Regolamento (CE) n. 1110/97 della Commissione del 18 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/1997 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1110/97 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/96 (4), ha fissato al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori; che lo stesso regolamento ha fissato inoltre al 15 luglio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori o delle loro unioni e al 31 luglio il termine ultimo per la presentazione da parte delle organizzazioni di produttori o delle loro unioni delle domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori; considerando che in talune regioni, come dimostra l'esperienza delle ultime campagne, la raccolta e la trasformazione delle olive terminano soltanto nel corso del mese di giugno; che occorre pertanto adattare i termini ultimi suddetti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue: 1) All'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, la data del «15 giugno» è sostituita dal «30 giugno». 2) All'articolo 5, paragrafo 4 le date «15 luglio» e «31 luglio» sono sostituite rispettivamente da «31 luglio» e «14 agosto». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11. (3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (4) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 1.