31997R0305

Regolamento (CE) n. 305/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 21/02/1997 pag. 0005 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 305/97 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo preferenziale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1) sono state accordate su base di reciprocità alcune concessioni relative a determinati prodotti agricoli trasformati;

considerando che, a seguito della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi conseguenti ai negoziati multilaterali del ciclo dell'Uruguay (1986-1994) (2), sono state modificate a decorrere dal 1° luglio 1995, alcune concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati;

considerando che di conseguenza alcuni aspetti dell'accordo concluso con la Svizzera, in particolare il protocollo relativo ai prodotti agricoli trasformati allegato all'accordo medesimo, dovrebbero essere adattati per mantenere l'attuale livello delle preferenze reciproche;

considerando che a tale scopo sono ancora in corso con la Svizzera negoziati per giungere a un accordo sulle modifiche al protocollo; che, tuttavia, non era possibile concludere tali negoziati e porre in vigore gli adattamenti necessari entro il 1° gennaio 1997;

considerando che in tale situazione è opportuno che la Comunità adotti misure autonome per salvaguardare l'attuale livello delle preferenze reciproche finché non saranno conclusi negoziati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Svizzera sono quelli menzionati all'allegato del presente regolamento.

2. Se la Svizzera non applicasse più le misure reciproche in favore della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (3), sospendere l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.

(2) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

ÂáóéêÜ ðïóÜ ðïõ åëÞöèçóáí õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìåôáâëçôþí óôïé÷åßùí êáé ðñüóèåôùí äáóìþí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôá áãñïôéêÜ óôïé÷åßá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôçí Êïéíüôçôá

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

>SPAZIO PER TABELLA>