31997R0435

Regolamento (CE) n. 435/97 della Commissione del 6 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 746/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 07/03/1997 pag. 0002 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 435/97 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 746/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio rurale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione (3), stabilisce norme relative a cambiamenti nell'azienda del beneficiario di una misura agro-ambientale;

considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme specifiche che consentano di adattare gli impegni nell'ambito di programmi agro-ambientali in funzione dell'aumento di superficie dell'azienda del beneficiario oppure dell'ampliamento, all'interno dell'azienda, della superficie oggetto di un impegno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 746/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Cambiamenti nell'azienda

1. Se, nel caso del periodo dell'impegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. Il caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto tre anni del suo impegno, la successione in detto impegno non sia realizzabile.

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, nel caso di qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni in relazione all'impegno assunto.

2. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricostituzione fondiaria o da altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza dar luogo a rimborsare per il periodo di effettiva esecuzione.

3. Se, nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono:

a) estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il riesame dell'impegno, a condizione che tale estensione:

- implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale,

- sia giustificata quanto alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva, la quale deve essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria o non superiore ai due ettari,

e

- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto,

oppure

b) sostituire l'impegno iniziale del beneficiario con un nuovo impegno per l'intera superficie interessata, non meno rigoroso dell'impegno iniziale.

Il disposto della lettera b) si applica anche qualora sia ampliata, all'interno dell'azienda, la superficie oggetto di un impegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 215 del 30. 6. 1992, pag. 85.

(2) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35.

(3) GU n. L 102 del 25. 4. 1996, pag. 19.