31997R1429

Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0041 - 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 1429/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 931/97 (3), dispone che non siano prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali; che non si intendeva escludere con questa disposizione l'impiego, nell'ambito delle misure previste dal regolamento (CE) n. 832/97, di fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato; che per dissipare qualsiasi dubbio in merito è opportuno modificare la disposizione suddetta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 832/97, è aggiunta la frase seguente:

«In tale contesto non si considera come sovvenzione nazionale o regionale l'utilizzo dei fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 17.

(3) GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 1.