31997R0802

Regolamento(CE) n. 802/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo superiore a 30 mm originari del Giappone e che abroga le misure antidumping imposte su queste importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 03/05/1997 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 802/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo superiore a 30 mm originari del Giappone e che abroga le misure antidumping imposte su queste importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1994 la Commissione ha ricevuto una domanda relativa a un riesame intermedio delle misure antidumping definitive imposte dal regolamento (CEE) n. 2849/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che modifica di dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm (in appresso «cuscinetti a sfere») originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (2). La domanda è stata presentata dalla Federazione dell'associazione europea dell'industria dei cuscinetti (FEBMA), per conto dei produttori comunitari le cui produzioni addizionate costituiscono assertivamente una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di LBB.

(2) Secondo la domanda, le misure antidumping in vigore non erano più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, dato che si riteneva che le pratiche di dumping e il conseguente pregiudizio fossero aumentati.

(3) Poiché esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3), il 23 marzo 1995 la Commissione ha pubblicato (4) un avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di LBB originarie del Giappone.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari, gli importatori e i produttori giapponesi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del Giappone dell'apertura dell'inchiesta ed ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine della propria determinazione.

(6) Il periodo dell'inchiesta di cui al presente procedimento è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994. Il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 è stato utilizzato ai fini dell'esame dell'andamento dei fattori pertinenti per l'accertamento dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in questione.

(7) Per l'analisi del pregiudizio e ai fini della comparabilità dei dati raccolti nel periodo di cui al punto 6, i dati relativi alla Comunità dei 15 sono stati applicati anche per quanto riguarda il periodo precedente all'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

(8) L'inchiesta ha superato i termini normali a causa della complessità dell'accertamento del pregiudizio e degli elementi di causalità del procedimento, dovuta principalmente al numero elevato e alla varietà dei tipi del prodotto sotto inchiesta.

(9) L'industria comunitaria, per conto della quale è stata presentata la domanda di riesame intermedio, è composta dai seguenti produttori:

- SKF France SA (Francia),

- SKF Industrie SpA (Italia),

- SKF Española SA (Spagna),

- SKF Deutschland GmbH (Germania),

- SKF (UK) Ltd (Regno Unito),

- FAG Kugelfischer (Germania),

- FAG Cuscinetti SpA (Italia),

- Umbra Cuscinetti SpA (FAG) (Italia),

- ROL Rolamentos Portugueses SARL (Portogallo) e

- SNR Roulements (Francia).

(10) Durante il periodo dell'inchiesta, le imprese sotto elencate hanno esportato i prodotti in questione dal Giappone nella Comunità europea e hanno collaborato con la Commissione nell'ambito dell'inchiesta relativa al riesame:

- Sapporo Precision Ltd,

- NTN Corporation Ltd,

- Nankai Seiko Co. Ltd,

- Nachi-Fujikoshi Corp.,

- Koyo Seiko Co. Ltd,

- NSK Ltd,

- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd,

- Izumoto Seiko Co. Ltd,

- Nakai Bearings Co. Ltd,

- Tottori Yamakei Bearing Seisakusho Ltd,

- Wada Seiko Ltd,

- Fujino Iron Works Ltd e

- NSK Micro Precision Ltd.

(11) L'importatore indipendente ISO Import Standard Office (Francia), ha collaborato con la Commissione nel quadro dell'inchiesta.

(12) Inoltre, numerosi utilizzatori finali hanno presentato osservazioni delle quali si è tenuto conto della misura in cui esse erano sostenute da elementi di prova.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13) I prodotti in esame sono i cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo superiore a 30 mm, classificati al codice NC 8482 10 90, originari del Giappone. I cuscinetti a sfere sono utilizzati principalmente come prodotti intermedi per l'assemblaggio, tra l'altro, di veicoli a motore, apparecchiature elettriche, utensili, materiale da costruzione, attrezzature aerospaziali, agricole e militari.

(14) In Giappone e nella Comunità, i cuscinetti a sfere sono venduti essenzialmente a due categorie di acquirenti; gli utilizzatori industriali e i distributori.

(15) È stato accertato che i cuscinetti a sfere prodotti in Giappone, venduti sul mercato interno ed esportati verso la Comunità e quelli fabbricati da produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario, sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli impieghi. Di conseguenza essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

C. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(16) Ai fini del presente regolamento come del regolamento (CEE) n. 2849/92 (considerando n. 24 e 25), le imprese produttrici nella Comunità, di proprietà giapponese, non sono considerate parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 384/96. L'esclusione di queste imprese è giustificata dal fatto che esse sono collegate agli esportatori giapponesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le imprese vendono tutta la loro produzione alle affiliate in comitati della vendita situate nella Comunità, che sono ugualmente collegate agli esportatori giapponesi e che si occupano anche della vendita dei cuscinetti importati dal Giappone. In tali circostanze le imprese produttrici nella Comunità possono beneficiare di eventuali pratiche commerciali sleali. I produttori non sono stati pertanto considerati come anormali produttori comunitari, in quanto rappresentano piuttosto una fonte di approvvigionamento supplementare degli esportatori responsabili di pratiche di dumping.

(17) Uno dei produttori comunitari sopracitati non ha risposto al questionario della Commissione entro il termine fissato da quest'ultima. In considerazione della mancata cooperazione da parte dell'impresa in questione, essa è stata esclusa dalla definizione di industria comunitaria secondo quanto stabilito dalla denuncia e quindi dall'accertamento del pregiudizio nel quadro della presente inchiesta. Per la parte rimanente della presente analisi, il termine «industria comunitaria» si riferisce ai produttori comunitari che hanno collaborato e che hanno sostenuto la denuncia, la cui produzione collettiva di cuscinetti a sfere costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96.

D. PREGIUDIZIO

Consumo

(18) Tra il 1991 e il 1994, il consumo di LBB nella Comunità europea dei quindici è aumentato da circa 409 a circa 513 milioni di unità, ossia del 25 % circa. L'espansione è il risultato dell'impatto del ciclo economico generale, durante il quale le dimensioni del mercato dei cuscinetti a sfere variano secondo il livello generale di attività degli utilizzatori.

Volume e quota di mercato delle importazioni

(19) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone, in tonnellate, sono diminuite da 10 225 tonnellate a 7 872 tonnellate, ossia del 23 %. Nello stesso periodo, le vendite nella Comunità degli stessi prodotti originari del Giappone, in unità, sono diminuite da 30,6 a 29,8 milioni di unità, ossia del 2,3 %.

(20) Parallelamente a questo calo e contrariamente a quanto ha affermato l'industria comunitaria, la quota di mercato delle importazioni in esame è costantemente diminuita, passando dal 7,7 % nel 1991 al 5,9 % nel 1994.

Prezzi delle importazioni

(21) I prezzi applicati per alcuni tipi di prodotti da un campione rappresentativo dei produttori giapponesi che hanno fornito i dati relativi ai prezzi di vendita, sono stati confrontati con i prezzi applicati per tipi identici da parte dei produttori comunitari, per categoria di clienti, in quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia ed Italia). In considerazione delle loro dimensioni generali e in linea con le inchieste effettuate in passato concernenti i cuscinetti a sfere o a rulli, questi mercati sono stati ritenuti rappresentativi della situazione in tutta la Comunità. Sulla base di questo esame, è stata accertata l'esistenza di una sottoquotazione per le importazioni dal Giappone, come è stato determinato dal regolamento (CEE) n. 2849/92 (considerando n. 28). Tuttavia, non si è ritenuto opportuno trarre conclusioni da questa analisi in quanto le imprese giapponesi in questione vendono soltanto un numero limitato di tipi identici o direttamente comparabili a quelli fabbricati dai produttori comunitari in quantità sufficienti per un confronto significativo con i produttori europei. In tali circostanze, come nel regolamento (CEE) n. 2849/92 non sono stati definiti margini di sottoquotazione distinti per ciascuna società interessata.

Situazione dell'industria comunitaria

Vendite e quote di mercato

(22) Le vendite di cuscinetti a sfere fabbricati nella Comunità dall'industria comunitaria sono aumentate da 190 a 200 milioni di unità fra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, con una percentuale del 5,3 %. La quota di mercato dell'industria comunitaria nello stesso periodo è diminuita dal 46,6 % al 39,1 %, a causa del considerevole aumento del consumo.

Prezzi

(23) Secondo l'industria comunitaria, la sottoquotazione o le offerte a prezzi inferiori da parte degli esportatori giapponesi hanno esercitato una pressione sui prezzi, costringendo i produttori comunitari di cuscinetti a sfere a ridurre i prezzi per difendere le rispettive quote di mercato, con notevoli perdite finanziarie. Secondo l'industria comunitaria, la sottoquotazione ha impedito qualsiasi aumento dei prezzi nel 1994, in un periodo di ripresa dopo la recessione.

(24) L'andamento dei prezzi applicati nella Comunità tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta (1994) per i cuscinetti a sfere venduti dai produttori comunitari è stato esaminato in modo particolareggiato per categoria di clienti in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Italia, per i tipi di prodotti il cui fatturato rappresentava il 50 % del fatturato totale nella Comunità. È stato in tal modo accertato che tra il 1991 e il 1994 i prezzi sono diminuiti mediamente (per le vendite a tutte le categorie di acquirenti) dell'1,74 %. Tra il 1993 e il 1994 i prezzi sono calati dello 0,17 %. Se si considerano le categorie di acquirenti, per quanto riguarda le vendite ai grandi produttori industriali, che rappresentano la maggioranza del fatturato totale dei produttori comunitari, il calo è stato dell'1,49 % tra il 1991 e il 1994 e dello 0,16 % tra il 1993 e il 1994. Per quanto riguarda le vendite ai distributori, si è registrata una diminuzione dei prezzi del 2,33 % tra il 1991 e il 1994 e dello 0,18 % tra il 1993 e il 1994.

(25) Visto che il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato, riducendo in tal modo i costi di produzione, l'industria comunitaria ha beneficiato della stabilità dei prezzi. In ogni caso, non si ritiene che la limitata sottoquotazione abbia esercitato una sostanziale pressione al ribasso sui prezzi per quanto riguarda l'industria comunitaria. A questo proposito, la Commissione ha accertato che la media ponderata dei prezzi dei cuscinetti a sfere originari del Giappone, venduti nella Comunità, è aumentato in maniera considerevole durante il periodo in esame per l'accertamento del pregiudizio.

Redditività

(26) Secondo l'industria comunitaria, la sottoquotazione e il conseguente andamento dei prezzi hanno avuto effetti significativi sui suoi risultati finanziari. Tuttavia, dall'analisi dei dati presentati dai produttori comunitari nel quadro del presente riesame, emerge che, contrariamente a quanto è stato affermato, nel 1994 la redditività relativa al prodotto soggetto ad inchiesta è migliorata, in quanto, al netto dei proventi o di elementi di costo straordinari, è passata da una perdita del 12 % nel 1991 ad un profitto del 4 % nel 1994.

Produzione, capacità ed utilizzazione degli impianti

(27) Tra il 1991 e il 1994, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata da 216 a 262 milioni di unità, ossia del 20 %. Durante lo stesso periodo, la capacità di produzione dell'industria comunitaria, in tonnellate, è diminuita del 4,6 % e l'utilizzazione degli impianti, sempre in tonnellate, è diminuita leggermente dal 76,9 % al 76,2 %.

Occupazione

(28) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione dell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo del numero di addetti da 9 238 a 6 482, ossia del 30 %. Va sottolineato che l'inchiesta ha evidenziato che nel periodo in esame, la maggior parte dei produttori comunitari aveva avviato programmi di ristrutturazione di ampia portata per aumentare la produttività in termini generali. In seguito alle dichiarazioni pubbliche dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare le carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dall'esame della capacità, dell'utilizzazione degli impianti e della produzione, emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è dimostrato dall'aumento della redditività.

Conclusioni relative al pregiudizio

(29) L'analisi dei fattori di pregiudizio succitati, quali redditività, produzione e vendite dell'industria comunitaria, mette in evidenza un andamento positivo, mentre l'occupazione, la capacità e l'utilizzazione degli impianti hanno avuto un andamento negativo. La tendenza della redditività indica una certa ripresa dell'industria comunitaria, anche se quest'ultima non si è ancora completamente ripresa dalla situazione precaria del passato.

E. CAUSALITÀ

(30) Secondo l'industria comunitaria le importazioni originarie del Giappone hanno avuto un impatto pregiudizievole sui suoi risultati, perché questi sarebbero stati migliori se essa non fosse stata costretta ad abbassare i prezzi per far fronte alla concorrenza dei prezzi applicati dagli esportatori giapponesi.

(31) Ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha quindi esaminato se il volume ed i prezzi dell'importazione in questione fossero responsabili della situazione dell'industria comunitaria e se avessero avuto su di essa effetti tali da poter essere considerati gravi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96. Nel quadro dell'inchiesta, si è cercato di evitare di attribuire gli effetti sull'industria comunitaria causati da altri fattori alle importazioni in questione.

(32) A questo proposito, in primo lungo, l'analisi dettagliata dei prezzi applicati dai produttori comunitari durante il periodo in esame, come descritto nei paragrafi precedenti, dimostra che le importazioni in questione non hanno avuto effetti sostanziali sui prezzi applicati dai produttori comunitari e quindi sui risultati, finanziari di questi ultimi, né sugli altri fattori succitati.

(33) In secondo luogo, va ricordato che le importazioni originarie del Giappone sono diminuite in termini assoluti e in termini di quote di mercato durante il periodo in esame. Anche se la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita, il calo della quota di mercato delle importazioni giapponesi in termini percentuali è stato ancora più consistente. È stato quindi concluso che, contrariamente alle affermazioni dell'industria comunitaria, essa non ha perduto quote di mercato a causa delle importazioni giapponesi.

(34) In terzo luogo, tutto il periodo dell'inchiesta è stato caratterizzato da consistenti importazioni originarie di altri paesi, la cui quota di mercato è aumentata dal 25 % nel 1991 al 33,4 % nel 1994.

(35) In quarto luogo, la quota delle imprese giapponesi che producono nella Comunità, collegate agli esportatori di cui al presente procedimento, è stata significativa in tutto il periodo, aumentando dal 19 % del 1991 al 20,9 % nel 1994 ed era nettamente superiore a quella delle importazioni interessate.

(36) L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che, indebolita dalle pratiche di dumping del passato, essa non era stata in grado, in una fase di ripresa economica, di far fronte alla domanda degli acquirenti e che per poter investire in nuovi impianti, essa avrebbe dovuto ottenere un utile sulle vendite notevolmente superiore a quello ottenuto durante l'inchiesta. La riduzione dei costi, soprattutto quando l'industria si trova in un periodo di recessione economica, è tuttavia considerata una pratica commerciale normale. D'altro canto, in una fase di espansione del mercato, è normale aumentare la capacità, facendo ricorso alle risorse finanziarie correnti. Di conseguenza la riduzione della capacità non deve essere attribuita alle importazioni in questione, soprattutto in considerazione del fatto che il volume di queste importazioni è diminuito in misura maggiore rispetto alla diminuzione della capacità dell'industria comunitaria.

(37) Infine, per quanto riguarda il calo dell'occupazione, va sottolineato che durante il periodo dell'inchiesta è emerso che la maggior parte dei produttori comunitari durante il periodo in esame aveva avviato programmi di ristrutturazione per aumentare la produttività in termini generali. In seguito a dichiarazioni pubbliche da parte dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare alcune carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dall'esame della capacità, dell'utilizzazione degli impianti e della produzione, emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è dimostrato dall'aumento della redditività.

Conclusione sulle causalità

(38) Alla luce di tali risultanze, è stato concluso che le importazioni in questioni, considerate isolatamente, non hanno avuto gravi effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria e di conseguenza sono respinte le affermazioni esposte nella domanda di riesame intermedio presentata dall'industria comunitaria, secondo la quale le misure in vigore erano insufficienti per controbilanciare l'aumentato pregiudizio. La situazione precaria dell'industria comunitaria può dipendere piuttosto dalle importazioni di altri paesi terzi e della produzione giapponese nella Comunità.

F. PROBABILI EFFETTI DELL'ABROGAZIONE REVOCA DELLE MISURE IN VIGORE

(39) Come risulta da quanto precede, i fatti accertati dimostrano che le misure oggetto del riesame hanno ridotto gli effetti delle importazioni in questione al di sotto del livello di pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96.

(40) L'industria comunitaria ha affermato che l'abrogazione delle misure in vigore implica il rischio della reiterazione del grave pregiudizio causato dalle importazioni in questione. L'industria comunitaria basa le proprie argomentazioni su alcune considerazioni, sostenendo in primo luogo che le importazioni originarie del Giappone sono aumentate, in termini assoluti, dopo il periodo dell'inchiesta e che hanno provocato un'ulteriore sottoquotazione o una diminuzione dei prezzi. Nonostante i dati presentati dall'industria comunitaria, non è possibile concludere sulla base dei fatti disponibili che un eventuale aumento del volume delle importazioni modificherebbe in misura sostanziale l'evoluzione delle quote di mercato e dei prezzi dell'industria comunitaria. In secondo luogo, l'industria ha affermato che le importazioni continuerebbero ad avere un impatto negativo, nonostante la loro quota di mercato relativamente bassa e le quote di mercato significative dei produttori giapponesi situati nella Comunità. A questo proposito va ricordato che, anzitutto, la quota di mercato delle importazioni giapponesi è diminuita, mentre le importazioni da altri paesi terzi sono in aumento e infine che la quota di mercato delle imprese produttrici giapponesi con sede nella Comunità è stabile e consistente.

(41) In considerazione dell'andamento economico e delle conclusioni secondo le quali le importazioni dal Giappone non hanno avuto effetti gravi sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta e i risultati finanziari dell'industria sono leggermente migliorati, la Commissione ritiene improbabile che l'abrogazione delle misure antidumping attualmente in vigore implichi il rischio della reiterazione di un grave pregiudizio a causa di queste importazioni.

(42) Per quanto riguarda gli esportatori, le statistiche ufficiali indicano che la capacità di produzione di cuscinetti a sfere in Giappone è rimasta stabile dal 1990 fino al 1994 ed è aumentata in seguito, grazie alla ripresa della domanda a livello mondiale. Questa situazione conferma la conclusione della Commissione.

(43) Per quanto riguarda le condizioni del mercato è necessario ribadire che durante il 1994 la situazione dell'industria comunitaria è lievemente migliorata per quanto riguarda i prodotti in questione, con un aumento della redditività. Questa ripresa si è confermata ed ha avuto un'ulteriore espansione dopo il periodo dell'inchiesta, come illustrano i risultati generali dei principali produttori comunitari pubblicati per il 1995. È improbabile che questa situazione si modifichi in seguito all'estinzione delle misure in vigore.

G. DUMPING

(44) Alla luce di tale conclusione, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare se le importazioni in questione fossero oggetto di dumping e, in caso affermativo, se il margine di dumping fosse aumentato, poiché i risultati non sarebbero stati pertinenti ai fini dell'analisi effettuata e non avrebbero quindi modificato le conclusioni elaborate.

H. CONCLUSIONI

(45) Sulla base delle risultanze, in seguito al riesame intermedio delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone, il procedimento antidumping concernente tali importazioni deve essere chiuso e le misure antidumping in vigore devono essere abrogate.

(46) La Commissione ha informato le parti interessate, compresa l'industria comunitaria delle proprie risultanze. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti, delle risultanze e delle conclusioni esposti nei punti precedenti, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno comunicato altre osservazioni, per iscritto e oralmente, concernenti l'impatto delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria. È stato tuttavia considerato che queste osservazioni non giustificavano la modifica delle conclusioni. Alcuni Stati membri hanno fatto obiezioni nei confronti di questa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo superiore a 30 mm, di cui al codice NC 8482 10 90, originari del Giappone e sono abrogate le misure antidumping imposte dal regolamento (CEE) n. 2849/92 su queste importazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(2) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 2.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1, sostituito dal regolamento (CE) n. 384/96.

(4) GU n. C 71 del 23. 3. 1995, pag. 3.