31997R0285

Regolamento (CE) n. 285/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 285/97 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Fase precedente della procedura

(1) Con regolamento (CEE) n. 738/92 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90 originari, tra l'altro, della Turchia. Dopo aver applicato un campionamento agli esportatori turchi, si sono istituiti dazi individuali compresi tra il 4,9 e il 12,1 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 9 %. Infine, si è istituito un dazio del 12,1 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta.

B. Modifica

(2) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, non è stato possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori per determinare i margini di dumping individuali nell'ambito di questo procedimento in quanto nell'inchiesta iniziale si era utilizzato il campionamento. Tuttavia, per garantire lo stesso trattamento ai nuovi esportatori e alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale, si ritiene opportuno consentire di applicare il dazio medio ponderato istituito nei confronti delle suddette società ai nuovi esportatori, che altrimenti avrebbero diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 738/92 viene aggiunto il testo seguente:

«6. Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti, di non aver esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta, di non essere collegata a nessuno degli esportatori o dei produttori oggetto delle misure imposte dal presente regolamento e di aver esportato le merci in questione dopo il periodo dell'inchiesta, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo nella Comunità, il Consiglio può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, deliberando a maggioranza semplice in base a una proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo, aggiungendo detta parte all'articolo 1, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/94 (GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 3).