31997R0275

Regolamento (CE) n. 275/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa, per la campagna 1997/98, il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0034 - 0034


REGOLAMENTO (CE) N. 275/97 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che fissa, per la campagna 1997/98, il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2201/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'articolo 26,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/95 (4), ha previsto la conclusione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori di pomodori entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate da alcune regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1997/98, posticipare le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché per la loro trasmissione all'organismo nazionale competente;

considerando che in attesa dell'adozione delle modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2201/96 è opportuno fissare fin d'ora il termine per la conclusione dei contratti preliminari per i prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1997/98;

considerando l'urgenza della suddetta fissazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1997/98, gli Stati membri hanno la facoltà di rinviare al 31 marzo 1997 il termine per la conclusione dei contratti preliminari di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/91.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, il termine per la trasmissione della copia del contratto preliminare all'organismo designato è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(3) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

(4) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 52.