Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 542/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0001 - 0005
REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 542/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96 (2), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi; considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri; considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1996, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni; considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori; considerando che occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° luglio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1996; considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con efficacia dal 1° luglio 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario delle Comunità presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma. Articolo 2 A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilisce di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° gennaio 1997. Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1996, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori. Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. VAN AARTSEN (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>