31997R0582

Regolamento (CE) n. 582/97 della Commissione del 1o aprile 1997 relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 582/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2489/96 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 404/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia (3), prevede dei contingenti di salmone per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM IIId (acque della Polonia) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che la Svezia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 5 febbraio 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM IIId (acque della Polonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1997.

La pesca del salmone nelle acque della divisione CIEM IIId (acque della Polonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 5 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 12.

(3) GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 110.