31997R1167

Regolamento (CE) n. 1167/97 della Commissione del 26 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2221/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 27/06/1997 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/97 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2221/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che è opportuno precisare in quali casi le autorità competenti possono tener conto, nel calcolo dell'aliquota minima di controllo, dei controlli fisici effettuati anteriormente alla dichiarazione d'esportazione;

considerando che il testo del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (3), presenta nelle diverse versioni linguistiche divergenze che possono condurre ad un'applicazione non coerente del regolamento;

considerando che, nell'allegato del regolamento che stabilisce i metodi per l'esecuzione di un controllo fisico delle merci condizionate utilizzando impianti automatici, è opportuno completare i riferimenti in materia con la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (4);

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2221/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2221/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 8, paragrafo 1:

a) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- nel caso di una trasformazione di cui all'articolo 27 di detto regolamento:

a partire dall'accettazione della dichiarazione di pagamento, quando la restituzione è concessa per uno o più prodotti di base,

successivamente alla trasformazione, quando la restituzione è concessa per il prodotto trasformato;»;

b) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«i prodotti o le merci o i prodotti di base impiegati per la fabbricazione delle merci che hanno subito un controllo fisico precedente sono identici a quelli oggetto della dichiarazione d'esportazione.»

2) Il testo dell'allegato è modificato nel seguente modo:

al punto 2 a), il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Se l'esportatore ha dichiarato merci per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d'insaccamento, d'inscatolamento, d'imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive del Consiglio 75/106/CEE (*), 75/107/CEE (**) e 76/211/CEE (***), in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l'ufficio doganale d'esportazione deve controllare la natura e le caratteristiche della merce con sondaggi rappresentativi.

(*) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(**) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 14.

(***) GU n. L 46 del 21. 2. 1975, pag. 1.»

3) (Questo punto riguarda unicamente la lingua greca).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 224 del 20. 9. 1995, pag. 13.

(4) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.