Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione del 25 febbraio 1997 relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dai paesi ACP per l'approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1997
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0002 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 333/97 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1997 relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dai paesi ACP per l'approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1997 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 37, paragrafo 6, considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di una canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio (3), solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro; considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che, con il regolamento (CE) n. 1305/96 della Commissione (4), dei contingenti sono stati quindi aperti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 28 febbraio 1997; che i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono tuttora disponibili per la campagna di commercializzazione 1996/1997; che occorre pertanto aprire tale contingente per la seconda parte della campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti che risultano dal bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1997 ad importare determinate quantità; considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1996/1997; considerando che, onde evitare una rottura degli approvvigionamenti, occorre autorizzare gli Stati membri in causa a rilasciare dei certificati dopo il 28 febbraio 1997 nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997 per i quantitativi da importare secondo il regolamento (CE) n. 1305/96, per i quali non sono state presentate delle domande prima di tale data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1997 è aperto, nell'ambito della decisione 95/284/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, un contingente tariffario di 33 000 t, espresse in zucchero bianco, originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione. Articolo 2 1. Un dazio ridotto speciale di 5,87 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione del quantitativo di cui all'articolo 1. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione (5), il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 50,14 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo. Articolo 3 I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito del contingente fissato all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco: - Finlandia: 0 t; - Francia metropolitana: 18 000 t; - Portogallo continentale: 0 t; - Regno Unito: 15 000 t. Articolo 4 Per i quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1305/96, per i quali non sono state presentate delle richieste di certificati d'importazione prima del 1° marzo 1997, gli Stati membri di cui al detto articolo sono autorizzati a rilasciare tali certificati per la loro importazione e raffinazione fino al 30 giugno 1997. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (3) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 22. (4) GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.