31997R0551

Regolamento (CE) n. 551/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 27/03/1997 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 551/97 DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 (2) stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che a seguito dei negoziati condotti nell'ambito dell'accordo tra la Federazione russa e il Regno di Svezia è stato deciso, tra l'altro, il trasferimento alla Federazione russa di 4 000 tonnellate di aringhe dal contingente assegnato alla Svezia nelle acque comunitarie; che tale quantitativo andrebbe pertanto dedotto dal contingente assegnato alla Svezia per il 1997;

considerando che per evitare uno sfruttamento eccessivo dello stock di aringhe nelle sottozone CIEM I e II è necessario subordinare l'apertura della pesca all'adozione da parte del Consiglio della ripartizione tra gli Stati membri dei contingenti di pesca per il 1997, in modo che lo sfruttamento dello stock avvenga con la dovuta sicurezza e sia correttamente controllato;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 390/97 è modificato nel modo seguente:

1) l'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97;

2) la nota 4 relativa alla specie «aringa» e alle zone «I, II» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97 è sostituita dalla voce seguente:

«(4) È vietata la pesca di questo stock fino al 1° maggio o fino a quando il Consiglio ne abbia deciso la data di apertura a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, se questa data è anteriore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>