Regolamento (CE) n. 1304/97 della Commissione del 4 luglio 1997 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0008 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 1304/97 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1997 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3, considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno; considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2368/96 (4), per le gare aperte nel corso del terzo trimestre 1997; considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito e in Irlanda; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S ed E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato; che infine, è opportuno aumentare i quantitativi massimi dei prodotti della categoria A, classi 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma; considerando che, in seguito alla scarsa domanda in questo periodo dell'anno di taluni pezzi meno pregiati tra cui la pancia, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento di quarti anteriori del tipo pistola che comprendono la pancia; che è opportuno prevedere esplicitamente le condizioni di accettazione dei quarti anteriori; considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse; considerando che, in via eccezionale, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto; considerando che le modalità relative alla presentazione delle offerte prevedono che il termine di presentazione scade il secondo e il quarto martedì del mese; che, tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di agosto 1997, per motivi pratici è opportuno modificare tale scadenza per il terzo trimestre 1997; considerando che, in seguito alla difficile situazione in cui versa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno mantenere temporaneamente l'importo riveduto della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato e utilizzato per determinare il prezzo massimo d'acquisto; considerando che occorre precisare, analogamente a quanto disposto per le carni non disossate, le modalità della congelazione rapida delle carni disossate come pure le modalità di sospensione delle carcasse; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti: REGNO UNITO Gran Bretagna - categoria A, classe U 2 e classe U 3, - categoria A, classe R 2 e classe R 3, - categoria A, classe O 2 e classe O 3, - categoria C, classe U 3 e classe U 4, - categoria C, classe U 3 e classe U 4. Irlanda del Nord - categoria A, classe U 2 e classe U 3, - categoria A, classe R 2 e classe R 3, - categoria A, classe O 2 e classe O 3, - categoria C, classe O 3 e classe O 4. IRLANDA - categoria C, classe O 4. La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R 3 e quello della qualità O 4 è fissata a 30 ECU/100 kg. Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R 3 in offerte per la qualità O 4 è fissato a 0,914 (centro della classe); b) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S 2, S 3, E 2 e E 3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A. I coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R 3 e le qualità S 2, S 3, E 2 e E 3 sono fissati rispettivamente a 1,365, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe). 2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi; b) possono essere acquistati all'intervento: - i quarti anteriori ottenuti con un taglio diritto a 5 costole e provenienti da carcasse o mezzene di cui al suddetto paragrafo; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80; - i quarti anteriori con la pancia attaccata ottenuti con il taglio pistola a 5 costole, provenienti da carcasse o mezzene di cui al suddetto paragrafo e destinati al disossamento in conformità del titolo II; il prezzo del quarto anteriore è derivato dal prezzo carcassa mediante applicazione del coefficiente 0,68. 3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare: a) 360 kg per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O; b) 450 kg per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E. 4. In deroga all'articolo 10, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, nel corso del terzo trimestre 1997, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) dei giorni seguenti: - il secondo e il quinto martedì di luglio, - il terzo martedì di agosto, - il secondo e quarto martedì di settembre. 5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) in deroga alla prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa; b) in deroga alla seconda frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa. 6. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2456/93, quando la presa in consegna riguarda unicamente i quarti anteriori, questi ultimi devono essere presentati unitamente ai quarti posteriori corrispondenti ai fini della loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, in modo da consentire il controllo del peso massimo, della presentazione e della classificazione della carcassa da cui provengono. Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza il quarto posteriore ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato. 7. In deroga al punto 2, lettera c) dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2456/93, ai fini del presente regolamento si intende per quarti anteriori: - taglio della carcassa dopo prosciugamento effettuato secondo le condizioni di cui al punto 5, - taglio diritto a cinque costole o - taglio pistola a cinque costole con la pancia attaccata. 8. In deroga al primo comma del punto 1.2.8 «Pancia d'intervento» dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2456/93, quando il quarto anteriore è ottenuto con il taglio pistola, la pancia intera viene separata dal quarto anteriore pistola all'altezza della quinta costola. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue: 1) L'articolo 28 è completato dal comma seguente: «La temperatura di congelamento delle carni disossate deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a -7 °C entro un termine massimo di 36 ore.» 2) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento. 3) La prima frase del punto 2, lettera a), dell'allegato V è sostituita dal testo seguente: «a) carcassa: il corpo intero dell'animale macellato e sospeso al gancio del macello mediante il tendine del garretto, quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura:». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (4) GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6. ALLEGATO «ALLEGATO IV Quantitativi massimi di prodotti della categoria A, classi 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma >SPAZIO PER TABELLA>