31997R0907

Regolamento (CE) n. 907/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 54/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 23/05/1997 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 907/97 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 54/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CEE) n. 54/93 (2) il Consiglio ha imposto, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 7,2 % sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, comunemente denominate fibre sintetiche di poliesteri (in prosieguo denominato «prodotto in questione» o «FSP»), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni da cinque esportatori indiani specificamente citati alle quali si applica un'aliquota inferiore o il dazio non si applica.

B. FASE ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

(2) Nel gennaio 1996 la Commissione ha ricevuto dal produttore indiano Viral Filaments Limited (in prosieguo denominato «Viral» o la «società») una domanda di riesame delle misure in vigore, vale a dire la richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CEE) n. 54/93, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato il «regolamento di base»). La Viral ha sostenuto di non essere collegata a nessuno degli esportatori e dei produttori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione. Ha affermato inoltre di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell'inchiesta su cui sono state basate le misure in vigore per quanto riguarda la determinazione del dumping, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1990 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta iniziale»). Infine, ha sostenuto di aver effettivamente esportato il prodotto in questione verso la Comunità e di aver assunto obbligazioni contrattuali irrevocabili di esportare quantitativi significativi di FSP verso la Comunità.

(3) Dopo aver verificato gli elementi di prova forniti dall'esportatore indiano in questione, risultati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, sentito il comitato consultivo e offerta all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1285/96 (3), un riesame del regolamento (CEE) n. 54/93 per la Viral e ha iniziato la relativa inchiesta.

Con il regolamento relativo all'avvio del riesame la Commissione ha anche abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 54/93 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato verso la Comunità dalla Viral e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.

(4) Il prodotto in questione nel presente riesame è lo stesso prodotto in esame nell'ambito del regolamento (CEE) n. 54/93.

(5) La Commissione ha debitamente informato la Viral nonché i rappresentanti del paese d'esportazione. Inoltre ha offerto alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. Nessuna richiesta in tal senso è stata tuttavia ricevuta dalla Commissione.

La Commissione ha inviato alla società un questionario, che questa ha compilato in modo accurato e tempestivo.

Inoltre, ha chiesto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta.

(6) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

(7) Nella presente inchiesta è stato seguito lo stesso metodo applicato nell'inchiesta iniziale nella misura in cui le circostanze non erano mutate.

C. AMBITO DEL RIESAME

(8) Poiché nel presente procedimento non è stato chiesto il riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il presente riesame riguarda unicamente il dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

(9) L'inchiesta ha confermato che la Viral non aveva esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale. La produzione di FSP da parte della viral e le sue esportazioni verso la Comunità sono infatti cominciate soltanto durante la seconda metà del 1995.

Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno degli esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che la viral deve essere considerata un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e occorrerebbe di conseguenza determinarne individualmente il margine di dumping.

2. Dumping

A. Valore normale

(10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base è stato svolto un esame per accertare se il volume delle vendite di FSP effettuate dalla viral sul mercato interno raggiungesse complessivamente almeno il 5 % del volume delle esportazioni indiane del prodotto in questione verso la Comunità. In base alle prove documentali fornite dalla società con le risposte al questionario è stato accertato che le vendite del prodotto simile sul mercato interno superavano in misura considerevole la suddetta soglia del 5 %.

La Commissione ha poi esaminato, per ciascun tipo di FSP venduto sul mercato interno e risultato identico o direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione verso la Comunità, se le vendite interne dei singoli tipi erano state effettuate in quantità sufficienti.

Le vendite interne di ciascun tipo sono state ritenute effettuate in quantità sufficienti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base in quanto il volume di ciascun tipo di FSP venduto in India durante il periodo dell'inchiesta è risultato pari o superiore al 5 % del quantitativo del tipo comparabile di FSP venduto per l'esportazione verso la Comunità.

La Commissione ha successivamente esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di FSP esportato verso la Comunità si possano considerare effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Per determinare se le vendite sul mercato interno siano state o meno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Poiché, per tipo di prodotto, la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore alla media ponderata dei costi unitari e il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresentava meno del 20 % delle vendite in base alle quali era stato determinato il valore normale, tutte le vendite sul mercato interno sono state ritenute effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale è stato pertanto basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno dei corrispondenti tipi di prodotti esportati verso la Comunità.

B. Prezzo all'esportazione

(11) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

C. Confronto

(12) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con la media ponderata dei prezzi all'esportazione allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un equo confronto, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze rilevate e risultate tali da influire sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base riguardano commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, credito, sconti e riduzioni.

D. Margine di dumping

(13) Dal confronto di cui sopra è emerso che le esportazioni verso la Comunità del prodotto in questione effettuate dalla Viral durante il periodo dell'inchiesta non erano oggetto di dumping.

E. MODIFICA DELLE MISURE SOGGETTE A RIESAME

(14) Poiché dall'inchiesta risulta che le esportazioni in questione non sono state effettuate in dumping, si conclude che non sono applicabili misure antidumping alle importazioni nella Comunità di FSP fabbricate ed esportate dalla Viral. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 54/93.

F. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(15) La Viral è stata informata dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 e le è stata offerta l'opportunità di comunicare eventuali osservazioni. Nessuna osservazione è stata presentata dalla società.

(16) Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base cesserà di produrre effetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 54/93 è aggiunto il seguente testo:

«,nonché Viral Filaments Limited, India (codice addizionale Taric 8642).»

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di sospendere la registrazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1285/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(2) GU n. L 9 del 15. 1. 1993, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1489/96 (GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 10).

(3) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 21.