31997R1265

Regolamento (CE) n. 1265/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 02/07/1997 pag. 0024 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/96 (4);

considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attualizzazione del fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

(4) GU n. L 171 del 10. 7. 1996, pag. 11.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»