31997R1435

Regolamento (CE) n. 1435/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/1997

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0058 - 0059


REGOLAMENTO (CE) N. 1435/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4),

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/96 (6), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2122/95 (8), la parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 25 %;

considerando che, a norma dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1650/96 della Commissione, del 16 agosto 1996, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1996/1997 (9), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1996/1997;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1996/1997 è stimato a 6,54 milioni di ECU;

considerando che i paesi che rispondono ai requisiti per la realizzazione di queste campagne promozionali sono gli Stati membri in cui sono state condotte tali azioni nella campagna precedente;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1996/1997, le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate in Germania, Austria, Francia, Spagna e nei Paesi Bassi.

L'importo destinato al finanziamento delle campagne promozionali è così ripartito:

- 2 120 000 ECU in Germania,

- 600 000 ECU in Austria,

- 1 700 000 ECU in Francia,

- 1 500 000 ECU in Spagna,

- 620 000 ECU nei Paesi Bassi.

2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore alla data del 1° settembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(6) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 5.

(7) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

(8) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 7.

(9) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 10.