31997R0659

Regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione del 16 aprile 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 17/04/1997 pag. 0022 - 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 659/97 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 6, l'articolo 48 e l'articolo 57,

considerando che il titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce il regime degli interventi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento; che è opportuno fissare le modalità di applicazione delle predette disposizioni;

considerando che con riferimento ai prodotti, i termini «non messi in vendita» e «ritirati dal mercato» devono essere assimilati ed essere oggetto della stessa definizione; che è altresì opportuno precisare che per i prodotti ritirati dal mercato non si applicano le disposizioni in materia di obbligo d'imballaggio;

considerando che è necessario determinare le campagne di commercializzazione per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che onde applicare i limiti previsti agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96 è opportuno definire il «quantitativo commercializzato» di un prodotto da parte di un'organizzazione di produttori tenendo conto della produzione effettivamente da questa smaltita, della produzione proveniente da altre organizzazioni di produttori nonché della produzione di altri produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori;

considerando che l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede l'obbligo per gli Stati membri di comunicare i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per taluni prodotti e per determinati periodi; che è pertanto necessario determinare l'elenco di detti mercati e dei prodotti interessati;

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le indennità di ritiro per i prodotti di cui all'allegato II del citato regolamento; che occorre dunque prevedere un sistema di pagamento che consenta di rispettare in qualsiasi momento i limiti di cui all'articolo 23 del medesimo;

considerando che per evitare irregolarità nell'applicazione del regime e per garantirne la trasparenza, le organizzazioni di produttori devono notificare in anticipo ogni operazione di ritiro alle autorità incaricate del controllo; che, in mancanza di tale notificazione, lo smaltimento dei prodotti può essere effettuato solo previa autorizzazione dello Stato membro; che, inoltre, occorre definire un sistema di comunicazione per le organizzazioni di produttori nonché per gli Stati membri;

considerando che, come previsto all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario fissare i termini di presentazione delle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto dell'ambiente durante le operazioni di ritiro;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino del regolamento precitato prevede che gli ortofrutticoli ritirati dal mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del medesimo e che sono rimasti invenduti, possono essere distribuiti gratuitamente, tramite enti caritativi, all'interno della Comunità, nonché all'esterno di questa a titolo di aiuto umanitario, e a talune categorie bisognose della popolazione; che a tal fine è opportuno prevedere il riconoscimento preventivo degli enti caritativi;

considerando che nel caso di distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di trasporto sono prese a carico dalla Comunità, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96; che occorre precisare che dette spese devono essere pagate allo speditore che ha sostenuto il costo del trasporto; che è opportuno fissare gli importi forfettari per la relativa presa a carico;

considerando che nel caso di distribuzione gratuita di mele e agrumi ritirati dal mercato, le spese effettive di cernita e di imballaggio possono essere prese a carico dalla Comunità in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96 fino a concorrenza di un determinato importo; che, per beneficiare di detta misura, gli enti caritativi e le organizzazioni di produttori devono concludere contratti; che occorre pertanto prevedere delle disposizioni su tali contratti;

considerando che è necessario determinare le procedure di controllo materiale e documentale per le operazioni di intervento e di distribuzione gratuita; che, in caso di violazioni, vanno fissate sanzioni dissuasive e proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa; che le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati;

considerando che occorre autorizzare, a titolo transitorio e per la campagna 1997, le organizzazioni di produttori che hanno presentato un programma operativo in conformità del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (2) a concedere importi integrativi dell'indennità comunitaria di ritiro;

considerando che occorre abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3587/86 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (4), (CEE) n. 827/90 (5), modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 771/95 (6), (CEE) n. 2103/90 (7), modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95, (CEE) n. 2276/92 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95, e (CE) n. 113/97 (9), in quanto o sono divenuti obsoleti o devono essere sostituiti dal presente regolamento;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere congiunto del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Regime degli interventi

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime degli interventi di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 e si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per prodotti «ritirati dal mercato» e prodotti «non messi in vendita» si intendono i prodotti che non sono venduti per il tramite di una organizzazione di produttori, conformemente al regime degli interventi di cui al regolamento (CE) n. 2200/96.

2. I prodotti ritirati dal mercato devono essere conformi alle norme di qualità in vigore se siffatte norme sono state adottate in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, in tal caso, le norme che riguardino l'imballaggio e il confezionamento non si applicano.

Articolo 3

1. Per ogni prodotto, il «quantitativo commercializzato» di un'organizzazione di produttori indicata all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, corrisponde alla somma di quanto segue:

a) produzione dei soci effettivamente venduta per il tramite dell'organizzazione di produttori o da quest'ultima trasformata;

b) produzione dei soci dell'organizzazione di produttori venduta direttamente dai soci stessi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) produzione dei soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui trattasi, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il quantitativo commercializzato di cui al primo comma non include la produzione commercializzata dai soci dell'organizzazione di produttori autorizzati a vendere conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. La produzione commercializzata di cui all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 è assimilata al quantitativo commercializzato definito al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Le campagne di commercializzazione dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Le campagne di commercializzazione degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, il versamento dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 del medesimo è subordinato alla presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del medesimo regolamento o loro associazioni, di una domanda all'autorità competente dello Stato membro.

Nella fattispecie di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, le disposizioni del titolo IV di detto regolamento cessano di applicarsi all'organizzazione di produttori di cui trattasi.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 riguarda almeno un periodo mensile; essa deve essere accompagnata dai documenti giustificativi che attestano il quantitativo di ogni prodotto commercializzato e il quantitativo di ogni prodotto non messo in vendita dall'organizzazione di produttori con indicazione dei seguenti elementi:

a) la produzione dei soci effettivamente venduta per il tramite dell'organizzazione di produttori o da quest'ultima trasformata;

b) la produzione di soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui trattasi, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) la produzione conferita dai singoli produttori che non aderiscono ad un'organizzazione di produttori alle condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. All'atto dell'esame di ogni domanda, gli Stati membri verificano, per l'insieme dei quantitativi che non sono messi in vendita dall'inizio della campagna considerata, il rispetto dei limiti previsti all'articolo 23 e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di superamento, l'indennità comunitaria di ritiro viene versata solo nel rispetto di detti limiti tenuto conto delle indennità già corrisposte. I quantitativi in eccedenza vengono riconsiderati in occasione dell'esame della domanda successiva.

Articolo 6

Salvo il disposto dell'articolo 22 del presente regolamento, per il pagamento della compensazione di ritiro dei prodotti che non figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96 nonché per la concessione di un importo integrativo dell'indennità comunitaria di ritiro, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 2200/96, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 411/97.

Articolo 7

1. I mercati rappresentativi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2200/96, paragrafo 1, sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, per posta elettronica e per ogni giorno di mercato, i corsi giornalieri alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi per i prodotti e durante i periodi indicati all'allegato III. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 8

1. Le organizzazioni di produttori o loro associazioni notificano ogni operazione di ritiro, con almeno 24 ore di anticipo, alle autorità nazionali competenti specificando segnatamente l'elenco dei prodotti destinati all'intervento nonché il quantitativo stimato per ogni prodotto interessato.

Tuttavia se non è stato possibile notificare in anticipo un'operazione di ritiro, i prodotti ritirati possono essere smaltiti solo previa autorizzazione dello Stato membro.

Le organizzazioni di produttori attestano, per iscritto, la conformità dei prodotti ritirati con le norme di qualità in vigore qualora siffatte norme siano state adottate, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Esse notificano alle autorità nazionali competenti le misure predisposte per garantire il rispetto dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro.

2. Le organizzazioni di produttori o loro associazioni informano gli Stati membri, i quali a loro volta comunicano alla Commissione quanto segue:

a) le scorte disponibili il primo giorno di ogni mese, per le mele e le pere;

b) all'inizio della campagna, la dichiarazione delle superfici coltivate per prodotto e, se del caso, per varietà.

Articolo 9

1. Prima del 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per posta elettronica, una stima dei prodotti che non sono stati messi in vendita nel mese precedente, ripartita per prodotto.

2. Alla fine di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni prodotto considerato, le informazioni che figurano nell'allegato IV; tali informazioni sono trasmesse:

a) entro il 30 giugno successivo ad ogni campagna per i pomodori, le melanzane, i cavolfiori, le albicocche, le pesche, le nettarine, le uve, i meloni e le angurie nonché per i prodotti non compresi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) entro il 30 novembre successivo ad ogni campagna per i limoni, le pere, le mele, i satsuma, le clementine e le arance dolci.

3. Se gli Stati membri non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2 o se le informazioni comunicate sembrano inesatte, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere il versamento degli anticipi mensili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (10), in attesa della presentazione delle informazioni necessarie.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre 1997, la disciplina nazionale di cui all'articolo 25, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modificazione apportata a detta disciplina.

CAPO II

Distribuzione gratuita

Articolo 11

1. I prodotti ritirati dal mercato durante una campagna determinata possono essere messi a disposizione degli enti caritativi riconosciuti dagli Stati membri, a richiesta di detti enti, ai fini della loro distribuzione gratuita secondo le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Per poter essere riconosciuti gli enti caritativi si obbligano a:

a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;

b) tenere una contabilità specifica per le operazioni di cui trattasi;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria.

3. Gli Stati membri riconoscono gli enti caritativi almeno in una delle seguenti categorie:

a) enti caritativi autorizzati a distribuire sul territorio dello Stato membro prodotti ritirati in detto Stato;

b) enti caritativi autorizzati a distribuire sul territorio della Comunità;

c) enti caritativi autorizzati a distribuire prodotti comunitari nei paesi terzi.

Gli Stati membri comunicano gli elenchi degli enti caritativi riconosciuti di cui alle lettere b) e c) alla Commissione, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 12

Gli istituti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96 designati dagli Stati membri, devono conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare i contatti e le operazioni fra le organizzazioni di produttori interessate e gli enti caritativi riconosciuti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Alla fine di ogni campagna, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI che riguardano le operazioni di distribuzione gratuita.

Articolo 14

1. La distribuzione gratuita al di fuori della Comunità a titolo di aiuto umanitario viene eseguita dagli enti caritativi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo il disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I prodotti spediti non beneficiano delle restituzioni all'esportazione. Il documento doganale di esportazione, il titolo di transito e il documento T 5 eventualmente rilasciato sono corredati dell'indicazione «senza restituzione».

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di ogni preparazione e le trasmettono copia della notificazione fatta al sottocomitato consultivo per la collocazione delle eccedenze della FAO, previa autorizzazione dell'operazione da parte della Commissione.

Tenuto conto delle garanzie di buon fine e in funzione della situazione del mercato, la Commissione decide, caso per caso, se è opportuno autorizzare l'esecuzione dell'operazione.

Al termine di ogni operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che figurano all'allegato VI.

Articolo 15

1. Le spese di trasporto connesse alle operazioni di distribuzione gratuita di tutti i prodotti ritirati dal mercato sono prese a carico dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» sulla base degli importi forfettari fissati secondo la distanza fra il punto di ritiro e il luogo di consegna contemplati nell'allegato V.

In caso di distribuzione gratuita al di fuori della Comunità, gli importi forfettari di cui all'allegato V coprono la distanza fra il punto di ritiro e il punto di uscita dalla Comunità.

2. Le spese di trasporto sono pagate allo speditore che ha effettivamente sostenuto il costo del trasporto.

Il pagamento di detti importi è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano segnatamente:

- la denominazione degli enti caritativi,

- il quantitativo dei prodotti considerati,

- la presa a carico da parte dell'ente caritativo,

- le modalità di trasporto.

Articolo 16

1. Per le mele e gli agrumi ritirati dal mercato, le spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita sono prese a carico dal FEAOG, sezione «garanzia» nel limite dell'importo di cui all'allegato V, punto 2, se la distribuzione gratuita viene effettuata nell'ambito di un contratto fra le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati.

2. Ai fini del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori stipulano, all'inizio della campagna, contratti con gli enti caritativi riconosciuti a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 e li notificano alle autorità nazionali competenti sin dalla loro conclusione. Dette autorità possono fissare un termine finale per la conclusione di siffatti contratti.

3. I contratti sono conclusi con riserva della disponibilità di prodotti ritirati dal mercato. I quantitativi contrattuali possono essere aumentati nel corso della campagna in funzione della situazione del mercato.

4. I contratti sono conclusi per una sola campagna di commercializzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e specificano:

- il quantitativo probabile che sarà distribuito per ogni prodotto,

- le modalità di trasporto previste,

- il ritmo di consegna previsto,

- il luogo di messa a disposizione convenuto,

- l'obbligazione dell'organizzazione di produttori di mettere a disposizione prodotti già calibrati e imballati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg,

- una stima dei beneficiari per unità amministrativa.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il mese successivo alla conclusione dei contratti, le informazioni di cui al paragrafo 4.

6. Gli importi relativi alle spese di cernita e di imballaggio sono versati alle organizzazioni di produttori che hanno eseguito la cernita e l'imballaggio e il loro pagamento è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano segnatamente:

- la denominazione degli enti caritativi,

- il quantitativo dei prodotti considerati,

- le spese effettive di cernita e di imballaggio,

- la presa a carico emessa dall'ente caritativo.

CAPO III

Controlli e sanzioni

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 e in particolare quelle previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli Stati membri eseguono controlli materiali e documentali delle operazioni di ritiro di tutte le organizzazioni di produttori almeno una volta durante la campagna. Tali controlli riguardano, per ogni prodotto, almeno il 20 % del quantitativo totale ritirato.

Essi verificano inoltre che i prodotti non messi in vendita siano conformi alle norme di qualità in vigore qualora siffatte norme siano state adottate, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

In caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri controllano la totalità dei quantitativi ritirati.

3. Gli Stati membri eseguono controlli documentali sulle operazioni d'intervento in modo da garantire una gestione contabile corretta e da verificare in modo efficace il rispetto delle condizioni di versamento dell'indennità comunitaria di ritiro o di finanziamento a titolo del fondo d'esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.

I controlli sono eseguiti per ogni organizzazione di produttori almeno una volta per ogni campagna e riguardano almeno il 10 % delle domande di pagamento.

4. Qualora dai controlli dovessero risultare irregolarità significative, le autorità competenti eseguono controlli supplementari nella campagna in corso e aumentano la frequenza dei controlli durante la campagna successiva.

Articolo 18

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le operazioni di distribuzione gratuita all'interno e all'esterno della Comunità siano conformi alle disposizioni pertinenti.

Essi si accertano segnatamente di quanto segue:

a) del corretto svolgimento delle operazioni di cui trattasi;

b) dell'utilizzazione finale dei prodotti ad opera degli enti caritativi, in particolare esigendo da questi un certificato di presa a carico attestante l'utilizzazione dei prodotti;

c) la destinazione finale dei prodotti medesimi.

2. I controlli ai fini del paragrafo 1 sono documentali e materiali e riguardano al tempo stesso le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati. Possono essere eseguiti mediante sondaggio e riguardano, per ogni campagna, almeno il 10 % dei quantitativi distribuiti.

3. Per quanto concerne la distribuzione all'interno della Comunità e salvo il disposto dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 2200/96, i controlli sull'utilizzazione e sulla destinazione finale dei prodotti vengono eseguiti dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la distribuzione gratuita.

4. Qualora ne sia richiesta, la Commissione assiste lo Stato membro interessato nei controlli della distribuzione gratuita al di fuori della Comunità.

Articolo 19

1. Il beneficiario dell'indennità comunitaria di ritiro o di un finanziamento a titolo del fondo d'esercizio è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi indebitamente versati, maggiorata di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra il pagamento e la restituzione, qualora a seguito di controlli a norma dell'articolo 17, risulti quanto segue:

a) che i prodotti non messi in vendita non rispettano le norme di qualità contemplate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) che i prodotti non messi in vendita non sono smaltiti conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) che lo smaltimento dei prodotti non messi in vendita provoca gravi danni all'ambiente.

Tuttavia, la sanzione di cui al primo comma non si applica qualora il beneficiario provi alle autorità nazionali competenti che le irregolarità commesse non sono imputabili a un comportamento intenzionale da parte sua o a negligenza grave. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire solo l'importo indebitamente versato, maggiorato degli interessi.

Il tasso dell'interesse predetto è quello applicato dall'istituto monetario europeo alle sue operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e vengono dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

3. In caso di falsa dichiarazione, dolosa od imputabile a grave negligenza, l'organizzazione di produttori interessata è esclusa dal beneficio dell'indennità comunitaria di ritiro per la campagna successiva a quella in cui è stata constatata l'irregolarità.

Articolo 20

1. Qualora, a seguito di controlli a norma dell'articolo 18, si constatino irregolarità imputabili alle organizzazioni di produttori, agli enti caritativi riconosciuti o ad istituti di cui agli articoli 11 e 12, si applica il disposto dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Il riconoscimento dell'ente caritativo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è revocato. La revoca è immediata e ha effetto almeno per una campagna ed è prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.

3. Gli istituti di cui all'articolo 12 non sono ammessi come beneficiari delle operazioni di distribuzione gratuita per la campagna successiva.

4. L'ente caritativo o l'istituzione beneficiaria del prodotto ritirato dal mercato è tenuto a rimborsare il valore dei prodotti messi a sua disposizione, maggiorato di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la recezione del prodotto e il rimborso.

5. L'articolo 19, paragrafo 3 si applica all'organizzazione di produttori di cui trattasi.

Inoltre, l'organizzazione di produttori è tenuta a restituire una somma pari al doppio degli importi riscossi a titolo di spese per la cernita e l'imballaggio, maggiorata di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra il pagamento e la restituzione.

Lo speditore che ha beneficiato del pagamento delle spese di trasporto di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire il doppio degli importi versati a tal titolo, maggiorato di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra il pagamento e la restituzione.

6. Il tasso d'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale.

7. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e vengono dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 21

Il disposto degli articoli 19 e 20 del presente regolamento si applica fatte salve altre sanzioni in forza dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22

Per l'anno 1997, le organizzazioni di produttori che hanno presentato, ai fini della sua approvazione, un progetto di programma operativo conformemente agli articoli 3 o 15 del regolamento (CE) n. 411/97, sono autorizzate a concedere, assumendosene il relativo rischio, un'integrazione delle indennità comunitarie di ritiro, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 23

I regolamenti (CEE) n. 3587/86, (CEE) n. 827/90, (CEE) n. 2103/90, (CEE) n. 2276/92 e (CE) n. 113/97 sono abrogati.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, per ogni prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2200/96, esso si applica a decorrere dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

(3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(5) GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 13.

(6) GU n. L 77 del 6. 4. 1995, pag. 9.

(7) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.

(8) GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.

(9) GU n. L 20 del 23. 1. 1997, pag. 26.

(10) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

ALLEGATO I

CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI CONTEMPLATI ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ELENCO DEI MERCATI RAPPRESENTATIVI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Cavolfiori

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>

SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Mele

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Pere

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Pomodori

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Gli Stati membri comunicano in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento i corsi giornalieri alla produzione constatati per i prodotti e per i periodi seguenti:

I.A.

>SPAZIO PER TABELLA>

I.B.

Altri prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

BILANCIO DEGLI INTERVENTI >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO V

1. Spese di trasporto nel quadro della distribuzione gratuita [articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96].

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le spese di cernita e di imballaggio per le mele e gli agrumi sono prese a carico dalla Comunità per l'importo massimo di 11,0 ECU/100 kg netti per le mele e per gli agrumi.

ALLEGATO VI

Dati relativi alle operazioni di distribuzione gratuita:

a) relativi alla distribuzione gratuita all'interno della Comunità:

- prodotto distribuito (varietà, categoria commerciale),

- quantitativo di prodotto non distribuito,

- nome e sede dell'organizzazione di produttori che effettua i ritiri,

- nome e sede dell'ente caritativo riconosciuto o dell'istituzione designata dallo Stato membro destinatario del prodotto,

- utilizzazione finale del prodotto,

- tipo di imballaggio utilizzato specificando se si tratta di materiale riciclato,

- modo di trasporto utilizzato e nome dello speditore che provvede al trasporto,

- data di consegna e data di ricevimento del prodotto,

- stima dei beneficiari per unità amministrativa,

- data della firma della sottoscrizione dell'accordo fra l'organizzazione di produttori e l'ente caritativo riconosciuto;

b) relativi alla distribuzione gratuita al di fuori della Comunità:

- prodotto distribuito (varietà, categoria commerciale),

- quantitativo di prodotto non distribuito,

- nome e sede dell'organizzazione di produttori che effettua i ritiri,

- nome e sede dell'ente caritativo riconosciuto che effettua la distribuzione,

- nome e sede dell'ente caritativo riconosciuto destinatario del prodotto,

- paese e luogo di destinazione finale,

- descrizione dell'utilizzazione finale del prodotto (popolazione alla quale è destinato),

- modo di trasporto utilizzato e nome dello speditore che provvede al trasporto,

- data di consegna e data di ricevimento del prodotto,

- stima dei beneficiari per unità amministrativa,

- data della firma della sottoscrizione dell'accordo fra l'organizzazione di produttori e l'ente caritativo riconosciuto.