessato deve versare all'associazione di produttori di cui è socio un importo pari alla trattenuta effettuata in conformità delle lettere b) e c) di cui sopra.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Qualora la relazione di cui all'articolo 11 ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può adeguare l'importo dell'aiuto fissato nel paragrafo precedente:

a) limitando la concessione dell'aiuto ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno in questione e, se necessario, modulandola;

b) oppure escludendo dal beneficio dell'aiuto le superfici che si trovano nel primo e/o secondo anno di produzione.»;

d) il paragrafo 7 è soppresso.

5) L'articolo 12 bis è soppresso.

6) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»

7) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri conformemente all'articolo 8 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (1). Tali aiuti sono compresi nelle previsioni di spesa annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 (2).

Agli aiuti di cui al presente paragrafo si applica l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91.

Il contributo viene versato conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (3).

3. Gli Stati membri versano ai produttori alla data più vicina possibile alla raccolta, e comunque entro il 15 ottobre 1997 per la raccolta 1996 e, a partire dalla raccolta 1997, tra il 16 ottobre e il 31 dicembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di aiuto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo.

(1) Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

(2) Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 della Commissione (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).

(3) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).»

8) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione, della valutazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

In base a tali dati la Commissione si impegna a elaborare, anteriormente al 1° settembre 2000, una valutazione del settore destinata al Consiglio dell'Unione europea, che, se necessario, potrà essere corredata di proposte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU n. C 127 del 24. 4. 1997, pag. 11.

(2) Parere reso il 18 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).