Regolamento (CE) n. 727/97 della Commissione del 24 aprile 1997 che riporta un elenco di prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio indicante le condizioni cui è soggetta l'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Cernobil
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 25/04/1997 pag. 0016 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 727/97 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1997 che riporta un elenco di prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio indicante le condizioni cui è soggetta l'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Cernobil LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, riguardante le condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/95 (2), ed in particolare l'articolo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 737/90 conferisce alla Commissione il mandato di statuire elenchi di prodotti esclusi dal suo campo d'applicazione; considerando che la maggior parte dei prodotti agricoli attualmente importati in provenienza da paesi terzi sono esenti da contaminazione radioattiva cagionata dall'incidente di Cernobil o presentano una contaminazione talmente esigua da costituire un rischio trascurabile per la salute; considerando che, per tener conto di ciò, occorre integrare l'elenco, fissato col regolamento (CE) n. 3034/94 della Commissione (3), dei prodotti non rientranti nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90; considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento corrispondono al parere emesso dal comitato ad hoc, istituito col regolamento (CEE) n. 737/90, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 3034/94 è abrogato. Articolo 2 Sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 tutti i prodotti tranne quelli figuranti all'elenco dell'allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 15. (3) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 25. ALLEGATO Elenco dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 >SPAZIO PER TABELLA>