Regolamento (CE) n. 1301/97 della Commissione del 4 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1301/97 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3) sono state adottate misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro; considerando che appare necessario aumentare il numero di suini all'ingrasso e di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da permettere di portare avanti l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane, alla luce del fatto che le restrizioni veterinarie e commerciali che erano state adottate dalle autorità spagnole rimangono in vigore e sono state estese a nuove zone; considerando che, data la persistenza della peste suina classica in Spagna, è opportuno diminuire il peso dei suini all'ingrasso ammissibili, onde ridurre le spese relative a tale azione, nonché il volume dei suini in attesa di trasformazione nelle sardigne; considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti più efficaci di lotta contro il dilagare della peste suina classica; che è quindi giustificato rendere applicabili le disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 18 giugno 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, i termini «110 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «100 chilogrammi»; 2) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini «100 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «90 chilogrammi»; 3) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; 4) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14. ALLEGATO I «ALLEGATO I Numero complessivo di capi a partire dal 6 maggio 1997 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II «ALLEGATO II - Nella provincia di Lerida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II della ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 29 aprile 1997. - Nella provincia di Lerida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II della ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 12 giugno 1997.»