Regolamento (CE) n. 1437/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo minimo da pagare ai produttori e il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per i fichi secchi non trasformati nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi e che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0062 - 0063
REGOLAMENTO (CE) N. 1437/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo minimo da pagare ai produttori e il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per i fichi secchi non trasformati nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi e che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 9 e l'articolo 9, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione; considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89 (4), hanno definito le categorie di fichi secchi non trasformati e di fichi secchi per i quali vengono fissati, rispettivamente, il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1997/1998; considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano i fichi secchi sono definiti all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2201/96; che è opportuno fissare un prezzo d'acquisto pari al prezzo minimo, ridotto del 5 %, corrispondente alla categoria D definita nella parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84; considerando che occorre sopprimere il paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassotori (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (6), poiché le disposizioni di tale paragrafo sono divenute senza oggetto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1997/1998: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 80,496 ECU/100 kg netti, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati della categoria C; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per i fichi secchi della categoria C, è pari a 27,986 ECU/100 kg. Articolo 2 Per la campagna 1997/1998, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 58,741 ECU/100 kg peso netto. Articolo 3 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 è soppresso il paragrafo 3. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14. (3) GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8. (4) GU n. L 220 del 27. 9. 1989, pag. 58. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.