31997R1112

Regolamento (CE) n. 1112/97 della Commissione del 18 giugno 1997 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Irlanda in applicazione della decisione 97/312/CE

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/1997 pag. 0017 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 1112/97 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1997 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Irlanda in applicazione della decisione 97/312/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che la Commissione, con decisione 97/312/CE (3), ha approvato un piano proposto dall'Irlanda che prevede misure da applicare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in tale Stato membro;

considerando che i principali elementi del piano sono la macellazione e la distruzione obbligatoria degli animali che si sospettano infetti da BSE e, in caso di conferma dell'infezione, la macellazione e la distruzione di tutti gli animali degli allevamenti in cui si sono riscontrati focolai di BSE, nonché l'identificazione e la macellazione degli animali esposti agli stessi rischi degli animali infetti;

considerando che tali provvedimenti recano gravi perturbazioni al mercato irlandese; che è pertanto necessario adottare misure eccezionali a sostegno di detto mercato;

considerando che è opportuno istituire un regime, cofinanziato dalla Comunità, che autorizzi l'Irlanda ad acquistare gli animali di cui trattasi allo scopo di abbatterli e distruggerli;

considerando che occorre prendere disposizioni per l'esame di laboratorio dei cervelli prelevati da un campione di animali macellati e l'impiego di un numero limitato di animali a scopi di ricerca o di insegnamento;

considerando che è opportuno prevedere un contributo della Comunità pari al 70 % del prezzo d'acquisto pagato dall'Irlanda per ogni animale eliminato ai sensi del presente regolamento;

considerando che, per determinare il valore commerciale degli animali, l'Irlanda dovrà predisporre un sistema che consenta una valutazione equa e oggettiva di ciascun animale;

considerando che è necessario provvedere affinché gli animali di cui trattasi siano abbattuti e distrutti nel rispetto delle norme di igiene; che il prezzo pagato ai produttori è destinato ad indennizzarli per la mancata vendita dei suddetti animali; che occorre quindi vietare la loro commercializzazione; che è necessario precisare le modalità per la distruzione degli animali e per i controlli che le autorità irlandesi devono effettuare;

considerando che gli animali che devono essere macellati in forza del presente regolamento vanno separati nelle stalle di sosta del macello e nel macello stesso, per impedire commistioni con altri animali e per evitare che si verifichino errori di identità;

considerando che occorre provvedere affinché il rispetto delle condizioni prescritte sia verificato da esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'autorità competente irlandese è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina presente in un'azienda situata nel territorio dell'Irlanda, che non presenti sintomi clinici di BSE e che sia destinato ad essere macellato conformemente al piano irlandese di eradicazione approvato dalla decisione 97/312/CE.

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile e trasportati in contenitori sigillati nelle sardigne appositamente riconosciute per esservi eliminati, in modo che nessuna parte possa essere immessa sul mercato. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente irlandese, presente presso il macello designato.

Fatti salvi i necessari controlli, una volta abbattuti nel macello appositamente designato, gli animali sono immediatamente trasportati in una sardigna per esservi trasformati e distrutti.

In deroga al disposto del primo comma, l'autorità competente irlandese può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda qualora siffatta macellazione sia richiesta dalle regole attinenti alla protezione degli animali.

In deroga al disposto del primo comma, le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. I macelli di cui al paragrafo 2 sono organizzati e gestiti in modo che:

a) nessun bovino le cui carni sono destinate al consumo umano o animale sia presente nel macello al momento in cui vengono macellati animali in forza del presente regolamento;

b) gli animali da macellare in forza del presente regolamento, qualora debbano essere trattenuti in stalle di sosta, siano tenuti separati dagli altri bovini da macello destinati al consumo umano o animale;

c) i prodotti ottenuti da animali macellati in forza del presente regolamento, qualora debbano essere immagazzinati, siano tenuti in luogo separato da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

4. L'autorità competente irlandese:

a) in deroga al paragrafo 1, è autorizzata ad effettuare, prima della trasformazione e della distruzione, esami di laboratorio sui cervelli prelevati da un campione di animali macellati;

b) è autorizzata ad utilizzare, prima della trasformazione e della distruzione, un numero limitato di animali a scopi di ricerca o di insegnamento;

c) effettua i controlli amministrativi richiesti e i controlli in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

d) controlla le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni inopinate, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di tali controlli e verifiche sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

Articolo 2

1. Il prezzo che l'autorità competente irlandese paga al produttore o al suo rappresentante in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, è pari al valore commerciale oggettivo di ciascun animale in Irlanda, determinato sulla base di un sistema di valutazione oggettiva approvato dall'autorità competente irlandese.

2. La Comunità cofinanzia, nei limiti del 70 %, il prezzo d'acquisto pagato dall'autorità competente irlandese per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'articolo 1.

3. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.

Articolo 3

L'Irlanda adotta tutte le misure necessarie per garantire la previa osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Essa informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

Articolo 4

L'autorità competente irlandese:

a) comunica immediatamente alla Commissione, ogni qualvolta venga applicato il piano approvato con decisione 97/312/CE:

- il numero di animali selezionati per la macellazione,

- il numero di animali macellati,

- il valore commerciale medio degli animali macellati,

nel quadro del presente regime durante la settimana precedente;

b) redige una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e la trasmette alla Commissione con frequenza trimestrale.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (4), esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente irlandese, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Le misure di cui al presente regolamento sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 38.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.