Regolamento (CE) n. 1063/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1063/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli (2), dispone all'articolo 2 che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione; considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura (3) stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali; considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi; considerando che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori e le ciliegie sono già stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2351/96 della Commissione (4) e dal regolamento (CE) n. 905/97 (5); considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22. (4) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 10. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>