31997R1194

Regolamento (CE) n. 1194/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 28/06/1997 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/97 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/97 della Commissione (2), in particolare dall'articolo 9,

considerando che la nota complementare 2 del capitolo 11 è stata adottata con regolamento (CE) n. 1706/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3); che questo regolamento è entrato in vigore il 4 agosto 1994;

considerando che la noce di cocco grattugiata ed essiccata è classificata al codice NC 0801 11 00; che, al fine di tener conto di tale classificazione, occorre precisare la portata della nota complementare 2 del capitolo 11; che tale precisazione deve avere effetto della data di entrata in vigore della nota complementare 2 del capitolo 11; che il legittimo affidamento degli operatori viene, così, opportunamente rispettato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 2 del capitolo 11 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita da:

«2. Ai sensi del n. 1106, si considerano "farine", "semolini" e "polveri" i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essiccata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello del n. 0713, di sago o delle radici o tuberi del n. 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui ai n. 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b) i frutti a guscio dei n. 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile a partire dal 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 168 del 26. 6. 1997, pag. 35.

(3) GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 17.