Regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 28/06/1997 pag. 0011 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 1195/97 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in appresso denominata nomenclatura combinata, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che la Corte di giustizia, nella sentenza del 13 febbraio 1996 relativa alla causa C-143/96 (3), ha stabilito l'inapplicabilità del regolamento (CEE) n. 482/74 della Commissione (4) a decorrere dal 1° gennaio 1988; considerando che vanno adottate disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata in merito alla classificazione dei residui dell'estrazione di olio di germi di granturco; considerando che nella voce n. 2306 della nomenclatura combinata rientrano i residui dell'estrazione di oli vegetali; considerando che, per distinguere i residui dell'estrazione di olio di germi di granturco, che rientrano nel codice NC 2396 70 00, dai prodotti contenenti dei componenti che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio, va definito il contenuto minimo e massimo in amido, materie grasse e proteine; considerando che occorre pertanto precisare la nota complementare n. 2 del capitolo 23; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La nota complementare n. 2 del capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita da: «2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca: a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %; - tenore in amido: inferiore a 45 % - tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %; b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %: - tenore in amido: inferiore a 45 % - tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %. Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco. Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2. Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 metodo A e paragrafo 1. Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Racc. 1996, pag. I-0431. (4) GU n. L 57 del 28. 2. 1974, pag. 23.