Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0001 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 1484/97 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W, vista la proposta della Commissione (1), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2), (1) considerando che la capacità della maggior parte dei paesi in via di sviluppo di conseguire uno sviluppo umano sostenibile incontra numerosi ostacoli, tra cui l'elevato tasso di crescita demografica; che in tali paesi sono stati approvati programmi nazionali in materia demografica; (2) considerando che la conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo nel 1994 ha adottato un programma d'azione; (3) considerando che, con le risoluzioni dell'11 novembre 1986 «Popolazione e sviluppo» e del 18 novembre 1992 «La pianificazione familiare nelle politiche demografiche dei paesi in via di sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di soddisfare la domanda urgente di servizi di pianificazione familiare, sottolineando allo stesso tempo la necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare programmi demografici globali che comprendano tutti i vari fattori che influenzano il controllo della fecondità; (4) considerando che l'audizione del Parlamento europeo del 25 novembre 1993 ha evidenziato le complesse relazioni tra demografia e sviluppo e che, entro certi limiti, l'aumento della popolazione può favorire il progresso economico; che, tuttavia, gli elevatissimi tassi di crescita osservati in alcuni paesi in via di sviluppo non consentono di far fronte alle esigenze che ne derivano e di offrire prospettive di sviluppo sostenibile, soprattutto in materia ambientale; (5) considerando che uno sviluppo demografico più moderato potrebbe essere promosso mediante: - una più equa distribuzione del reddito fra i diversi ceti sociali, - una politica economica che offra ai poveri la possibilità di disporre di mezzi di sostentamento diversificati, - investimenti nelle infrastrutture che rivestono importanza per la sanità pubblica, quali acqua potabile, migliori sistemi di fognature e abitazioni decorose, - una politica sanitaria che migliori l'accesso ai servizi per i poveri e - un accesso e una qualità migliori dell'istruzione generale e professionale per le donne e le ragazze; (6) considerando che alcuni paesi in via di sviluppo sono entrati in una fase di transizione demografica caratterizzata da un calo significativo del tasso di fecondità, che rispecchia un'evoluzione dei comportamenti diretta a una riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari; che altri paesi in via di sviluppo non sono ancora entrati in tale fase e devono pertanto beneficiare di una speciale assistenza; (7) considerando che, in materia di diritti in materia di riproduzione, la libertà di scelta individuale di uomini e donne, e in particolare degli adolescenti, attraverso un accesso adeguato all'informazione e ai servizi, rappresenta un importante elemento di progresso e sviluppo; (8) considerando che, dal 1990, la Comunità aiuta il finanziamento di azioni specifiche e pilota, che perseguono tali obiettivi; che è adesso opportuno che la Comunità intensifichi la propria cooperazione in questo specifico settore, secondo il programma d'azione della conferenza internazionale del Cairo; (9) considerando che la Comunità incoraggia il diritto di scelta degli individui in merito al numero di figli e alla distanza nel tempo fra loro e condanna qualsiasi violazione dei diritti dell'uomo nella forma di aborto obbligatorio, sterilizzazione forzata, infanticidio, rifiuto, abbandono e maltrattamenti inflitti a figli indesiderati quale mezzo di controllo demografico; (10) considerando che il presente regolamento non fornisce sostegno all'incentivazione del ricorso alla sterilizzazione o all'aborto né alla sperimentazione scorretta di metodi contraccettivi nei paesi in via di sviluppo; (11) considerando che la Comunità si è impegnata a proseguire l'opera della summenzionata Conferenza internazionale del Cairo, segnatamente aumentando il proprio sostegno finanziario ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo; (12) considerando che bisogna rispettare rigorosamente, durante l'attuazione delle misure di cooperazione, la decisione adottata nel corso della Conferenza internazionale del Cairo, secondo la quale non dev'essere assolutamente incoraggiato l'aborto come metodo di pianificazione familiare; (13) considerando che i paesi beneficiari devono essere aiutati ad avviare politiche demografiche compatibili con lo sviluppo sostenibile e a sviluppare strategie intese a conferire alle donne il potere di decisione e a promuovere la parità tra i sessi, fattori decisivi affinché le donne possano effettuare scelte in materia di procreazione, pianificazione familiare e controllo della loro salute riproduttiva, mediante azioni a carattere sociale, economico e culturale, in particolare nei settori chiave della sanità e dell'istruzione; (14) considerando che, per essere davvero efficaci, tali programmi demografici devono inserirsi nel più ampio contesto delle misure di lotta contro la povertà e contro le minacce che incombono sull'ambiente; (15) considerando che nuove azioni in tal senso saranno efficaci unicamente se legate ad uno sviluppo sostenibile che consenta l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; (16) considerando che il ruolo delle organizzazioni non governative e degli operatori privati è determinante per la riuscita delle politiche in materia di sanità, istruzione e pianificazione, rivolte in particolare alle donne, che rivestono un ruolo centrale per qualsiasi politica in materia di sviluppo umano sostenibile, e alle adolescenti; (17) considerando che le misure adottate in base al presente regolamento debbono essere finanziate dal bilancio generale delle Comunità; (18) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995; (19) considerando che devono essere determinate le modalità e le regole di gestione di tale forma di cooperazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità attua azioni di cooperazione per sostenere politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo. Articolo 2 Le misure adottate ai sensi del presente regolamento sono destinate innanzitutto ai paesi che più si discostano dai criteri definiti dalla conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popolazione dei paesi in via di sviluppo. Articolo 3 L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento completa e potenzia l'assistenza fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo nei settori dell'istruzione e della sanità, al fine di tener interamente conto dei problemi demografici e integrarli nei programmi comunitari. Articolo 4 1. Le azioni da finanziare nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 devono tener conto dei seguenti obiettivi prioritari: - consentire alle donne, agli uomini e agli adolescenti di scegliere liberamente con cognizione di causa il numero di figli che desiderano e la distanza fra loro; - contribuire a creare un ambiente socioculturale, economico ed educativo, in particolare per le donne e gli adolescenti, favorevole al libero esercizio di tale scelta, segnatamente condannato ed eliminando qualsiasi forma di violenza, mutilazione e sevizia sessuale che incide sulla loro dignità e sulla loro salute; - aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla salute riproduttiva per le donne e gli uomini, compresi gli adolescenti, e in tale modo ridurre notevolmente i rischi sanitari per le donne e i bambini. 2. L'aiuto comunitario può essere concesso a progetti comprendenti attività riguardanti: - il sostegno alla creazione, allo sviluppo e ad una maggiore accessibilità dei servizi di assistenza alla salute riproduttiva, nell'ambito di politiche e programmi attuati dai governi, dagli organismi internazionali, dalle organizzazioni non governative (in appresso, per brevità «ONG») e dal settore privato, rivolte segnatamente ai gruppi in cui tale problematica è più sentita, ad esempio gli adolescenti, le donne incinte e altri gruppi definiti a livello locale; - il sostegno alla elaborazione, all'applicazione o al finanziamento delle politiche che possono contribuire a migliorare la salute riproduttiva di donne e ragazze; - il miglioramento dei servizi di assistenza alla salute riproduttiva, in termini di maternità senza rischi, assistenza perinatale, pianificazione familiare, prevenzione e cura delle malattie trasmissibili sessualmente, compreso l'AIDS, per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature, rifornimenti, formazione o ricerca; - il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione e sensibilizzazione intese a favorire una migliore salute riproduttiva e una presa di coscienza dei problemi demografici, compresi i vantaggi che l'accelerazione della transizione demografica possono offrire all'intera società; - la politica e l'assistenza in materia di pianificazione familiare, compresa l'informazione su metodi di pianificazione familiare affidabili ed efficaci; - lo sviluppo delle comunità di base, del settore del volontariato, delle organizzazioni non governative locali e della cooperazione Sud/Sud per l'attuazione dei programmi, nonché per lo scambio di esperienze e il sostegno delle reti di cooperazione fra partner. Articolo 5 I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le ONG locali e degli Stati membri, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità locali, comprese le organizzazioni femminili, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. Articolo 6 Le azioni di cooperazione sono realizzate sulla base di un dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali interessate, onde evitare programmi coercitivi, discriminanti o lesivi dei fondamentali diritti dell'uomo. Si tiene conto della situazione economica, sociale e culturale delle fasce della popolazione interessata, nel rispetto dei diritti universali dell'uomo. Le donne, in particolare, sono chiamate a partecipare all'elaborazione, alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione di tutti i progetti e programmi demografici. Articolo 7 1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni realizzate in base all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo. 2. A seconda delle necessità delle azioni, il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente. 3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. 4. Per assicurare la vitalità dei progetti una volta terminato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato in via prioritaria il contributo finanziario dei partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel caso di progetti che prevedano lo svolgimento di azioni a lungo termine. 5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. 6. La Commissione fa in modo che sia posto in evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento. 7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare: a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi sistematica di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono di finanziare; b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, attraverso incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario. 8. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e più specificatamente il Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche. Articolo 8 Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili. Articolo 9 L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1998-2002 è pari a 35 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 10 1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (3) applicabile al bilancio generale delle Comunità. 2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori: - efficacia e vitalità delle operazioni, - aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo-donna, - sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto, - esperienza acquisita in operazioni analoghe. 3. Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziari a titolo dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 11 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione. 4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 11, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento. 5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento di cui al paragrafo 1. 6. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità. 7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo. 8. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi. 9. Particolare attenzione sarà data: - al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto; - ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti. Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere del progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 3. Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1. Articolo 12 1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una sintesi delle azioni finanziarie nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. 2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 11, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. 3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner. Articolo 13 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2002. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica o di proroga. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997. Per il Consiglio Il presidente J. POOS (1) GU n. C 310 del 22. 11. 1995, pag. 13, e GU n. C 323 del 29. 10. 1996, pag. 7. (2) Parere del Parlamento europeo del 24 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 252), posizione comune del Consiglio del 22 novembre 1996 (GU n. C 6 del 9. 1. 1997, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU n. C 115 del 14. 4. 1997, pag. 133). (3) GU n. L 356, del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).