Regolamento (CE) n. 1446/97 della Commissione del 24 luglio 1997 relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 25/07/1997 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1446/97 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1997 relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96, la messa in vendita dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi stabiliti anticipatamente e le offerte sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione; considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche e da garantire la parità di trattamento degli operatori; considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 636 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione; considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole (2), deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione (3) e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti. 2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15 ECU/100 kg netti. Articolo 2 1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'Idagep, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per i prodotti detenuti dal suddetto organismo. 2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.