31997R1155

Regolamento (CE) n. 1155/97 della Commissione del 25 giugno 1997 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 26/06/1997 pag. 0067 - 0068


REGOLAMENTO (CE) N. 1155/97 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1997 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e all'importo totale dei quantitativi di riferimento degli operatori stabiliti a norma degli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento, alla fissazione, se del caso, di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnargli per l'anno di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2035/96 della Commissione (5), ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dei risultati di verifiche complementari di certi dati trasmessi dagli Stati membri, il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore delle categorie A e B, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1997;

considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1997 dal regolamento (CE) n. 1154/97 della Commissione (6); che tuttavia, non si deve tener conto, ai fini della fissazione dei suddetti coefficienti di riduzione non si deve tener conto della quantità di 10 000 tonnellate riservata per poter far fronte a casi estremi;

considerando che è necessario stabilire i nuovi coefficienti per il 1997 su tale base e tenendo conto delle verifiche complementari compiute dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2035/96 e, per maggiore chiarezza, abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,732550,

- per ciascun operatore della categoria B: 0,540459.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2035/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

(5) GU n. L 272 del 25. 10. 1996, pag. 6.

(6) Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.