31997R1141

Regolamento (CE) n. 1141/97 della Commissione del 23 giugno 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 24/06/1997 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/97 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 18,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, in particolare per quanto concerne le vendite tra Stati membri, affinché il sistema di etichettatura non provochi distorsioni del commercio sul mercato delle carni bovine;

considerando che è necessario prevedere una procedura di approvazione accelerata o semplificata per i tagli interi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente o per le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto, etichettati in uno Stato membro conformemente a un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro;

considerando che gli operatori e le organizzazioni devono tenere un sistema di identificazione e di registrazione che assicuri la piena osservanza del disciplinare;

considerando che per garantire l'affidabilità del disciplinare è necessario che l'organismo indipendente e l'autorità competente abbiano accesso a tutta la documentazione tenuta dagli operatori e dalle organizzazioni e che eseguano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio;

considerando che gli Stati membri devono effettuare controlli intesi ad assicurare una sufficiente esattezza delle etichette utilizzate;

considerando che vanno imposte sanzioni agli operatori per i quali si è accertato che non hanno rispettato il disciplinare;

considerando che deve essere previsto un periodo transitorio durante il quale le carni bovine etichettate secondo regimi precedentemente in vigore possono essere vendute senza cambiare le etichette esistenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento reciproco

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 820/97, entro il quale un'approvazione non è stata rifiutata o concessa, oppure non sono state richieste informazioni supplementari da parte dell'autorità competente dello Stato membro importatore, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, è di due mesi.

Tuttavia, per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 1998, tale periodo è fissato a quattro mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, per i tagli interi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, laddove non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale, il periodo di tempo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento citato è di 14 giorni.

Tuttavia, per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 1998, tale periodo è fissato a due mesi.

3. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto che siano state etichettate in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato possono essere introdotte e commercializzate nel territorio di un altro Stato membro senza l'approvazione preliminare del disciplinare di etichettatura da parte di tale Stato membro, a condizione che:

a) le confezioni in questione rimangano inalterate;

b) il disciplinare approvato dallo Stato membro in cui le carni sono confezionate preveda anche la commercializzazione delle carni bovine confezionate in altri Stati membri;

c) lo Stato membro che approva tale disciplinare fornisca in anticipo tutte le informazioni necessarie agli altri Stati membri dove, conformemente al disciplinare approvato, le carni bovine confezionate verranno commercializzate.

Articolo 2

Requisiti minimi del disciplinare

Ogni operatore od organizzazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 820/97 predispone, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento suddetto. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

Articolo 3

Controlli

1. Gli operatori e le organizzazioni accordano in qualsiasi momento all'organismo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 820/97 e all'autorità competente:

- l'accesso ai propri locali,

- l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni che figurano sull'etichetta.

2. L'organismo indipendente o, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 820/97, l'autorità competente, effettua regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessità del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione d'ispezione in cui si indicano le eventuali deficienze e le misure proposte per porvi rimedio, nonché i termini fissati e le sanzioni imposte.

3. Qualora non ci si avvalga della possibilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 820/97, gli Stati membri eseguono controlli intesi a fornire sufficienti garanzie sull'esattezza delle etichette utilizzate. La frequenza dei controlli viene fissata, in particolare, tenendo conto della complessità del disciplinare di cui trattasi.

4. Gli operatori, le organizzazioni e gli organismi indipendenti comunicano tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.

Articolo 4

Sanzioni

1. Gli Stati membri definiscono il sistema di sanzioni da applicare per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 e adottano tutte le misure necessarie per la sua esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

2. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 820/97, se le carni bovine sono state etichettate e commercializzate senza rispettare il disciplinare, oppure qualora non vi sia alcun disciplinare approvato, gli Stati membri chiedono che tali carni siano ritirate dal mercato o che venga effettuata una rietichettatura conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. L'autorità competente tiene un registro dei disciplinari approvati e, in particolare, di ogni operatore e organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni bovine, nonché degli organismi indipendenti preposti ai controlli.

2. Gli Stati membri comunicano quanto prima possibile alla Commissione le autorità competenti per l'attuazione del sistema di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 820/97 le modalità d'applicazione supplementari e in particolare le disposizioni in merito ai controlli da effettuare e alle sanzioni da applicare.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Tuttavia, le carni bovine etichettate in conformità della normativa previdente possono essere vendute fino al 1° gennaio 1998 senza cambiare le etichette esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.