31997R1474

Regolamento (CE) n. 1474/97 della Commissione del 28 luglio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto forfettario per le nocciole raccolte durante le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 29/07/1997 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1474/97 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto forfettario per le nocciole raccolte durante le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 55,

considerando che, per far fronte a una congiuntura particolarmente sfavorevole nel settore delle nocciole, un aiuto forfettario è concesso per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;

considerando che, conformemente agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, detto aiuto è concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (3), o ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96; che, per potenziare i risultati delle misure specifiche già messe in atto, l'aiuto è concesso solo a condizione che le organizzazioni di produttori di cui sopra attuino nel 1997 un piano di miglioramento della qualità ai sensi dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 o un programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (4) modificato dal regolamento (CE) n. 1119/97 (5);

considerando che la campagna di commercializzazione delle nocciole si estende dal 1° settembre al 31 agosto e che è opportuno lasciare all'organizzazione di produttori la scelta del momento in cui inoltrare al propria domanda;

considerando che dell'aiuto devono beneficiare i produttori di nocciole e che ad essi l'organizzazione di produttori deve quindi versare integralmente l'importo ricevuto;

considerando che, per garantire l'efficacia del sistema di aiuto forfettario, occorre determinare idonee procedure di controllo e, in caso di versamento indebito, opportune sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto forfettario di 15 ECU/100 kg di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso alle organizzazioni di produttori:

- riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, che stanno realizzando un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione conformemente al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e/o che attuano nel 1997 un piano d'azione conformemente al regolamento (CE) n. 411/97;

- riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, che attuano nel 1997 un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 411/97.

2. Per beneficiare dell'aiuto le organizzazioni di produttori devono essere riconosciute come produttrici di nocciole.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 è assegnato per le nocciole in guscio del codice NC 0802 21 00, di qualità sana, leale e mercantile, prodotte dai membri dell'organizzazione di produttori durante ciascuna delle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, conferite all'organizzazione di produttori e prese in consegna da quest'ultima.

2. Si intendono come membri dell'organizzazione di produttori i membri aderenti a tale organizzazione all'inizio della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

3. La campagna di commercializzazione delle nocciole inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

Articolo 3

1. Le organizzazioni di produttori inoltrano la domanda di aiuto alle autorità competenti entro il 30 settembre successivo alla campagna di commercializzazione interessata, per i quantitativi provenienti da tale campagna, corredata dei documenti giustificativi.

2. Lo Stato membro versa l'aiuto all'organizzazione di produttori entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

3. Entro quindici giorni, l'organizzazione di produttori versa l'intero aiuto ricevuto ai produttori in base ai quantitativi consegnati da questi ultimi.

Essa può tuttavia trattenere fino al 2 % del valore dell'aiuto per coprire le spese di gestione direttamente connesse a tale misura.

Articolo 4

1. Gli Stati membri controllano presso le organizzazioni di produttori i documenti e i giustificativi ed eseguono controlli in loco per accertare la veridicità delle informazioni trasmesse.

2. I controlli riguardano ogni anno tutte le organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda di aiuto comunitario ai sensi del presente regolamento.

I controlli devono vertere soprattutto sulla contabilità delle organizzazioni di produttori e sulla situazione delle scorte di nocciole.

Queste misure di controllo possono essere realizzate contemporaneamente o essere assimilate alle misure di controllo già previste dai regolamenti (CEE) n. 2159/89 della Commissione (6) e (CE) n. 411/97.

3. Gli Stati membri accertano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 come pure la corrispondenza tra le informazioni fornite dall'organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di aiuto e i dati contenuti nei piani di miglioramento e/o nel programma operativo o piano d'azione di cui all'articolo 1, secondo trattino.

Articolo 5

1. Il beneficiario rimborsa il doppio delle somme indebitamente versate, maggiorato di interessi calcolati in base al periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario qualora, a seguito di un controllo eseguito in applicazione dell'articolo 4, risulti che le quantità di nocciole effettivamente raccolte secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 1:

a) sono inferiori alle quantità indicate nella domanda di aiuto;

b) comprendono nocciole provenienti da produttori non ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, la sanzione di cui al primo comma con si applica qualora il beneficiario possa dimostrare, con soddisfazione dell'autorità nazionale competente, che le irregolarità commesse non sono imputabili a un comportamento intenzionale da parte sua o a negligenza grave. In tal caso, il beneficiario è tenuto soltanto al rimborso dell'importo indebitamente ricevuto, maggiorato degli interessi.

Il tasso d'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in vigore il giorno del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra il contributo finanziario effettivamente versato e quello dovuto sia superiore al 20 % del contributo finanziario dovuto, il beneficiario rimborsa l'intero contributo comunitario ricevuto, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. Le somme recuperate e i relativi interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. In caso di falsa dichiarazione rilasciata deliberatamente o per negligenza grave, l'organizzazione di produttori in causa è esclusa dall'aiuto previsto dal presente regolamento.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve altre sanzioni da adottare conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(4) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

(5) GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 11.

(6) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.