Regolamento (CE) n. 922/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 24/05/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 922/97 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che qualora, sui terreni messi a riposo, siano prodotte materie prime per la fabbricazione di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, per motivi di controllo è necessario che, prima di versare la compensazione al richiedente, sia confermata la consegna della materia prima al trasformatore; che dall'esperienza è emerso che il rispetto di questa condizione crea difficoltà nel pagamento della compensazione entro il termine del 31 dicembre; che sarebbe opportuno rinviare al 31 marzo il termine per il versamento della compensazione relativa all'obbligo del ritiro, qualora le superfici ritirate vengano utilizzate per la produzione di materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale; considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92 (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1765/92, è modificato come segue: all'articolo 10, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 4, la compensazione per l'obbligo del ritiro dei seminativi dalla produzione è versata tra il 16 ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. VAN AARTSEN (1) GU n. C 106 del 4. 4. 1997, pag. 13. (2) GU n. C 132 del 28. 4. 1997. (3) Parere espresso il 23 aprile 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1).