Regolamento (CE) n. 1266/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/96 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 02/07/1997 pag. 0027 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1266/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/96 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare; considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 (3) e (CEE) n. 1148/93 (4), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1330/96 (5); che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti; considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attualizzazione del fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997; considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare negli importi che figurano in allegato l'aiuto all'approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare in animali riproduttori di razza pura; considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio; che occorre quindi disporre l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32. (4) GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15. (5) GU n. L 171 del 10. 7. 1996, pag. 13. ALLEGATO I «ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.» ALLEGATO II «ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).»