Regolamento (CE) n. 1332/97 della Commissione del 10 luglio 1997 recante deroga, per il Portogallo, alle norme di commercializzazione per i meloni
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 11/07/1997 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1332/97 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1997 recante deroga, per il Portogallo, alle norme di commercializzazione per i meloni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri (2), reca disposizioni precise circa l'imballaggio e le indicazioni esterne per tali prodotti; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, è possibile derogare alle norme in vigore qualora i prodotti ortofrutticoli di una data regione siano commercializzati al minuto nella stessa regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio; considerando che alcune varietà di meloni prodotti in Portogallo vengono tradizionalmente venduti nella regione di produzione alla rinfusa, ossia dopo essere stati caricati direttamente su un mezzo di trasporto o su un compartimento dello stesso; che è opportuno autorizzare tale deroga per il territorio portoghese; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'allegato I del regolamento (CE) n. 1093/97, i meloni prodotti in Portogallo di varietà diverse dalla Charentais, Ogen e Galia nella regione di produzione possono essere venduti al dettaglio alla rinfusa. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per ogni partita occorre indicare sul documento e, eventualmente, sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, oltre alle altre indicazioni prescritte, la seguente «Da vendere al dettaglio esclusivamente nella regione di produzione». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 28. 10. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 158 del 17. 6. 1997, pag. 21.