31997R0913

Regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione del 22 maggio 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 23/05/1997 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 913/97 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/384/CEE (4), che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non sottoposte a trattamento termico;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Spagna; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (6);

considerando che è necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata, nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene opportuna una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che è necessario disporre che le autorità spagnole adottino tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e ne informino la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a partire dal 6 maggio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 6 maggio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a queste ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 6 maggio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole all'atto della consegna, a queste ultime, dei suinetti di cui al codice NC 1003 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.

3. Le spese relative a tale aiuto sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente gli animali allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative di cui all'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità spagnole.

Articolo 3

Gli animali sono pesati e abbattuti il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio.

Tuttavia, i suini all'ingrasso possono essere trasportati in un mattatoio in cui sono immediatamente abbattuti e possono essere immagazzinati in un deposito frigorifero prima del trasporto nella sardigna. La procedura di abbattimento e di immagazzinamento deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato III.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

Articolo 4

1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 110 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione (7) e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (8), rilevato in Spagna nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti e decurtato delle spese di trasporto, corrispondenti a 1,3 ECU per 100 kg di peso morto.

2. Per i suini all'ingrasso di peso inferiore a 110 kg ma superiore a 100 kg in media per partita, l'aiuto fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 è ridotto del 15 %.

3. L'aiuto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,81.

4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è fissato, franco azienda:

- a 69 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 21 kg in media per partita;

- a 60 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 15 kg ma inferiore a 21 kg in media per partita;

- a 50 ECU per capo per i lattonzoli di peso o superiore a 8 kg in media per partita.

Articolo 5

Le competenti autorità spagnole adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 6

Le competenti autorità spagnole comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati;

- il numero e il peso totale dei suinetti consegnati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 6 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

(5) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(7) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 20.

(8) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Nella provincia di Lerida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della «Generalitat» di Catalogna del 29 aprile 1997.

ALLEGATO III

(1) Il trasporto degli animali dall'azienda e l'abbattimento degli stessi sono soggetti al regime di controllo attualmente in vigore. Nel giorno della consegna gli animali sono pesati per partita e abbattuti in un mattatoio.

(2) I suini all'ingrasso sono abbattuti e privati del sangue e delle frattaglie, che sono trasportati immediatamente e separatamente dal macello alla sardigna. Il trasporto viene effettuato in autocarri sigillati, pesati sia alla partenza dal macello che all'arrivo nella sardigna.

(3) Le carcasse o le mezzene possono essere sezionate in più parti in modo da agevolarne l'immagazzinamento. Ogni parte è sottoposta ad aspersione con un prodotto denaturante (blu di metilene) onde impedire che la carne sia destinata al consumo umano.

(4) Le operazioni di abbattimento, trasporto al deposito frigorifero, congelazione e immagazzinamento, compresa l'uscita e il trasporto nella sardigna, sono eseguite sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

(5) Il trasporto dal macello al deposito frigorifero viene effettuato in autocarri sigillati e disinfettati sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole.

Gli autocarri sono pesati sia a vuoto che carichi, al macello e nel deposito frigorifero.

(6) L'immagazzinamento è effettuato in depositi frigoriferi che vengono chiusi e sigillati dalle competenti autorità spagnole. In tali depositi non sono ammessi altri prodotti.

(7) Non appena vi è capacità disponibile, le carcasse sono trasportate nella sardigna con autocarri sigillati, sotto il controllo permanente delle competenti autorità spagnole o per conto di queste ultime. Gli autocarri sono pesati sia a vuoto che carichi, nel deposito frigorifero e nella sardigna.