Regolamento (CE) n. 1067/97 della Commissione del 12 giugno 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 1067/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1031/97 (4); considerando che, a causa della proroga delle restrizioni veterinarie e commerciali decise dalle autorità olandesi e della loro estensione a nuove zone, occorre aumentare il numero di suini all'ingrasso, di suinetti e di lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, rendendo così possibile il mantenimento delle misure eccezionali nelle prossime settimane; considerando che, per rendere più chiara la legislazione, è opportuno riportare in un solo allegato il numero di animali ammissibili, modificato più volte a partire dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 413/97 il 18 febbraio 1997; considerando che è necessario aumentare leggermente l'aiuto concesso per la consegna dei lattonzoli al fine di ristabilire una gerarchia logica di aiuto tra le diverse categorie di suinetti; considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato è uno dei migliori strumenti per combattere il propagarsi della peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a decorrere dal 2 giugno 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue: 1) L'ultimo comma dell'articolo 1, paragrafo 3 è soppresso. 2) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, è fissato, franco azienda: - a 55 ECU per capo per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 25 kg; - a 47 ECU per capo per i suinetti di peso medio per partita superiore a 24 kg, ma inferiore a 25 kg; - a 40 ECU per capo per i lattonzoli di peso medio per partita pari o superiore a 8 kg; - a 38 ECU per capo per i giovani lattonzoli di età non superiore a 3 settimane.» 3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26. (4) GU n. L 150 del 7. 5. 1997, pag. 34. ALLEGATO «ALLEGATO I Numero totale massimo di animali a decorrere dal 18 febbraio 1997: >SPAZIO PER TABELLA>