Regolamento (CE) n. 1341/97 della Commissione dell'11 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 12/07/1997 pag. 0012 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 1341/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96 (3), prevede che per i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base o di prodotti assimilati agli stessi, le quantità di prodotto utilizzate sono convertite in quantità equivalenti di prodotti di base applicando i coefficienti fissati all'allegato E del regolamento; considerando che alcuni codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti lattiero-caseari adottati sono stati modificati; che per maggior chiarezza è opportuno adeguare il regolamento a tali modifiche; considerando che le regole di conversione delle quantità di prodotti trasformati del settore dello zucchero effettivamente utilizzate in quantità di prodotti di base devono essere mantenute, tenendo conto delle disposizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 2, relative alla fissazione dei tassi di restituzione; considerando che l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94, modificato dal regolamento (CE) n. 2915/95 (4), contiene alcuni errori che vanno rettificati; che inoltre le merci che nel 1995 rientravano nel codice NC 1520 00 90 sono ora riprese al capitolo 29 della nomenclatura combinata e non nel codice NC 1520 00 00 come indicato nella modifica dell'allegato B; considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 1418/76 (6), modifica l'elenco delle merci sotto la cui forma il riso può beneficiare di restituzioni all'esportazione; che sono stati inoltre modificati gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 (7), (CEE) n. 2771/75 (8) e (CEE) n. 1785/81 (9) del Consiglio, che elencano le merci sotto la cui forma rispettivamente i cereali, le uova e lo zucchero possono beneficiare di restituzioni all'esportazione; che occorre quindi riportare anche tali modifiche negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 1222/94; considerando che la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2915/95 nelle lingue finlandese, inglese, portoghese e tedesca comportava taluni errori che devono essere rettificati; considerando che l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2915/95 ha modificato simultaneamente l'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), e l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94, utilizzando la stessa formulazione; che la redazione modificata dei due paragrafi non può essere identica in lingua tedesca; che in tale lingua conviene quindi adottare il testo senza modificarne la portata; considerando che, l'accordo con le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha luogo la produzione, è opportuno consentire che venga effettuata una dichiarazione semplificata dei prodotti utilizzati, sotto forma di quantità cumulate di detti prodotti, a condizione che gli operatori interessati tengano a disposizione di dette autorità le informazioni particolareggiate sui prodotti in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue: 1. a) Articolo 1, paragrafo 1: il testo «- allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 (2)» è sostituito dal testo «- allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 (2)», e la nota (2) a piè di pagina è sostituita dalla nota: «(2) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.» b) all'articolo 5, paragrafo 2, sesto comma: il testo «alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dell'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76» è sostituito dal testo: «alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dell'articolo 13, paragrafo 11, secondo comma del regolamento (CE) n. 3072/95». 2. All'articolo 1, paragrafo 2, le lettere da c) a f) sono sostituite dalle lettere seguenti: «c) - il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21 non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %, - il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, granulati o sotto altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2); d) - il latte, la crema e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 %, - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte o superiore all'1,5 % ed inferiore al 40 %, sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG 3); e) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %. - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore al 40 % e - il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte, che non sia l'82 %, ma sia uguale o superiore al 62 %, sono assimilati al burro di cui all'allegato A (PG 6); f) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici da NC 0403 10 11 a 0403 10 19, ai codici da NC 0403 90 51 a 0403 90 59 ed ai codici da NC 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, non in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e - il formaggio sono assimilati: i) al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato e ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato;» 3. (Riguarda soltanto la versione tedesca) 4. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il primo comma è sostituito dal comma seguente: «b) i) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CE) n. 3072/95: - ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base; - o assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base; - o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato ad un prodotto di base ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base; tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta ad una quantità di prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato E.» 5. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) viene aggiunto il seguente comma: «ii) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la quantità da tenere in conto è la quantità del prodotto effettivamente utilizzata applicando le regole di conversione in prodotto di base stabilite contemporaneamente alla fissazione dei tassi di restituzione dei prodotti ai quali si applica il presente regolamento, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;». 6. (Riguarda soltanto la versione finlandese) 7. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In deroga al precedente paragrafo, d'accordo con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti e/o delle merci impiegate può essere sostituita dalla dichiarazione complessiva delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione relativa a tali quantità, qualora esse siano state determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, a condizione che il produttore tenga a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica della dichiarazione.» 8. (Riguarda soltanto la versione portoghese) 9. All'articolo 7, paragrafo 6, i termini «Per l'applicazione del paragrafo 1» sono sostituiti da «Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 1 bis». 10. L'allegato B è sostituito dall'allegato B di cui in allegato al presente regolamento. 11. All'allegato C: - il rinvio (2) è soppresso sotto il codice NC 1902 19; - ai codici NC ex 1904 10 30, ex 1904 20 95 e ex 1904 90 10 i termini «che non contengono cacao» sono soppressi. 12. (Riguarda soltanto la versione inglese) 13. (Riguarda soltanto la versione tedesca) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. (2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5. (3) GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24. (4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33. (5) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (7) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (9) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. ALLEGATO «ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA>