Regolamento (CE) n. 1250/97 della Commissione del 30 giugno 1997 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1507/96 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1997 pag. 0092 - 0093
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/97 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1997 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1507/96 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 39, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (3), in particolare l'articolo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità (4), modificato dal regolamento (CE) n. 385/97 (5), fissa il contingente tariffario annuale a 85 463 tonnellate di zucchero greggio di canna «tale quale»; che tuttavia, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, tale contingente è stato fissato a 128 195 tonnellate di zucchero greggio «tale quale»; considerando che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1507/96 prevede una ripartizione per paese d'origine del contingente tariffario annuale d'importazione per il primo periodo d'applicazione, dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, secondo un criterio di ripartizione stabilito in base alle importazioni nella Comunità durante un periodo di riferimento di tre anni; considerando che per il secondo periodo annuale d'applicazione e per i successivi, alla luce dell'esperienza del primo, è opportuno procedere alla ripartizione del contingente di 85 463 tonnellate per paese di origine, a decorrere dal 1° luglio 1997, utilizzando il medesimo criterio di ripartizione, fatto salvo un eventuale adeguamento di detto criterio qualora l'esperienza lo giustifichi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1507/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (3) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 82. (5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 51. ALLEGATO «ALLEGATO I Ripartizione, per paese d'origine, del contingente di zucchero greggio di canna "tale quale" per ciascun periodo dal 1° luglio al 30 giugno successivo (in tonnellate) >SPAZIO PER TABELLA>