31997R0118

Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/1997 pag. 0001 - 0229


REGOLAMENTO (CE) N. 118/97 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno adeguare, per motivi di coerenza e di chiarezza, il testo di talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3) e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociali ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), nonché sopprimere altre disposizioni che sono divenute caduche o superflue; che queste modifiche rivestono carattere esclusivamente tecnico, essendo destinate a perfezionare detti regolamenti;

considerando che dall'ultimo aggiornamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, effettuato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (5), si sono registrate numerose modifiche e che occorre pertanto, per meglio garantire la trasparenza e l'accessibilità della norma comunitaria in materia, procedere ad un nuovo aggiornamento dei regolamenti di cui sopra, che consiste nella presentazione, sia per il regolamento (CEE) n. 1408/71, sia per il regolamento (CEE) n. 574/72, di un testo unico inserito rispettivamente nella parte I e nella parte II dell'allegato A; che è opportuno altresì presentare fin d'ora, in un'appendice alla parte II di tale allegato, il testo dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 quale modificato dal regolamento (CE) n. 3095/95 (6), che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1998 e nei rapporti con la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 2002;

considerando che il testo dell'articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativo alla bilancia dei pagamenti, è stato soppresso dall'articolo G del trattato sull'Unione europea e che l'articolo 73 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea vieta, senza alcuna riserva, tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri;

considerando che, per conseguire l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel campo della sicurezza sociale, è necessario e appropriato che una modifica delle regole di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale sia effettuata da uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ogni Stato membro;

considerando che le modifiche introdotte dal presente regolamento rispettano la condizione posta dall'articolo 3 B, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 82, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Presidente non partecipa alla votazione.»

2) All'articolo 88, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo nell'osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento.»

3) L'articolo 100 è soppresso.

Articolo 2

Il titolo, i considerandi, l'indice e le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato A, rispettivamente parti I e II, che tengono conto delle modifiche introdotte all'articolo 1 del presente regolamento.

L'allegato B contiene l'elenco degli atti modificativi dei regolamenti menzionati al primo comma.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD

(1) GU n. C 249 del 27. 8. 1996, pag. 10.

(2) GU n. C 362 del 2. 12. 1996.

(3) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/95 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

(4) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modifica da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/95 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

(5) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

(6) GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO A

PARTE I

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (8) (9) (10) (11)

INDICE

Pagina

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1 a 12) . 8

TITOLO II: DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (articoli da 13 a 17 bis) . 13

TITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI . 17

Capitolo 1: Malattia e maternità

Sezione 1: Disposizioni comuni (articolo 18) . 17

Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari (articoli da 19 a 24) . 17

Sezione 3: Disoccupati e loro familiari (articolo 25) . 19

Sezione 4: Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari (articolo 26) . 20

Sezione 5: Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari (articoli da 27 a 34) . 20

Sezione 6: Disposizioni varie (articolo 35) . 22

Sezione 7: Rimborsi tra istituzioni (articolo 36) . 23

Capitolo 2: Invalidità

Sezione 1: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione (articoli da 37 a 39) . 23

Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1 (articolo 40) . 24

Sezione 3: Aggravamento dell'invalidità (articolo 41) . 25

Sezione 4: Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39 (articolo 42 e 43) . 26

Capitolo 3: Vecchiaia e morte (pensioni) (articoli da 44 a 51) . 27

Capitolo 4: Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Sezione 1: Diritto alle prestazioni (articoli da 52 a 59) . 32

Sezione 2: Aggravamento di una malattia professionale indennizzata (articolo 60) . 34

Sezione 3: Disposizioni varie (articoli 61 e 62) . 35

Sezione 4: Rimborsi tra istituzioni (articolo 63) . 36

Capitolo 5: Assegni in caso di morte (articoli da 64 a 66) . 36

Capitolo 6: Disoccupazione

Sezione 1: Disposizioni comuni (articoli 67 e 68) . 36

Sezione 2: Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articoli 69 e 70) . 37

Sezione 3: Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 71) . 38

Capitolo 7: Prestazioni familiari (articoli da 72 a 76) . 38

Capitolo 8: Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani (articoli da 77 a 79) . 39

TITOLO IV: COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI (articoli 80 e 81) . 41

TITOLO V: COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI (articoli 82 e 83) . 42

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE (articoli da 84 a 93) . 43

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (articoli da 94 a 98) . 45

ALLEGATI

Allegato I: Campo d'applicazione del regolamento quanto alle persone . 49

Allegato II: Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma - Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u) - Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento . 53

Allegato II bis: Prestazioni speciali a carattere non contributivo . 57

Allegato III: Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento - Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento . 60

Allegato IV: Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione - Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento - Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento - Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento . 76

Allegato V: Concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni degli Stati membri . 81

Allegato VI: Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri . 85

Allegato VII: Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri . 101

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

considerando che la libera circolazione delle persone, che è uno dei principi fondamentali della Comunità, non si limita soltanto ai lavoratori subordinati, ma che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, essa concerne anche i lavoratori autonomi;

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione «ratione personae», è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati a beneficio dei lavoratori subordinati e autonomi o sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e di elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all'interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

considerando che le norme di coordinamento devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione;

considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l'entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza;

considerando che talune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono dipendere simultaneamente dalla sicurezza sociale e dall'assistenza sociale, a motivo del loro campo di applicazione ratione personae, dei loro obiettivi e delle loro modalità di applicazione e che è opportuno includere nel regolamento un sistema di coordinamento che tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in parola allo scopo di proteggere gli interessi dei lavoratori migranti in conformità delle disposizioni del trattato;

considerando che queste prestazioni devono essere erogate, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, unicamente in conformità della legislazione del paese sul territorio del quale la persona interessata o i familiari risiedono totalizzando, a seconda dei casi, i periodi di residenza trascorsi sul territorio di ogni altro Stato membro ed evitando ogni discriminazione sulla base della nazionalità;

considerando che è opportuno prevedere norme specifiche, segnatamente in materia di malattia e di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri e stagionali, tenuto conto della peculiarità della loro situazione;

considerando che in materia di prestazioni di malattia e di maternità occorre garantire una protezione che regoli la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che la posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei familiari necessita di disposizioni in materia di assicurazione malattia adattate a questa situazione;

considerando che è opportuno, in materia di prestazioni di invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le peculiarità delle legislazioni nazionali; che è pertanto necessario distinguere tra, da un lato, le legislazioni in base alle quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi e, dall'altro, le legislazioni in base alle quali questo importo dipende da detta durata;

considerando che le differenze tra i regimi degli Stati membri necessitano la definizione di norme di coordinamento applicabili in caso di peggioramento di un'invalidità;

considerando che è opportuno elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e ai superstiti qualora il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri;

considerando che occorre prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di prorata e garantito dal diritto comunitario qualora l'applicazione della legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, risulti meno favorevole di quella di detto metodo;

considerando che per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti contro un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che definiscano rigorosamente l'applicazione di queste clausole;

considerando che in materia di prestazioni dovute per infortuni sul lavoro e per malattie professionali è opportuno, per garantire una protezione, regolare la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che occorre prevedere disposizioni specifiche per gli assegni in caso di morte;

considerando che nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni ottimali è necessario garantire un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri;

considerando che in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, per un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;

considerando che per determinare la legislazione applicabile alle prestazioni familiari il criterio dell'occupazione garantisce la parità di trattamento fra tutti i lavoratori soggetti a una stessa legislazione;

considerando che per evitare cumuli non giustificati di prestazioni occorre prevedere regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in base alla legislazione dello Stato competente e in base alla legislazione del paese di residenza dei familiari;

considerando che per la loro natura specifica e diversificata nelle legislazioni degli Stati membri occorre definire norme specifiche per il coordinamento dei regimi nazionali che prevedono prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e per orfani;

considerando che è necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, incaricato segnatamente di trattare ogni problema amministrativo o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere la collaborazione con gli Stati membri;

considerando che è auspicabile associare, nel quadro di un comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amministrativa;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (10) (15) Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) i termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» designano rispettivamente:

i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi;

ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure

- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;

iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I;

iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:

- qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure

- qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;

b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza;

c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore subordinato che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

d) il termine «profugo» ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951;

e) il termine «apolide» ha il significato definito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954;

f) i) il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. Qualora la legislazione di uno Stato membro concernente le prestazioni in natura di malattia o di maternità non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine «familiare» è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I;

ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine «familiare» designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo;

g) il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il defunto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del deceduto;

h) il termine «residenza» indica la dimora abituale;

i) il termine «dimora» indica la dimora temporanea;

j) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali:

i) che servono all'attuazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o

ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente,

questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 97.

Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato.

Il termine «legislazione» esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all'iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto o meno di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d'applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell'allegato II;

k) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;

l) il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

m) il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all'articolo 80;

n) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

o) il termine «istituzione competente» designa:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

oppure

ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova,

oppure

iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione,

oppure

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

p) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora» designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

q) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

r) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

s) i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma» designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma;

s bis) il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;

t) i termini «prestazioni», «pensioni», e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi;

u) i) il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;

ii) il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;

v) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).

Articolo 2 Campo d'applicazione quanto alle persone

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

2. Inoltre il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori subordinati o autonomi, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

3. Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento.

Articolo 3 Parità di trattamento

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III.

Articolo 4 (10) Campo d'applicazione «ratione materiae»

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:

a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati.

2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.

3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.

Articolo 5 (10) Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento

Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

Articolo 6 Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce

Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

Articolo 7 (7) Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979, concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato III.

Articolo 8 Conclusione di convenzioni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 9 Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera passata, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 9 bis (7) Prolungamento del periodo di riferimento

Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione di questo Stato membro o i periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di questo Stato membro prolungano detto periodo di riferimento, quest'ultimo è parimenti prolungato dai periodi durante i quali sono state corrisposte pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o d'infortunio sul lavoro (eccetto le rendite) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, nonché dei periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 10 Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 10 bis (10) Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.

2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1 e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.

4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 11 Rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Articolo 12 (9) (11) Divieto di cumulo delle prestazioni

1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro.

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4. La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5 o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anch'essa all'onere di una prestazione per malattia professionale, concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto all'istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 13 (9) Norme generali

1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

Articolo 14 Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) a) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento di tale lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'interessato è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tuttavia, tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

2)La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

i)la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

3)La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro in un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

Articolo 14 bis Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) a) la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;

b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibili, oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l'interessato per svolgere detto lavoro o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi.

2) La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 98.

3) La persona che esercita un'attività autonoma presso un'impresa che ha sede nel territorio di un Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

4) Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 o 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime di assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.

Articolo 14 ter Norme particolari applicabili ai marittimi

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) la persona che esercita un'attività subordinata presso un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1;

2) la persona esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alle legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14 bis, paragrafo 1;

3) la persona che, non esercitando abitualmente la propria attività professionale in mare, svolge, senza far parte dell'equipaggio, un lavoro nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro che si trovi nelle suddette acque territoriali o nel suddetto porto, è soggetta alla legislazione del primo Stato membro;

4) la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

Articolo 14 quater (5) Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri

La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII:

-alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

-alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

Articolo 14 quinquies (5) Disposizioni varie

1. La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 14 quater, lettera a), è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.

2. La persona di cui all'articolo 14 quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro.

3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un'attività professionale, non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata nell'allegato 10 del regolamento di cui all'articolo 98.

Articolo 15 Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

-a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

-a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

Articolo 16 Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee

1. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

Articolo 17 (9) Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

Articolo 17 bis (9) Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri

Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO 1 MALATTIA E MATERNITÀ

Sezione 1 Disposizioni comuni

Articolo 18 Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che l'interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

Sezione 2 Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari

Articolo 19 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore subordinato e autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 20 Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme specifiche

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l'interessato vi risiedesse.

I famigliari possono beneficare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

Articolo 21 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Articolo 22 Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate

1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), punto i), ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede:

a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari;

b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari.

4. Il fatto che il lavoratore subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

Articolo 22 bis (14) Norme specifiche per talune categorie di persone

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

Articolo 22 ter (15) Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.1

Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 14, all'articolo 14 bis, all'articolo 14 ter, all'articolo 14 quater, lettera a) o all'articolo 17, nonché i suoi familiari che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) per ogni situazione che renda necessarie prestazioni nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro su cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera.

Articolo 23 (A) Calcolo delle prestazioni in denaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 24 Prestazioni in natura di notevole importanza

1. Il lavoratore subordinato o autonomo cui l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto per sé o per un suo familiare, ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore subordinato o autonomo è già iscritto alla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 3 Disoccupati e loro familiari

Articolo 25

1. Un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dallo Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, seconda la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro.

2. Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro, nel cui territorio egli risiede, come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione, per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate:

i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione;

ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica.

4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1, può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Articolo 25 bis (14) Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa

L'istituzione di uno Stato membro che eroga le prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all'articolo 25, paragrafo 2, la quale applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Sezione 4 Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 26 Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1. Il lavoratore subordinato o autonomo, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, purché vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro, qualora risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2. Il richiedente una pensione o una rendita, il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro, che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione, cui incombe l'onere delle prestazioni in natura, dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

Sezione 5 Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 27 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza

Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 28 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza

1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, seconda la legislazione dello Stato competente.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.

Articolo 28 bis Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato

In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova.

Articolo 29 Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare;

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza;

b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Articolo 30 Prestazioni in natura di notevole importanza

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

Articolo 31 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza

Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare;

b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Articolo 32 (15)

. . . . . .

Articolo 33 (7) Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

1. L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili.

Articolo 34 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni.

2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

Sezione 6 Disposizioni varie

Articolo 35 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 21, paragrafo 1, degli articoli 22, 25, 26, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione del regime suddetto.

2. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza comporta uno o più regimi speciali, applicabili alla totalità o alla maggior parte delle categorie professionali di lavoratori autonomi che prevedono prestazioni in natura meno favorevoli di quelli di cui beneficiano i lavoratori subordinati, le disposizioni applicabili all'interessato ed ai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 1, punto i) e paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31, lettera a), sono quelle del regime o dei regimi stabiliti dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98:

a) qualora, nello Stato competente, l'interessato sia iscritto ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anche prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati, oppure

b) qualora il titolare di una pensione o di una rendita o di pensioni o di rendite abbia diritto, ai sensi della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri competenti in materia di pensione, soltanto alle prestazioni in natura previste da un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anch'esso prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati.

3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

4. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Sezione 7 Rimborsi tra istituzioni

Articolo 36 (15)

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 2 (11) INVALIDITÀ

Sezione 1 Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

Articolo 37 (11) Disposizioni generali

1. Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

2. L'allegato IV, parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio.

Articolo 38 (11) Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo.

Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

Articolo 39 (11) (14) Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

2. L'interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

5. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l'articolo 46 bis, paragrafo 3 e l'articolo 46 quater, paragrafo 5.

6. Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Qualora la legislazione applicata da questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzione, l'istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione e nel paese di residenza conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel paese di residenza, l'istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione.

Sezione 2 Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

Articolo 40 (11) Disposizioni generali

1. Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4.

2. Tuttavia, l'interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato IV, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

- che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato IV, parte A, e

- che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, e

- che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3. a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattie in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1:

i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione,

ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l'invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue,

come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro o ai sensi della medesima.

b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto:

i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o,

ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro.

4. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato V.

Sezione 3 Aggravamento dell'invalidità

Articolo 41 (11)

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi;

d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'invalidità iniziale è un'istituzione olandese e se:

i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) e

iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell'allegato IV, parte A,

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto, è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente dell'articolo 38.

2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell'aggravamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1.

Sezione 4 Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

Articolo 42 (11) Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.

2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

Articolo 43 (11) Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

1. Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne.

3. Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all'articolo 39, secondo la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l'interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni l'interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposizioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfi le condizioni richieste dall'altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi.

4. Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all'articolo 39 formano oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invalidità in virtù di una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

CAPITOLO 3 (11) VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

Articolo 44 (11) Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri

1. I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

2. Fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni né i supplementi di pensione per figli a carico, né le pensioni per orfano erogate conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

Articolo 45 (11) (14) Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti - sia in un regime generale sia in un regime speciale - sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della concessione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

4. I periodi di assicurazione compiuti in un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza di esso, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, purché l'interessato sia stato affiliato ad uno di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, prima frase.

5. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all'allegato IV per ciascuno Stato membro interessato.

6. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le pensioni di vecchiaia e morte, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell'interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro.

Articolo 46 (11) Liquidazione delle prestazioni

1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 né l'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;

b) l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 46 quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa.

L'allegato IV, parte C indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato.

2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.

3. L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.

In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette.

4. Quando, in materia di pensioni o rendite di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, la somma delle prestazioni dovute dalle istituzioni competenti di due o più Stati membri in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), non è superiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 46 bis (11) Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri

1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni della stessa natura» tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

3. Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero;

b) si tiene conto dell'importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

c) non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 46 ter (11) Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri

1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D o

b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:

i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;

ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e g li accordi sono menzionati nell'allegato IV, parte D.

Articolo 46 quater (11) Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri

1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

2. Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione.

3. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) e di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a) punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione;

b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2.

4. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro.

5. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi.

Articolo 47 (11) Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e del «pro rata» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si sovrappongono, sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 98;

c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi;

d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto legislazione che la suddetta istituzione applica;

f) l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario;

g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle diposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri.

3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45, paragrafo 6, primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 48 (11) Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

1. Nonostante l'articolo 46, paragrafo 2, l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio se:

- la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

- tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

Articolo 49 (11) (15) Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia

1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 46;

b) tuttavia:

i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2; a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato;

ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di un'unica legislazione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo le disposizioni dell'unica legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto unicamente dei periodi maturati sotto tale legislazione, a meno che il fatto di prendere in considerazione i periodi maturati sotto le legislazioni le cui disposizioni non sono soddisfatte non consenta di determinare, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), un importo della prestazione più elevato.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l'interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 45 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabile per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessano di essere soddisfatte.

Articolo 50 (11) Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 51 (11) Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 46.

CAPITOLO 4 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Sezione 1 Diritto alle prestazioni

Articolo 52 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

Articolo 53 Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Articolo 54 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero.

2. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52, che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

Articolo 55 Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure

1. Il lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente,

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

Articolo 56 Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

Articolo 57 (7) Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5.

2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività , tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.

4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato.

5. In caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuto sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

6. Il Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5.

Articolo 58 Calcolo delle prestazioni in denaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 59 Spese di trasporto dell'infortunato

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiede, a condizione che abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Sezione 2 Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Articolo 60 (7) (11)

1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore subordinato o autonomo ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività professionale che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro;

c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore subordinato o autonomo colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle norme di cui all'articolo 57, paragrafo 6 non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione competente del secondo Stato membro sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento;

d) le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri.

2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento.

Sezione 3 Disposizioni varie

Articolo 61 Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che:

1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 62 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi, di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

Sezione 4 Rimborsi tra istituzioni

Articolo 63

1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 5 ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo 64

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 65

Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Quando un lavoratore subordinato o autonomo, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato.

2. L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 66

Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura

In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

CAPITOLO 6 DISOCCUPAZIONE

Sezione 1 Disposizioni comuni

Articolo 67 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di assicurazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Articolo 68 Calcolo delle prestazioni

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.

Sezione 2 Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 69 Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.2

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizioni degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.

Articolo 70 Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza.

Sezione 3 Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 71

1. Al lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), punto i) o lettera b), punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

CAPITOLO 7 (8) PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 72 (8) Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 72 bis (9) (14) Lavoratori subordinati in disoccupazione completa

Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della stessa.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Articolo 73 (8) Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 74 (8) Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 75 (8) Erogazioni delle prestazioni

1. Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all'articolo 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto e, nei casi previsti all'articolo 74, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro.

2. Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese di residenza.

3. Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

Articolo 76 (8) Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari

1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l'istituzione competente dell'altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro.

CAPITOLO 8 PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI

Articolo 77 Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite

1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisto in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Articolo 78 Orfani

1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.

Articolo 79 (7) Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani

1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.

Tuttavia:

a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;

b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b), punto ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il titolare o il defunto è stato soggetto da ultimo.

3. Il diritto alle prestazioni dovute, sia in virtù della sola legislazione nazionale sia in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 77 e 78, è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

TITOLO IV COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 80 Composizione e funzionamento

1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Commissione, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.

2. La commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

4. La segretaria della commissione amministrativa è assicurata dai servizi della Commissione.

Articolo 81 Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;

b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;

d) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione amministrativa, la liquidazione delle prestazioni dovute specialmente in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;

f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

g) presentare proposte alla Commissione in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

TITOLO V COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 82 (B) Creazione, composizione e funzionamento

1. È istituito un comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato «comitato consultivo», composto di «80» membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di:

a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa;

b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

2. I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati.

L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.

4. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

5. Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.

6. Su proposta del suo presidente, il comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

7. I pareri e le proposte del comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi.

Il comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il proprio regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.

8. La segreteria del comitato consultivo è assicurata dai servizi della Commissione.

Articolo 83 Compiti del comitato consultivo

Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione, dalla commissione amministrativa o di propria iniziativa:

a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;

b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 (7) Cooperazione delle autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influize sull'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).

5. a) Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li trasmette.

Ogni ulteriore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancellazione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li riceve.

b) L'uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell'interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno.

Articolo 85 Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 86 (14) Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di prestazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

2. Quando una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di uno Stato membro ha presentato in questo Stato membro, che non è competente in via prioritaria, una domanda di prestazioni familiari, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente, a condizione che sia presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria da una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di tale Stato. Questa seconda domanda va presentata entro un anno al massimo dalla comunicazione del diniego della prima domanda o dalla cessazione del pagamento delle prestazioni nel primo Stato membro.

Articolo 87 Perizie mediche

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Articolo 88 Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo nell'osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 89 Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni

Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato VI.

Articolo 90 (8)

. . . . . .

Articolo 91 Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente

Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Articolo 92 Ricupero dei contributi

1. Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

Articolo 93 Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e/o dell'articolo 63, paragrafo 3, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 94 (7) (8) (11) (12) Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° ottobre 1972 o della data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tal data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1° giugno 1992.

8. In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell'articolo 57, paragrafo 5 è applicabile alle prestazioni in denaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima del 1° ottobre 1972.

9. Gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia, o i lavoratori subordinati disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogati, ai tassi, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo è superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati sono soggetti alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore a un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni di malattia o di disoccupazione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare la ripartizione dell'onere delle prestazioni in questione, sono stabilite di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della Commissione amministrativa.

10. I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 6, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 6.

Articolo 95 (6) (12) Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° luglio 1982 o antecedente alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° luglio 1982 o a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo due anni dal 1° giugno 1992.

Articolo 95 bis (11) Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92 (1)

1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° giugno 1992.

2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° giugno 1992.

4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

5. Se la domanda di cui paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

6. Se la domanda di cui paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 95 ter (14) Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92 (2)

1. Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 1992.

2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anteriormente al 1° giugno 1992.

4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1° giugno 1992, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della prestazione stessa.

5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1° giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1° giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1° giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/71, e alle quali si applica l'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

9. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1° giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1° giugno 1992.

10. In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.

11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell'articolo 10 bis di tale regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.

12. Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare le modalità di applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l'attribuzione di complementi differenziali sono determinate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.

Articolo 96 Accordi relativi al rimborso tra istituzioni

Gli accordi conclusi anteriormente al 1° luglio 1982 in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3, si applicano anche alle persone cui è stato esteso, a decorrere da tale data, il beneficio del presente regolamento, salvo opposizione da parte di uno Stato membro parte di detti accordi.

L'opposizione ha effetto solo se l'autorità competente di detto Stato la comunica all'autorità competente dell'altro o degli altri Stati membri interessati anteriormente al 1° ottobre 1983. Una copia di questa comunicazione è indirizzata alla commissione amministrativa.

Articolo 97 Notifiche concernenti talune disposizioni

1. Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 98 Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

ALLEGATO I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE

I. Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. DANIMARCA

1. È considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta:

a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1° settembre 1977, o

b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP), per il periodo che inizia il 1° settembre 1977.

2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato.

C. GERMANIA

Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, si considera:

a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;

b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

- ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o

- ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

D. SPAGNA

Senza oggetto.

E. FRANCIA

Se un'istituzione francese è l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni familiari in conformità del titolo III, capitolo 7 del regolamento:

1. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell'articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall'articolo L 313-1 del medesimo codice per beneficiare delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia, maternità, invalidità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro;

2. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona che eserciti un'attività autonoma e sia tenuta ad assicurarsi e a pagare contributi per il rischio di vecchiaia in un regime di lavoratori autonomi.

F. GRECIA

1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii) del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii) del regolamento.

G. IRLANDA

1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act (1991)].

2. È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 A del testo unico sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act] del 1981.

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

K. AUSTRIA

Senza oggetto.

L. PORTOGALLO

Senza oggetto.

M. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

N. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

O. REGNO UNITO

I termini «lavoratore subordinato o autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.

II. Familiari [articolo 1, lettera f), seconda frase del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. DANIMARCA

Allorché si decide se a norma del regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, punto a) e dell'articolo 31 del regolamento, l'espressione «familiare» designa:

1. il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto a norma del regolamento, o

2. un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto del regolamento.

C. GERMANIA

Senza oggetto.

D. SPAGNA

Senza oggetto.

E. FRANCIA

Il termine «familiare»designa ogni persona menzionata all'articolo L 512-3 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale).

F. GRECIA

Senza oggetto

G. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947 1970 (Health Acts 1947 1970).

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Senza oggetto.

K. AUSTRIA

Senza oggetto

L. PORTOGALLO

Senza oggetto.

M. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

N. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

O. REGNO UNITO

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine «familiare» designa:

1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

1) un coniuge, a condizione che

a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento,

i) risieda con il coniuge o

ii) contribuisca al mantenimento di quest'ultimo;

e che

b) il coniuge

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione;

2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che:

a) il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento

i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o

ii) contribuisca al mantenimento di tale persona:

e che

b) la persona in questione

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione;

3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari.

2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra:

qualsiasi persona considerata «persona a carico» a norma dell'ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

ALLEGATO II (A) (B) (8) (10) (15)

Articolo 1, lettere j) e u) del regolamento

I. Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

B. DANIMARCA

Senza oggetto.

C. GERMANIA

Le istituzioni d'assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke) per medici, dentisti, veterinari, farmacisti, avvocati, agenti di brevetti (Patentanwälte), notai, revisori dei conti (Wirtschaftsprüfer), consulenti fiscali, mandatari fiscali (Steuerbevollmächtigte), piloti di bordo (Seelotsen) e architetti, istituite in virtù della legislazione dei «Länder», e altri enti di assicurazione e di previdenza, segnatamente gli enti assistenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione delle competenze (erweiterte Honorarverteilung).

D. SPAGNA

1. Regimi previdenziali liberi che completano quelli di sicurezza sociale o si aggiungono a questi, amministrati da istituzioni disciplinate dalla legge generale sulla sicurezza sociale del 6 dicembre 1941 e dal suo regolamento del 26 maggio 1943:

a) per quanto concerne le prestazioni che completano quelle di sicurezza sociale o si aggiungono a queste, oppure

b) per quanto concerne le mutue di assicurati la cui integrazione nel regime di sicurezza sociale non è prevista in virtù delle disposizioni del punto 7 della sesta disposizione transitoria della legge generale sulla sicurezza sociale del 30 maggio 1974 e che, di conseguenza, non sostituiscono le istituzioni del regime obbligatorio di sicurezza sociale.

2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.

E. FRANCIA

1. Lavoratori non agricoli autonomi:

a) L'assegno per il figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi

b) L'assegno di adozione.

2. Lavoratori agricoli autonomi:

Le assicurazioni contemplate agli articoli 1049 e 1234.19 del codice rurale (code rural) rispettivamente in materia di malattia, maternità e vecchiaia e in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dei lavoratori agricoli autonomi.

F. GRECIA

Senza oggetto.

G. IRLANDA

Senza oggetto.

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Senza oggetto.

K. AUSTRIA

Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker).

L. PORTOGALLO

Senza oggetto.

M. FINLANDIA

Senza oggetto.

N. SVEZIA

Senza oggetto.

O. REGNO UNITO

Senza oggetto.

II. Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

a) L'assegno per il figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi.

b) Il premio di adozione.

F. GRECIA

Nulla.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

a) L'assegno prenatale.

b) L'assegno di nascita.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. AUSTRIA

La parte generale dell'assegno di nascita.

L. PORTOGALLO

Nulla.

M. FINLANDIA

Il pacchetto «maternità» o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

N. SVEZIA

Nulla.

O. REGNO UNITO

Nulla.

III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.

b) Il supplemento sociale ai sensi della legge sul ravvicinamento delle pensioni del 28 giugno 1990.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

Nulla.

F. GRECIA

Nulla.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. AUSTRIA

Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza.

M. PORTOGALLO

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.

O. REGNO UNITO

Nulla.

ALLEGATO II bis (B) (10) (12) (13) (14) (15)

PRESTAZIONI SPECIALI A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

(Articolo 10 bis del regolamento)

A. BELGIO

a) Gli assegni per minorati (legge del 27 febbraio 1987).

b) Il reddito garantito alle persone anziane (legge del 1° aprile 1969).

c) Le prestazioni familiari garantite (legge del 20 luglio 1971).

B. DANIMARCA

a) La prestazione fissa di riabilitazione versata in base alla legge sugli aiuti sociali a beneficio delle persone in fase di riabilitazione.

b) Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con la legge n. 204 del 29 marzo 1995.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

a) Prestazioni a norma della legge sull'integrazione sociale dei minorati (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982).

b) Prestazioni assistenziali in denaro per gli anziani e per gli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981).

c) Pensioni di invalidità e di anzianità e prestazioni familiari per figlio a carico, non contributive, di cui all'articolo 132, paragrafo 1 e articoli 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, all'articolo 168, paragrafo 2 ed agli articoli 169 e 170 della «Ley General de Seguridad Social» nella versione modificata dalla legge n. 26/90, del 20 dicembre 1990, con cui si inseriscono nella previdenza sociale le prestazioni non contributive.

E. FRANCIA

a) L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (legge del 30 giugno 1956).

b) L'assegno agli adulti minorati (legge del 30 giugno 1975).

c) L'assegno speciale (legge del 10 luglio 1952).

F. GRECIA

a) Le prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82).

b) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti effettuano il servizio militare (legge n. 1483/84, articolo 23, paragrafo 1).

c) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti sono prigionieri (legge n. 1483/84, articolo 23, paragrafo 2).

d) L'assegno alle persone affette da anemia emolitica congenita (decreto legge n. 321/69) (decreto ministeriale comune G4a/F.222/oik.2204).

e) L'assegno ai sordomuti (legge straordinaria n. 421/37) (decreto ministeriale comune G4B/F.422/oik.2205).

f) L'assegno ai minorati gravi (decreto legge n. 162/73) (decreto ministeriale comune G4a/F.225/oik.161).

g) L'assegno agli spasmofili (decreto legge n. 162/72) (decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik.2207).

h) L'assegno alle persone affette da ritardo mentale grave (decreto legge n. 162/73) (decreto ministeriale comune G4b/F.423/oik.2208).

i) L'assegno ai ciechi (legge n. 958/79) (decreto ministeriale comune G4b/F.421/oik/2209).

G. IRLANDA

a) L'assistenza ai disoccupati [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 2].

b) Le pensioni di vecchiaia e per ciechi (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 3].

c) Le pensioni di vedova e di orfano (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, parte III, capitolo 4].

d) L'assegno per i genitori che vivono soli (Social Welfare Act del 1990, parte III).

e) L'assegno per gli assistenti (Social Welfare Act del 1990, parte IV).

f) Il supplemento di reddito familiare (Social Welfare Act del 1984, parte III).

g) L'assegno di sussistenza per minorati (Health Act del 1970, articolo 69).

h) L'assegno di mobilità (Health Act del 1970, articolo 61).

i) L'assegno di sussistenza per malattie infettive (Health Act del 1947, articolo 5 e articolo 44, paragrafo 5).

j) L'assegno di cure a domicilio (Health Act del 1970, articolo 61).

k) L'assegno di previdenza sociale per ciechi (Blind persons Act del 1920, capitolo 49).

l) L'assegno di rieducazione per minorati (Health Act del 1970, articoli 68, 69 e 72).

H. ITALIA

a) La pensione sociale ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969).

b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (legge n. 118 del 30 marzo 1974, legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e legge n. 508 del 23 novembre 1988).

c) Le pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988).

d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988).

e) L'integrazione al trattamento minimo (legge n. 218 del 4 aprile 1952, legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e legge n. 407 del 28 dicembre 1990).

f) L'integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984).

g) L'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilità (legge n. 222 del 12 giugno 1984).

I. LUSSEMBURGO

a) L'assegno speciale per le persone gravemente minorate (legge del 16 aprile 1979).

b) L'assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980).

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. AUSTRIA

a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASGV, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori - BSVG).

b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L. PORTOGALLO

a) Gli assegni familiari non contributivi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

b) Il premio di allattamento (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

c) L'assegno complementare per bambini e giovani minorati (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

d) L'assegno in caso di frequenza di un istituto scolastico speciale (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

e) La pensione di orfano non contributiva (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

f) La pensione di invalidità non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).

g) La pensione di vecchiaia non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).

h) La pensione complementare per grandi invalidi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).

i) La pensione di vedovanza non contributiva (Decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

M. FINLANDIA

a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69).

b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88).

c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78).

d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio.

N. SVEZIA

a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014).

b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982:120).

c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120).

O. REGNO UNITO

a) . . . . .

b) L'assegno per l'assistenza di invalidi [legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37].

c) Il credito familiare [legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articolo 20-22 e regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 21-23].

d) L'assegno di aiuto [legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 35 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 35].

e) L'aiuto al reddito [legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20, 21 e 22 e articolo 23, e regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-24].

f) L'assegno di sussistenza per minorati [legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 1 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 3].

g) L'assegno di lavoro per minorati [legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 6 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 8].

h) Indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, Sezioni I (2) (d) (ii) e 3 e Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18 ottobre 1995, articoli 3 (2) (d) (ii) e 5].

ALLEGATO III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE CHE RIMANGONO APPLICABILI NONOSTANTE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE IL CUI BENEFICIO NON È ESTESO A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) e articolo 3, paragrafo 3 del regolamento)

Osservazioni generali

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.

2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

A. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento [articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento]

1. BELGIO-DANIMARCA

Senza oggetto.

2. BELGIO-GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

3. BELGIO-SPAGNA

Nulla.

4. BELGIO-FRANCIA

a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

5. BELGIO-GRECIA

L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2 e l'articolo 37 della convenzione generale del 1° aprile 1958.

6. BELGIO-IRLANDA

Senza oggetto.

7. BELGIO-ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

8. BELGIO-LUSSEMBURGO

Articoli 2 e 4 dell'accordo del 27 ottobre 1971 (sicurezza sociale d'oltremare).

9. BELGIO-PAESI BASSI

Articoli 2 e 4 dell'accordo del 4 febbraio 1969 (attività professionale d'oltremare).

10. BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedano in un paese terzo.

11. BELGIO-PORTOGALLO

Articoli 1 e 5 della convenzione del 13 gennaio 1965 (sicurezza sociale degli impiegati del Congo Belga e del Ruanda - Urundi), nella formulazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere in data 18 giugno 1982.

12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-REGNO UNITO

Nulla.

15. DANIMARCA-GERMANIA

a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.

b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

16. DANIMARCA-SPAGNA

Senza oggetto.

17. DANIMARCA-FRANCIA

Nulla.

18. DANIMARCA-GRECIA

Senza oggetto.

19. DANIMARCA-IRLANDA

Senza oggetto.

20. DANIMARCA-ITALIA

Senza oggetto.

21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

22. DANIMARCA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

23. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

24. DANIMARCA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

25. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

26. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

27. DANIMARCA-REGNO UNITO

Nulla.

28. GERMANIA-SPAGNA

L'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 45, paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973.

29. GERMANIA-FRANCIA

a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

30. GERMANIA-GRECIA

a) L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione generale del 25 aprile 1961.

b) L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capitoli I e IV, per quanto riguardano tali articoli, della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 14 giugno 1980.

c) Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.

31. GERMANIA-IRLANDA

Senza oggetto.

32. GERMANIA-ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

33. GERMANIA-LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (Ausgleichsvertrag) (regolamento del contenzioso tedesco lussemburghese).

34. GERMANIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

35. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980).

b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994:

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994;

ciò vale anche per i periodi di riscossione di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.

h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.

36. GERMANIA-PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 6 novembre 1964.

37. GERMANIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

38. GERMANIA-SVEZIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

39. GERMANIA-REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6 e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

c) L'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 20 aprile 1960.

40. SPAGNA-FRANCIA

Nulla.

41. SPAGNA-GRECIA

Senza oggetto.

42. SPAGNA-IRLANDA

Senza oggetto.

43. SPAGNA-ITALIA

L'articolo 5, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

44. SPAGNA-LUSSEMBURGO

a) L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione dell'8 maggio 1969.

b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi.

45. SPAGNA-PAESI BASSI

L'articolo 23, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

46. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

47. SPAGNA-PORTOGALLO

Gli articolo 4, paragrafo 2 e 6, paragrafi 2 e 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969.

48. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 febbraio 1983.

50. SPAGNA-REGNO UNITO

Nulla.

51. FRANCIA-GRECIA

L'articolo 16, quarto comma e l'articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958.

52. FRANCIA-IRLANDA

Senza oggetto.

53. FRANCIA-ITALIA

a) Gli articolo 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

54. FRANCIA-LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

55. FRANCIA-PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.

57. FRANCIA-PORTOGALLO

Nulla.

58. FRANCIA-FINLANDIA

Nulla.

59. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.

60. FRANCIA-REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

61. GRECIA-IRLANDA

Senza oggetto.

62. GRECIA-ITALIA

senza oggetto.

63. GRECIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

64. GRECIA-PAESI BASSI

L'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione generale del 13 settembre 1966.

65. GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

66. GRECIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

67. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

68. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

69. GRECIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

70. IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto.

71. IRLANDA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

72. IRLANDA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

73. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. IRLANDA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

75. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

76. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.

77. IRLANDA-REGNO UNITO

L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale.

78. ITALIA-LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2 e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

79. ITALIA-PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2 della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

80. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

81. ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

82. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

84. ITALIA-REGNO UNITO

Nulla.

85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI

Nulla.

86. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

87. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

88. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

89. LUSSEMBURGO-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.

90. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO

Nulla.

91. PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

92. PAESI BASSI-PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979.

93. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

94. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

95. PAESI BASSI-REGNO UNITO

Nulla.

96. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

97. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

98. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

99. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

100. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

101. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

102. PORTOGALLO-REGNO UNITO

a) L'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978.

b) Per quanto concerne i lavoratori portoghesi e per il periodo dal 22 ottobre 1987 e fino al termine del periodo transitorio previsto all'articolo 220, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo: l'articolo 26 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1978, così come modificata dallo scambio di lettere del 28 settembre 1987.

103. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

104. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

105. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

B. Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

1. BELGIO-DANIMARCA

Senza oggetto.

2. . . . . . .

3. BELGIO-SPAGNA

Nulla.

4. BELGIO-FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

5. BELGIO-GRECIA

Nulla.

6. BELGIO-IRLANDA

Nulla.

7. BELGIO-ITALIA

Nulla.

8. BELGIO-LUSSEMBURGO

Articoli 2 e 4 dell'accordo del 27 ottobre 1971 (sicurezza sociale d'oltremare).

9. BELGIO-PAESI BASSI

Articoli 2 e 4 dell'accordo del 4 febbraio 1969 (attività professionale d'oltremare).

10. BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

11. BELGIO-PORTOGALLO

Articoli 1 e 5 della convenzione del 13 gennaio 1965 (Sicurezza sociale degli impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi) nella formulazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere in data 18 giugno 1982.

12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-REGNO UNITO

Nulla.

15. DANIMARCA-GERMANIA

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.3

a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.

b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

16. DANIMARCA-SPAGNA

Senza oggetto.

17. DANIMARCA-FRANCIA

Nulla.

18. DANIMARCA-GRECIA

Senza oggetto.

19. DANIMARCA-IRLANDA

Senza oggetto.

20. DANIMARCA-ITALIA

Senza oggetto.

21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

22. DANIMARCA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

23. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

24. DANIMARCA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

25. DANIMARCA-FINLANDIA

Nulla.

26. DANIMARCA-SVEZIA

Nulla.

27. DANIMARCA-REGNO UNITO

Nulla.

28. GERMANIA-SPAGNA

L'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 45, paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973.

29. GERMANIA-FRANCIA

a) L'articolo 16, secondo comma e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

c) I titoli I e II della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

30. GERMANIA-GRECIA

Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.

31. GERMANIA-IRLANDA

Senza oggetto.

32. GERMANIA-ITALIA

a) Gli articoli 3, paragrafo 2, e 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

33. GERMANIA-LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco - lussemburghese).

34. GERMANIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

35. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994;

ciò vale anche per i periodi di riscossione di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

36. GERMANIA-PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 6 novembre 1964.

37. GERMANIA-FINLANDIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

38. GERMANIA-SVEZIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

39. GERMANIA-REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6 e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

c) L'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 20 aprile 1960.

40. SPAGNA-FRANCIA

Nulla.

41. SPAGNA-GRECIA

Senza oggetto.

42. SPAGNA-IRLANDA

Senza oggetto.

43. SPAGNA-ITALIA

Gli articoli 5, 18, paragrafo 1, lettera c) e 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

44. SPAGNA-LUSSEMBURGO

a) L'articolo 5, paragrafo 3 della convenzione dell'8 maggio 1969.

b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 a lavoratori autonomi.

45. SPAGNA-PAESI BASSI

L'articolo 23, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

46. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

47. SPAGNA-PORTOGALLO

Gli articoli 4, paragrafo 2, 16, paragrafo 2, e 22 della convenzione dell'11 giugno 1969.

48. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 febbraio 1983.

50. SPAGNA-REGNO UNITO

Nulla.

51. FRANCIA-GRECIA

Nulla.

52. FRANCIA-IRLANDA

Senza oggetto.

53. FRANCIA-ITALIA

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

54. FRANCIA-LUSSEMBURGO

Nulla.

55. FRANCIA-PAESI BASSI

Nulla.

56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.

57. FRANCIA-PORTOGALLO

Nulla.

58. FRANCIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

59. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.

60. FRANCIA-REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

61. GRECIA-IRLANDA

Senza oggetto.

62. GRECIA-ITALIA

Senza oggetto.

63. GRECIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

64. GRECIA-PAESI BASSI

Nulla.

65. GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

66. GRECIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

67. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

68. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

69. GRECIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

70. IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto.

71. IRLANDA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

72. IRLANDA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

73. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. IRLANDA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

75. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

76. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.

77. IRLANDA-REGNO UNITO

Nulla.

78. ITALIA-LUSSEMBURGO

Nulla.

79. ITALIA-PAESI BASSI

Nulla.

80. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

81. ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

82. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

84. ITALIA-REGNO UNITO

Nulla.

85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI

Nulla.

86. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

87. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

88. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

89. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

90. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO

Nulla.

91. PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

92. PAESI BASSI-PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979.

93. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

94. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

95. PAESI BASSI-REGNO UNITO

Nulla.

96. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

97. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

98. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

99. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

100. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

101. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

102. PORTOGALLO-REGNO UNITO

L'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.

103. FINLANDIA-SVEZIA

Nulla.

104. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

105. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

ALLEGATO IV (B) (11) (13) (15)

[Articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafo 3; articolo 45, paragrafo 3; articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento]

A. Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

A. BELGIO

a) Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

b) La legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

c) La legislazione concernente l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Le legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali.

E. FRANCIA

1. Lavoratori subordinati

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

2. Lavoratori autonomi

La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

F. GRECIA

La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

G. IRLANDA

La parte II, capitolo 10 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'invalidità, con le successive modifiche.

b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'invalidità, con le successive modifiche.

K. AUSTRIA

Nulla.

L. PORTOGALLO

Nulla.

M. FINLANDIA

Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93).

N. SVEZIA

Nulla.

O. REGNO UNITO

a) Gran Bretagna

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlanda del Nord

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B. Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung für Landwirte)

D. SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2309 del 23 luglio 1970.

E. FRANCIA

Nulla.

F. GRECIA

Nulla.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Regimi di assicurazione pensioni per:

- medici,

- farmacisti,

- veterinari,

- ostetriche,

- ingegneri ed architetti,

- geometri,

- avvocati e procuratori,

- dottori commercialisti,

- ragionieri e periti commerciali,

- consulenti del lavoro,

- notai,

- spedizionieri doganali.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. AUSTRIA

Nulla.

L. PORTOGALLO

Nulla.

M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.

O. REGNO UNITO

Nulla.

C. Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

B. DANIMARCA

Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

Nulla.

F. GRECIA

Nulla.

G. IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia contributiva e di pensione di vedova.

H. ITALIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge, del 31 maggio 1956, relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche.

K. AUSTRIA

Nulla.

L. PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova.

M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

O. REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III capitolo 3 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro;

ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

D. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento

1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989;

c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;

d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;

e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);

f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959, relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche;

g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93);

h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data.

2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984;

b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

c) le pensioni italiane di inabilità;

d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;

e) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;

f) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito.

3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

Accordo tra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978.

Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale.

ALLEGATO V (15)

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITÀ FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (Articolo 40, paragrafo 4 del regolamento)

>SPAZIO PER TABELLA>

>

SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATTO VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

MODALITÀ PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI

(Articolo 89 del regolamento)

A. BELGIO

1. Le persone il cui diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia risulta dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità applicabili ai lavoratori autonomi, beneficiano delle disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento, compreso l'articolo 35, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano:

i) per quanto riguarda le cure sanitarie dispensate in caso di ricovero in ospedale, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di dimora;

ii) per quanto concerne le altre prestazioni in natura previste dal regime belga, del rimborso di tali prestazioni da parte della competente istituzione belga al tasso previsto dalla legislazione dello Stato di dimora;

b) in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di residenza, purché versino alla competente istituzione belga il contributo supplementare a tal fine previsto dalla regolamentazione belga.

2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945.

4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga.

5. I periodi di assicurazione vecchiaia compiuti da lavoratori autonomi sotto la legislazione belga prima dell'entrata in vigore della legislazione sulla inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi, sono considerati periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

6. Per determinare se le giornate che le hanno precedute sono state condizioni alle quali la legislazione belga subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione siano soddisfatte, sono prese in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro subordinato; tuttavia, le giornate equiparate ai sensi di detta legislazione sono prese in considerazione nella misura in cui le giornate di lavoro subordinato.

7. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 quater, lettera a) e dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell'anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi si prende in considerazione la media annua dell'esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi.

Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72.

9. Per il calcolo dell'importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall'interessato nella sua ultima professione.

10. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia e invalidità , la quale subordina la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazione al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro.

11. Se, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

a) conformemente alle disposizioni previste dalla legge, del 9 agosto 1963, che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, se l'interessato, al momento in cui è prodotta l'incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

b) conformemente alle disposizioni del regio decreto, del 20 luglio 1971, che istituisce un regime di assicurazione in caso di incapacità di lavoro a favore dei lavoratori autonomi, se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'incapacità di lavoro, era un lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

B. DANIMARCA

1. I periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono riconosciuti per l'ammissione in qualità di membro aderente ad una cassa autorizzata di assicurazione disoccupazione come se si trattasse di periodi di occupazione o di attività compiuti in Danimarca.

2. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori subordinati e autonomi, i richiedenti e i titolari di pensioni o rendite , nonché i loro familiari, di cui all'articolo 19, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1, e agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone che, ai sensi della legge sul servizio pubblico di sanità (lov om offentlig sygesikring), sono assicurate nella categoria 1.

3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1° gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi prese in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione.

Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

4. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi, del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alla condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda.

5. a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione dell'indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge del 20 dicembre 1989, sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e

b) si presume che, durante i periodi così presi in considerazione, un lavoratore autonomo o un lavoratore subordinato (se, nel caso di quest'ultimo, la retribuzione non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento.

7. L'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 46 quater, paragrafi 1 e 3 del regolamento e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67 del regolamento, le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori autonomi assicurati in Danimarca vengono calcolate secondo la legislazione danese.

9. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1 del regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca.

C. GERMANIA

1. L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

2. a) Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi.

b) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l'assicurazione della pensione dei minatori si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

3. Qualora l'applicazione del regolamento o di regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'associazione federale delle casse locali generali, in quanto organismo di collegamento (assicurazione malattia), decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. I fondi necessari per effettuare la compensazione sono forniti da tasse imposte a tutte le istituzioni di assicurazione malattia, in proporzione al numero medio dei membri nell'anno precedente esclusi i pensionati.

4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale si applica ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità:

Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione:

a) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania;

b) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi momento, ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione;

c) qualora l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma dell'articolo 232 del libro VI del codice sociale e non sia stato assicurato a titolo obbligatorio o volontario a norma della legislazione di un altro Stato membro.

5. . . . . . .

6. . . . . . .

7. . . . . . .

8. . . . . . .

9. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l'assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta.

10. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il beneficio dell'assistenza ai disoccupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l'interessato abbia esercitato, a titolo principale, un'attività autonoma per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che non l'abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo.

11. I periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, a titolo di un regime speciale di assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti ovvero, in mancanza, in tale veste, a titolo del regime generale, vengono computati per soddisfare la condizione di durata di assicurazione prescritta per il versamento di contributi ai sensi dell'articolo 27 della legge sull'assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - GAL) a condizione che:

a) la dichiarazione a sostegno del versamento di contributi sia presentata nei termini prescritti e che

b) prima della presentazione di tale dichiarazione, l'interessato sia stato sottoposto da ultimo nel territorio della Repubblica federale di Germania al versamento di contributi a titolo del regime di assicurazione per vecchiaia dei coltivatori diretti.

12. I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, in base ad un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, in base ad un regime speciale per lavoratori autonomi o in base al regime generale, sono computati per giustificare il compimento dei diciotto anni di contributi obbligatori richiesti per l'esenzione dall'affiliazione obbligatoria all'assicurazione pensioni degli artigiani autonomi.

13. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) e all'articolo 56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione.

14. Per l'erogazione gli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2 e all'articolo 47, paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung - RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Republica federale di Germania.

15. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici e che hanno cessato di essere coperti dall'assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978, possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati a norma dell'articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può del pari far valere il suo diritto entro sei mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 210, paragrafo 6, del libro VI del codice sociale si applica soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successive ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati.

16. . . . . . . .

17. Per l'erogazione delle prestazioni alle persone che necessitano di cure intensive, di cui agli articoli 53 e seguenti del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), nell'ambito dell'aiuto accordato sotto forma di prestazioni in natura, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati ai sensi della legislazione applicabile a tale istituzione.

18. Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung).

19. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV.

20. Nel caso in cui si applichino le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, si applicano del pari le disposizioni dell'allegato VI nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991.

D. SPAGNA

1. La condizione di esercitare un'attività subordinata o autonoma oppure di essere stato assicurato precedentemente a titolo obbligatorio contro lo stesso rischio nell'ambito di un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iv) del regolamento, non è applicabile alle persone che, conformemente al regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, sono affiliate a titolo volontario al regime generale di sicurezza sociale in qualità di funzionario o impiegato di un'organizzazione internazionale intergovernativa.

2. Il regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, è applicabile ai cittadini degli Stati membri nonché ai rifugiati ed agli apolidi:

a) se risiedono sul territorio spagnolo, oppure

b) se risiedono sul territorio di un altro Stato membro e se precedentemente, in qualunque momento, sono stati obbligatoriamente affiliati al regime spagnolo di sicurezza sociale, oppure

c) se risiedono sul territorio di uno stato terzo, se hanno versato contributi per almeno 1 800 giorni al regime spagnolo di sicurezza sociale e se non sono obbligatoriamente o volontariamente assicurati in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

3. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

4. a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.

b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura.

E. FRANCIA

1. a) L'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché l'assegno agli ex lavoratori autonomi e l'assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori subordinati o autonomi cittadini degli altri Stati membri che, all'atto dell'inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese.

b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.

c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché all'assegno agli ex lavoratori autonomi, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa subordinata o equiparata, o, se del caso, i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o hanno svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:

- l'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o autonomo è cittadino;

- il lavoratore subordinato o autonomo, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.

4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 del regolamento ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari:

a) l'assegno per figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi;

b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell'articolo 73 del regolamento.

5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, nei regimi in cui le pensioni di vecchiaia sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti.

6. a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività subordinata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967.

b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 28 e 29 del regolamento.

7. Ongeacht de artikelen 73 en 74 van de verordening, worden de huisvestingstoelagen, de toelage voor kinderoppas thuis en de opvoedingstoeslag voor thuisblijvende ouders alleen toegekend aan de betrokkenen en hun gezinsleden die op het Franse grondgebied wonen.

8. Een werknemer die verzekerd is geweest ingevolge de Franse wet betreffende de weduwen- en weduw-naarsverzekering van de Franse algemene sociale-zekerheidsregeling of van de regeling voor werknemer in de landbouw, wordt met het oog op de toepassing van titel III, hoofdstuk 3, van de verordening geacht op het tijdstip waarop de verzekerde gebeurtenis zich voordoet de hoedanigheid van verzekerde ingevolge deze wet te bezitten, indien hij op bedoeld tijdstip ingevolge de wetgeving va een andere Lid-Staat als werknemer verzekerd is, of indien zulks niet het geval is, een nabestaandenuitkering krachtens de wetgeving betreffende werknemers van een andere Lid-Staat verschuldigd is. Laatstgenoemde voorwaarde wordt echter geacht te zijn vervuld in het in artikel 48, lid 1, bedoelde geval.

F. GRIEKENLAND

1. . . . . . .

2. Wet nr. 1469/84 betreffende vrijwillige aansluiting bij het pensioensverzekeringsstelsel voor Griekse onderdanen en vreemdelingen van Griekse herkomst is overeenkomstig het bepaalde in de tweede alinea van toepassing op onderdanen van andere Lid-Staten, staatlozen en vluchtelingen die op het grondgebied van een Lid-Staat wonen.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati:

a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero

b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni.

3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dall'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall'OGA nel senso definito all'articolo 1, lettera r) del presente regolamento.

4. Nell'ambito della legislazione greca, l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all'interessato.

5. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni («åðéêïõñéêÜ ôáìåßá») prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base («êýñéáò áóöÜëéóçò»), tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore «pensioni» effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale del presente regolamento.

6. Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993 all'assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è considerato come «ex assicurato» a norma delle disposizioni della legge 2084/920.

G. IRLANDA

1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori subordinati o autonomi, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonché i loro familiari, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1, ed agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

2. I familiari di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 18 del regolamento, beneficiano gratuitamente, allorché risiedono in Irlanda, dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese.

Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese.

3. Se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese;

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione.

4. . . . . . .

5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione variabile in funzione della retribuzione, prevista dalla legislazione irlandese in caso di concessione di prestazioni di disoccupazione, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio.

6. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese.

7. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore subordinato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione.

8. . . . . . .

9. Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

10. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che l'Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18 o 38 o dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

1. In deroga all'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1° gennaio 1946 o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto se l'interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota.

2. Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori subordinati o autonomi che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1° ottobre 1972.

3. L'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, non pregiudica le disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l'autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all'estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato.

4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, paragrafo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.

J. PAESI BASSI

1. Assicurazione spese di malattia

a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del capitolo 1 del titolo III, si intende la persona assicurata o coassicurata in virtù dell'assicurazione di cui alla legge olandese sulle casse malattia.

b) . . . . .

c) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù della legislazione di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del regolamento:

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 (Staatsblad 6) recante nuove disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili e dei loro familiari (legge generale sulle pensioni civili);

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 (Staatsblad 445) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei militari e loro familiari (legge generale sulle pensioni militari);

- le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 (Staatsblad 138) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei dipendenti delle ferrovie olandesi e loro familiari (legge sulle pensioni ferrovieri);

- le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (RDV 1964 NS);

- le prestazioni a titolo di pensione erogate prima dell'età di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di fornire l'assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori, o le prestazioni a titolo di collocamento a riposo anticipato concesse in conformità di normative stabilite dallo Stato, ovvero da, o in forza di una convenzione collettiva di lavoro in materia di pensionamento anticipato, oppure in forza di una normativa che dovrà essere definita dal consiglio delle casse malattia.

d) I familiari residenti nei Paesi Bassi, contemplati dall'articolo 19, paragrafo 2, e il lavoratore subordinato o autonomo ed i suoi familiari, contemplati dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 in collegamento con il paragrafo 1, lettera b) e dagli articoli 25 e 26, aventi diritto a prestazioni a norma della legislazione di un altro Stato membro, non sono assicurati in forza della legge generale sulle spese di malattia eccezionali (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW)

a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1° gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del quindicesimo e quello del sessantacinquesimo anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1° gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte.

b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare.

c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il suo sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o di più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede.

f) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 dell'AOW e all'articolo 47, paragrafo 1 dell'AWW (Assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo.

Tale autorizzazione però non scade qualora l'assicurazione obbligatoria del lavoratore subordinato o autonomo sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della legislazione sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani (AWW).

L'autorizzazione all'assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare dell'assicurazione volontaria.

Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi.

Per il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo che si è iscritto all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data posteriore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla determinazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani.

g) L'autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Sociale Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un anno a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, la sua intenzione di versare contributi volontari.

Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989.

Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o autonomo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma, qualora, conformemente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente.

h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione.

i) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW).

3. a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese in materia di assicurazione vedovile sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata per le vedove e gli orfani, detta pensione è calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

Per l'applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandesi i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.

d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione a favore delle vedove e degli orfani (AWW).

4. a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più soggetti alla legge, del 18 febbraio 1966, relativa all'assicurazione contro l'invalidità (WAO) (applicabile ai lavoratori) e/o alla legge, dell'11 dicembre 1975, relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità (AAW) (applicabile a tutti i residenti), sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per lo stesso rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

i) conformemente alle disposizioni previste dalla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'invalidità, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

ii) conformemente alle disposizioni di cui alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), se l'interessato al momento in cui è sopravvenuta l'invalidità:

- era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro senza avere la qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, ovvero

- non era assicurato per questo rischio, in forza della legislazione di un altro Stato membro, ma può far valere diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Se l'importo della prestazione calcolata in applicazione del punto i) è inferiore a quella che risulta dall'applicazione del punto ii), la prestazione è corrisposta per quest'ultimo importo.

c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO) o alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:

- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;

- dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO);

- dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO).

d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità olandese in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi olandesi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

5. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari

a) Un lavoratore subordinato o autonomo cui la legislazione olandese sugli assegni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispondente d'un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese.

b) L'importo d'assegni familiari cui ha diritto il lavoratore subordinato o autonomo che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari è determinato secondo le modalità del regolamento d'applicazione previsto dall'articolo 98 del regolamento.

6. Applicazione di alcune disposizioni transitorie

Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.

K. AUSTRIA

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale è considerata un pensionato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

L. PORTOGALLO

I funzionari pubblici in attività o in pensione, nonché i loro familiari, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e di maternità in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente portoghese, secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 nonché all'articolo 31, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale.

M. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione e di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.

2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.

3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione e delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

N. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.

2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.

3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro.

4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.

O. REGNO UNITO

1. Se una persona resiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione di Gibilterra.

2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali,

ovvero se

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge,

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si aplicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

i) il coniuge o l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna sposata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge;

ii) l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non beneficiava di una prestazione di superstite immediatamente prima dell'età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

3. a) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione prevista dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii) del regolamento, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale persona sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati, ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, come periodi di presenza in Gran Bretagna, o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

b) Se, in virtù del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore subordinato o autonomo che non soddisfa la condizione richiesta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) per quanto concerne:

i) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda de Nord, egli sarà trattato, per soddisfare tali condizioni, come se vi fosse stato presente;

ii) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro saranno considerati, per soddisfare tali condizioni, periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

c) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari (family allowances) ai sensi della legislazione di Gibilterra, si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La prestazione a favore delle vedove (widow's payment) erogata in base alla legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione di riversibilità.

5. Per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2 alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

6. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione del Regno Unito, è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito,

e

b) per determinare se egli era un lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti territori

7. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo.

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito, né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto capitolo; la somma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato.

9. . . . . . .

10. Per l'applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all'assicurazione disoccupazione (Non-Contributory Social Insurance Benefit and Unemployment Insurance Ordinance, Gibilterra), qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è considerata come abitualmente residente a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro.

11. Per l'applicazione degli articoli 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento il diritto al sussidio (attendance allowance) concesso a un lavoratore subordinato o autonomo in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazione d'invalidità.

12. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro.

13.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 15, ogni settimana durante cui il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti:

a) periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

b) periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavoratore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

c) per ogni settimana completa durante la quale l'interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d'attività autonoma o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni.

13.2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento:

a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.4

b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno.

13.3. Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.

14. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) punto ii), tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

15.1. Per il calcolo, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento dell'importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito:

a) le parole «guadagni», «contributi» e «maggiorazioni», di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, secondo l'interpretazione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze, compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione.

15.2. Per il calcolo dell'importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole «periodi di assicurazione e di residenza» di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978.

16. Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

17. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f):

a) è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro;

b) ha diritto all'equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

18. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1 del regolamento.

19. Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo:

a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f);

b) il giorno in cui cessa l'attività subordinata o autonoma, permanente o temporanea, durante la quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito;

c) l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione:

i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data;

ii) immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l'interessata ero soggetto alla legislazione del Regno Unito.

20. Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che:

a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 e capitolo 2, sezione 1 e dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito;

b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a).

ALLEGATO VII (B) (2) (5) (6) (15)

CASI IN CUI UNA PERSONA È SOGGETTA SIMULTANEAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI DUE STATI MEMBRI

[Articolo 14 quater, lettera b) del regolamento]

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli a agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata a Lussemburgo.

7. Per i regimi di assicurazione pensioni per lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

9. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

10. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

11. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

12. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.

PARTE II

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

INDICE

Pagina

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1 a 4) . 104

TITOLO II: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO (articoli da 5 a 10 bis) . 105

TITOLO III: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (articoli da 10 ter a 14) . 107

TITOLO IV: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo 1: Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi (articolo 15) . 110

Capitolo 2: Malattia e maternità (articoli da 16 a 34) . 112

Capitolo 3: Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) (articoli da 35 a 59) . 119

Capitolo 4: Infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli da 60 a 77) . 125

Capitolo 5: Assegni in caso di morte (articoli 78 e 79) . 132

Capitolo 6: Prestazioni di disoccupazione (articoli da 80 a 84) . 132

Capitolo 7: Prestazioni familiari (articoli da 85 a 88) . 134

Capitolo 8: Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani (articoli da 90 a 92) . 135

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINANZIARIE (articoli da 93 a 107) . 136

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE (articoli da 108 a 117) . 140

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (articoli da 118 a 122) . 142

ALLEGATI

Allegato 1: Autorità competenti . 144

Allegato 2: Istituzioni competenti . 146

Allegato 3: Istituzioni del luogo di residenza ed istituzioni del luogo di dimora . 168

Allegato 4: Organismi di collegamento . 184

Allegato 5: Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore . 191

Allegato 6: Procedura di pagamento delle prestazioni . 202

Allegato 7: Banche . 204

Allegato 8: Concessione delle prestazioni familiari . 205

Allegato 9: Calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura . 207

Allegato 10: Istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti . 209

Allegato 11: Regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento . 225

Appendice: Articolo 95 . 227

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in particolare l'articolo 98,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre prevedere modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 adattate alle sue norme di base e all'esperienza acquisita nel corso degli anni di applicazione di questi testi;

considerando che occorre in particolare precisare quali sono le autorità e le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro, nonché gli organismi di collegamento abilitati a comunicare direttamente tra di loro;

considerando che occorre altresì precisare i documenti da produrre e da compilare affinché gli interessati possano beneficiare delle prestazioni;

considerando che occorre precisare dettagliatamente le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla determinazione della legislazione applicabile, nonché delle disposizioni relative alle varie categorie di prestazioni;

considerando che occorre altresì precisare le condizioni di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, nonché le funzioni della commissione dei conti;

considerando che occorre fissare le modalità di applicazione per la procedura da seguire per la conversione delle valute nel quadro del sistema monetario europeo;

considerando che occorre, per facilitare la comunicazione tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri, prevedere la possibilità di elaborazione elettronica dei dati derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere la possibilità di modificare gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 mediante un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati e delle loro autorità competenti, previo parere della commissione amministrativa; che tuttavia la modifica di detti allegati intende solo inserire in uno strumento comunitario le decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) il termine «regolamento» designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;

b) il termine «regolamento di applicazione» designa il presente regolamento;

c) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.

Articolo 2 Modelli di stampati - Informazioni sulle legislazioni - Prontuari

1. I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono stabiliti dalla commissione amministrativa.

Due Stati membri o le loro autorità competenti possono, di comune accordo, sentito il parere della commissione amministrativa, adottare modelli semplificati nei rapporti reciproci.

2. La commissione amministrativa può raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali comprese nel campo di applicazione del regolamento.

3. La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.

Il comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.

Articolo 3 (7) Organismi di collegamento - Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni

1. Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro.

2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.

3. Le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 4 (9) Allegati

1. L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

2. L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro.

3. L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro.

4. L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

5. L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 104, all'articolo 105, paragrafo 2, all'articolo 116 e all'articolo 121 del regolamento di applicazione.

6. L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

7. L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

8. L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione.

9. L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione.

10. L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:

a) regolamento: articolo 14 quater e articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e articolo 17;

b) regolamento di applicazione: articolo 6, paragrafo 1, articolo 8, articolo 10 ter, articolo 11, paragrafo 1, articolo 11 bis, paragrafo 1, articolo 12 bis, articolo 13, paragrafi 2 e 3, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, articolo 80, paragrafo 2, articolo 81, articolo 82, paragrafo 2, articolo 85, paragrafo 2, articolo 86, paragrafo 2, articolo 89, paragrafo 1, articolo 91, paragrafo 2, articolo 102, paragrafo 2, articolo 109, articolo 110 e articolo 113, paragrafo 2.

11. L'allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento.

TITOLO II APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO

Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento

Articolo 5 Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni

Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell'allegato 5, alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.

Applicazione dell'articolo 9 del regolamento

Articolo 6 Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione subordinata o autonoma, può beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta.

2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi.

Applicazione dell'articolo 12 del regolamento

Articolo 7 (11) Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo

1. Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 degli articoli 46 bis, 46 ter e 46 quater del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.

Articolo 8 (5) Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri

1. Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.

2. Se un lavoratore subordinato o autonomo può pretendere al beneficio di prestazioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell'Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo.

3. Nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b) del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:

a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;

b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata.

Articolo 8 bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri

Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l'interessato è stato soggetto da ultimo.

Articolo 9 (5) Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri

1. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all'assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro.

2. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all'assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b) del regolamento i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno dei due Stati membri in causa di cui all'allegato VII sono mantenuti.

Articolo 9 bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione

Se un lavoratore subordinato o autonomo, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione subordinata o autonoma, in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione subordinata o autonoma anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

Articolo 10 (12) (13) Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari

1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articolo 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli, in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.

2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni.

3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro).

Articolo 10 bis (8) Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo

Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:

a) le prestazioni familiari a cui l'interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l'interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;

b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;

c) per l'applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l'interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione;

d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.

TITOLO III APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento

Articolo 10 ter (9) Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento

La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.

Articolo 11 Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento

1. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:

a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento;

b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.

2. L'accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento.

Articolo 11 bis Formalità in caso di un'attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l'interessato svolge normalmente un'attività autonoma in applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento

1. L'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoro autonomo resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:

a) su richiesta del lavoratore autonomo nei casi in cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento;

b) nei casi in cui l'articolo 17 del regolamento è d'applicazione.

2. L'accordo deve essere chiesto dal lavoratore autonomo nei casi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento.

Articolo 12 Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati

Quando la legislazione tedesca applicabile - in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 17 del regolamento - ad un lavoratore subordinato che dipende da un'impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Repubblica federale di Germania e il lavoratore subordinato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore subordinato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania.

Se il lavoratore subordinato non ha residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn.

Articolo 12 bis (5) Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 14 quater del regolamento, sono applicabili le seguenti norme:

1) a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un'impresa la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede;

b) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.

2) a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto i) o all'articolo 14 bis, paragrafo 2, prima frase, la persona che svolge normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risiede è soggetta alla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione designata dall'autorità competente dello stesso rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o

ii) nel caso che essa svolga un'attività subordinata nel cui territorio un'impresa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio;

b) quest'ultima istituzione fornisce, se necessario, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.

3) a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 o all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un'attività autonoma in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa stessa abbia sede, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge un'attività subordinata o autonoma;

ii) nel cui territorio detta persona risiede;

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

4) a) Se ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che occupa l'interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordinata;

ii) nel cui territorio detta persona risiede.

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

5) a) Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, seconda frase del regolamento, la persona che svolge normalmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri, ma che non svolge nessuna parte di quest'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli svolge la sua attività principale, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l'istituzione designata dall'autorità competente degli Stati membri interessati;

b) le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designate da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lettera d) e delle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell'interessato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa;

c) l'istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all'interessato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate;

d) per stabilire, ai fini dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, terza frase del regolamento, l'attività principale dell'interessato, viene anzitutto tenuto conto della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l'interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività;

e) le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l'attività principale dell'interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.

6) a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lettera b), se l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 o 3 del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo si applicano alla persona interessata, l'istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni designate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all'interessato viene determinata di comune accordo;

b) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), saranno fornite dalle istituzioni degli Stati membri interessati all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta applicabile.

7) a) Se, conformemente all'articolo 14 quater del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l'attività subordinata, l'istituzione designata dall'autorità competente di questo ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività autonoma,

ii) nel cui territorio detta persona risiede;

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

8) Se conformemente all'articolo 14 quater, lettera b) del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri, si applicano per analogia i punti 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne l'attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l'attività autonoma.

Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente.

Articolo 13 Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore subordinato è stato assunto presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio.

Quando l'interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo.

2. L'interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.

3. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.

4. Se l'interessato ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.

Articolo 14 Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee

1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro.

2. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario.

3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.

4. Se l'agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.

TITOLO IV APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

Articolo 15 (A) (5) (11)

1. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti norme:

a) ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Tuttavia, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b) del regolamento, le suddette istituzioni tengono ugualmente conto, per la liquidazione delle prestazioni, dei periodi di assicurazione o di residenza che sono stati a norma di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione dei due Stati membri in causa che si sovrappongono;

b) quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto al titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria;

c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un'altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato;

d) ogni periodo equiparato ai sensi delle legislazioni di due o più Stato membri è preso in conto soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio prima di detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in conto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;

e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;

f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica tale legislazione:

i) tiene conto dei periodi di assicurazione di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure

ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.

2. I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione.

3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti norme:

a) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni, o se è un lavoratore autonomo:

i) un giorno equivale a otto ore e viceversa;

ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;

b) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:

i) un giorno equivale a nove ore e viceversa;

ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;

c) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:

i) un giorno equivale a sei ore e viceversa;

ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.

Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero.

CAPITOLO 2 MALATTIA E MATERNITÀ

Applicazione dell'articolo 18 del regolamento

Articolo 16 Attestato dei periodi di assicurazione

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.

2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

Applicazione dell'articolo 19 del regolamento

Articolo 17 (14) Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza,

4. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

6. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

7. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L'istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

8. Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di un'attività subordinata o autonoma dell'interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente informa inoltre l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo.

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.

Articolo 18 Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2. Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.

Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.

3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.

4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constata che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.

5. L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.

6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che l'interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.

8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere delle commissione amministrativa.

Applicazione dell'articolo 20 del regolamento

Articolo 19 Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari

Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio, possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro, salvo che la legislazione applicata dall'istituzione competente o un accordo concluso tra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di questi Stati membri siano più favorevoli.

Applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (15)

Articolo 19 bis Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente - Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura a norma dell'articolo 21 del regolamento, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato all'istituzione del luogo di residenza dei familiari, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei familiari, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione. In tale caso, l'istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia viene considerata come l'istituzione competente.

Applicazione dell'articolo 22 del regolamento

Articolo 20 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l'accompagnano, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, l'interessato è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore subordinato ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.

2. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.

3. L'istituzione competente invia la sua risposta dell'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.

4. Invece dell'attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tale caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili.

5. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

6. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.

Articolo 21 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Lavoratori subordinati diversi da quelli di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione o lavoratori autonomi

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, salvo il caso di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente a richiesta dell'interessato, possibilmente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Articolo 22 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attesto può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.

Articolo 23 Prestazioni in natura ai familiari

Le disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento.

Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 degli articoli 21 e 22 del regolamento di applicazione.

Articolo 24 Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

Applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 25 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari.

Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.

L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.

3. In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente può chiedere all'interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 26 Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione

1. Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente dell'assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, indicare la durata del diritto, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di incapacità al lavoro o di ricovero ospedaliero.

2. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento precisando la data dalla quale tali condizioni sussistono, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente.

Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.

3. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

4. Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni a titolo dell'assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel paese dove si trova.

5. L'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l'inizio e la fine dell'incapacità al lavoro all'istituzione competente di assicurazione malattia ed all'istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all'istituzione dove è iscritto il disoccupato quale richiedente lavoro.

6. Nei casi definiti all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l'istituzione competente di assicurazione malattia e l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura. Essa motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all'istituzione competente di assicurazione malattia un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento. L'istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato.

7. Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 27 Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell'iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, deve essere presentato l'attestato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento.

Applicazione dell'articolo 26 del regolamento

Articolo 28 Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di questo altro Stato membro competente per le prestazioni in natura.

2. L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

Applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento

Articolo 29 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni

1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, e 28 bis del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita.

2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all'istituzione a ciò abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza può procedere ad un'iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest'ultima istituzione ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1.

3. L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.

4. Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all'istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all'ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita.

5. Il titolare o i sui familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l'istituzione del luogo di residenza del titolare.

6. La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

Applicazione dell'articolo 29 del regolamento

Articolo 30 (14) Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la concessione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifica che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento.

Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

2. A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza l'attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazione da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal documento attestante il diritto alla pensione o alla rendita.

3. L'istituzione del luogo di residenza del titolare informa l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento di residenza del titolare. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può in ogni momento chiedere all'istituzione del luogo di residenza del titolare di fornirle tutte le informazioni concernenti il diritto alle prestazioni in natura.

4. I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.

Applicazione dell'articolo 31 del regolamento

Articolo 31 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni. Questo attestato, che è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare, se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica, in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro. Se il titolare non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In questo caso l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento.

Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 32 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Nei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivolgersi all'istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.

2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.

Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 32 bis Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi

Il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento figurano nell'allegato 11.

Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento

Articolo 33 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.

Rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro

Articolo 34 (12)

1. Se le formalità previste all'articolo 20, paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.

2. L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.

Se l'istituzione del luogo di dimora e l'istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 31 del regolamento, l'istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all'istituzione competente l'importo che deve essere rimborsato all'interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Quando si tratti di spese considerevoli, l'istituzione competente può versare all'interessato un anticipo adeguato appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l'importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.

5. Se la legislazione dello Stato di soggiorno non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso, alle condizioni stabilite al paragrafo 4, senza che sia necessario l'accordo dell'interessato.

CAPITOLO 3 INVALIDITÀ, VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.5

Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni

Articolo 35 (11) Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, ivi compresi i casi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o l'aggravamento dell'invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell'assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione.

2. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

3. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo si rivolge all'istituzione olandese per conoscere l'importo dovuto da questa istituzione.

Articolo 36 Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.

2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo.

3. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.

Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest'ultima la trasmette all'istituzione competente.

4. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.

Articolo 37 Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione

La presentazione delle domande di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione è soggetta alle seguenti norme:

a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto:

i) dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

ii) dalla legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 3;

b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede;

c) il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nei territorio di ciascuno Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso;

d) se il richiedente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni.

Articolo 38 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l'importo della prestazione

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4 o dell'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari, eccetto i figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni.

Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari, ad eccezione dei figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.

Articolo 39 (11) Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento

1. Se il lavoratore subordinato o autonomo ha presentato una domanda di prestazioni d'invalidità e se l'istituzione constata che le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all'istituzione alla quale l'interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest'ultima istituzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia, qualora si debba tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di altri Stati membri per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

3. Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento, l'istituzione che ha istruito la pratica dell'interessato la trasmette all'istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.

4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 40 Determinazione del grado d'invalidità

Per determinare il grado d'invalidità, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dall'istituzione degli altri Stati membri in causa. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento sono applicabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta.

Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione.

Articolo 41 Determinazione dell'istituzione d'istruttoria

1. Le domande di prestazioni sono istruite dall'istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del regolamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine «istituzione d'istruttoria».

2. L'istituzione d'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante formulario all'uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte queste istituzioni.

Articolo 42 Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni

1. Per l'istruttoria delle domande di prestazioni, l'istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.

2. La trasmissione di detti formulari all'istituzione di ogni Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.

Articolo 43 Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda

1. L'istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e ne trasmette copia all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ciascuno Stato membro presso la quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.

2. Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:

a) i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;

c) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria.

Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria.

3. Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria.

Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, esso è comunicato all'istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito.

Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria.

4. Non appena l'istituzione d'istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, constata che debbono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 48, paragrafo 2 o 3 del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa.

5. Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d) del regolamento d'applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione, soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.

Articolo 44 Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità

1. L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata ad adottare le decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento, in merito allo stato d'invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa adotta questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.

2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.

3. Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per la prima volta.

Articolo 45 Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni

1. Se l'istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio.

2. Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all'istituzione di istruttoria in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 o 3 del regolamento di applicazione che sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto quest'ultima legislazione, l'istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l'istituzione di istruttoria l'avrà avvertita che tale obbligo le incombe.

3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all'istituzione che per prima ha informato l'istituzione di istruttoria che esiste tale diritto; l'istituzione di istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa.

4. L'istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l'attenzione sul carattere provvisorio del provvedimento adottato a tal fine e sull'inammissibilità del ricorso ad esso avverso.

5. Se al richiedente non può essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provvisorio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria gli corrisponde un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

6. Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.

Articolo 46 (11) Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione

Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.

L'importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti.

Il confronto di cui all'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.

Articolo 47 (11) Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata

L'istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.

Articolo 48 (11) Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente

1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono trasmesse all'istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l'istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.

2. Mentre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l'istituzione d'istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.

Articolo 49 (11) Nuovo calcolo delle prestazioni

1. Per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento, l'articolo 45 del regolamento è applicabile per analogia.

2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto, se del caso tramite l'istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione.

Articolo 50 Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni

1. a) i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette, al momento dell'immatricolazione dell'interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all'identificazione dell'interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito,

ii) inoltre, l'istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni,

iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato,

iv) per l'applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta;

b) le istituzioni in causa, su richiesta dell'interessato o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.

2. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Controllo amministrativo e sanitario

Articolo 51

1. Quando un beneficiario, in particolare di:

a) prestazioni d'invalidità,

b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro;

c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani;

d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale;

e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro;

f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto,

dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituzione debitrice conserva tuttavia le facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2. Se si constata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un'attività subordinata o autonoma o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività subordinata o autonoma esercitata dall'interessato, l'importo del guadagno e delle risorse di cui egli ha disposto durante l'ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore subordinato o autonomo della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato.

Articolo 52

Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l'interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.

Pagamento delle prestazioni

Articolo 53 Modo di pagamento delle prestazioni

1. Se l'istituzione debitrice di un Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il pagamento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell'istituzione debitrice, dall'organismo di collegamento di quest'ultimo Stato membro oppure dall'istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l'istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, lo notifica all'istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell'allegato 6.

2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.

3. Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell'allegato 5.

Articolo 54 Invio della distinta dei pagamenti all'organismo pagatore

L'istituzione debitrice trasmette in duplice copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all'istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di «organismo pagatore», una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.

Articolo 55 Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti

1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l'istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, sa somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all'articolo 54 del regolamento di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di quest'ultimo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall'istituzione debitrice all'organismo pagatore.

2. La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo.

3. Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell'allegato 7.

Articolo 56 Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore

1. I pagamenti indicati nella distinta prevista all'articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall'organismo pagatore per conto dell'istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall'organismo pagatore.

2. Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato.

3. L'organismo pagatore avvisa l'istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l'organismo pagatore ne indica la data all'istituzione debitrice.

Articolo 57 Riepilogo dei pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione

1. I pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, nonché gli importi non pagati.

2. L'organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l'importo totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati.

3. L'organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti constatati.

4. La differenza fra le somme versate dall'istituzione debitrice espressa nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall'organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell'istituzione debitrice.

Articolo 58 Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni

Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall'organismo pagatore nei confronti dei beneficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.

Articolo 59 Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario

Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore.

CAPITOLO 4 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento

Articolo 60 Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 52, lettera a) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Detto attestato è rilasciato dall'istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se dal caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall'istituzione competente. Se l'interessato non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli e, nell'attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.

2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

4. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

5. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita.

6. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa.

L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente.

7. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o cambiamento di attività subordinata o autonoma, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L'istituzione competente, inoltre, informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell'interessato. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell'interessato.

8. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.

Articolo 61 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell'articolo 52, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d'interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2. Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.

Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità, è trasmesso senza indugio all'istituzione competente.

3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.

4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.

5. L'istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.

6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.

8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.

Applicazione dell'articolo 55 del regolamento

Articolo 62 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato, nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze del datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente. Quando l'interessato ha presentato tale attestato, si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se l'interessato non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.

2. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.

3. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.

4. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.

5. Invece dell'attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora l'attestato previsto al paragrafo 6.

6. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente possibilmente prima che l'interessato lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, specifica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

7. Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Articolo 63 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato e autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e sua richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore.

2. Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.

Articolo 64 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso d'interruzione del lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

Applicazione degli articoli da 52 a 56 del regolamento

Articolo 65 Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è constatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della legislazione dello Stato competente, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, che in tal caso rimangono applicabili. Tale dichiarazione è trasmessa all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

2. L'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, trasmette in duplice copia all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in questo territorio e, a richiesta dell'istituzione competente, tutte le informazioni necessarie.

3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è necessario procedere ad un'inchiesta sul territorio del primo Stato membro, l'istituzione competente può designare a tale scopo una persona incaricata dell'inchiesta e ne informa le autorità di tale Stato membro. Dette autorità collaborano con l'incaricato dell'inchiesta, designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all'infortunio.

4. Al termine della cura si trasmette all'istituzione competente una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale dell'interessato, nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni. Gli onorari relativi sono liquidati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, in base alla tariffa applicata da questa istituzione, e addebitati all'istituzione competente.

5. L'istituzione competente, a richiesta, notifica secondo il caso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora la decisone che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni, come pure, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.

Articolo 66 Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

1. Nel caso di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento, se l'istituzione competente contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell'assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applicazione.

2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha beneficiato a titolo dell'assicurazione malattia son considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Applicazione dell'articolo 57 del regolamento

Articolo 67 (7) Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri

1. Nel caso di cui all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, la dichiarazione relativa alla malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, oppure all'istituzione del luogo di residenza, la quale trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente.

2. Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 1 constata che l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa trasmette la dichiarazione e i documenti che la corredano all'istituzione corrispondente di detto Stato membro.

3. Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che il medesimo o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, detta istituzione:

a) trasmette senza indugio, all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto in precedenza un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, la dichiarazione e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b);

b) notifica nello stesso tempo all'interessato la sua decisione, indicando tra l'altro i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso nonché la data di trasmissione della pratica all'istituzione di cui alla lettera a).

4. Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto per la prima volta un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 68 (7) Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto - Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso

1. Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto adottata dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informarne l'istituzione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione, secondo la procedura prevista all'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva.

2. Se il diritto alle prestazioni sussiste ai sensi della legislazione applicata da quest'ultima istituzione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, in seguito al ricorso, essa è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all'interessato.

Articolo 69 (7) Ripartizione dell'onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena

Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti regole:

a) l'istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro a norma dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, designata con il termine «istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro» utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dell'insieme dei periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti dall'interessato sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa;

b) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali l'interessato è stato iscritto; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro;

c) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro procede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa; per l'accordo, essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate, in particolare per quanto concerne l'importo delle prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di ripartizione;

d) alla fine di ogni anno civile, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse, conformemente alle ripartizioni di cui alla lettera c); ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l'importo dovuto all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni.

Applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 70 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro.

Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che essi, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.

Applicazione dell'articolo 60 del regolamento

Articolo 71 Aggravamento di una malattia professionale

1. Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente.

2. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all'altra istituzione in causa, per l'accordo, l'importo a carico di quest'ultima istituzione in seguito all'aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da quest'ultima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi.

3. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b) prima frase del regolamento, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l'accordo, le modifiche apportate alla ripartizione precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate.

4. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), seconda frase del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento

Articolo 72 Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente

1. Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare nei casi di cui all'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento, il richiedente deve fornire all'istituzione competente dello Stato membro, alla legislazione del quale egli era soggetto al momento in cui è intervenuto l'infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori.

2. L'istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori.

3. L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.

Quando un'inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente per l'inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibili, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2.

Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 73 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni.

2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.

Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 74 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all'articolo 57 del regolamento

Articolo 75

1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:

a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;

b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

2. L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

Controllo amministrativo e sanitario

Articolo 76

1. Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2. Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell'orfano che possa modificare il diritto alla rendita.

Pagamento delle rendite

Articolo 77

Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.

CAPITOLO 5 ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento

Articolo 78 Presentazione della domanda di assegni

Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza.

La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente.

L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

Articolo 79 Attestato dei periodi

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.

2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

CAPITOLO 6 PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Applicazione dell'articolo 67 del regolamento

Articolo 80 Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 o 4 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione.

2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

Applicazione dell'articolo 68 del regolamento

Articolo 81 Attestato per il calcolo delle prestazioni

Per il calcolo delle prestazioni a carico di un'istituzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, l'interessato, che non ha svolto l'ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione, è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell'ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.

Articolo 82 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro.

L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.

3. Se l'istituzione che rilascia l'attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato completa l'attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all'atto della presentazione dell'attestato all'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.

Applicazione dell'articolo 69 del regolamento

Articolo 83 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro

1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:

a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;

b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;

c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;

e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

3. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.

4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.

Applicazione dell'articolo 71 del regolamento

Articolo 84 Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Nei casi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), prima frase del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione.

2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

3. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte la informazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest'ultima istituzione.

CAPITOLO 7 (8) PRESTAZIONI FAMILIARI

Applicazione dell'articolo 72 del regolamento

Articolo 85 (A) Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.

2. L'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

Applicazione dell'articolo 73 e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento

Articolo 86 (8)

1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.

2. Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza di tali familiari, o dall'istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.

3. A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall'interessato.

4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa.

5. Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:

- di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;

- di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari;

- di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;

- di qualsiasi esercizio di un'attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.

Articolo 87 (8)

. . . . . .

Applicazione dell'articolo 74 del regolamento

Articolo 88 (8)

Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento d'applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all'articolo 74 del regolamento.

Articolo 89 (8)

. . . . . .

CAPITOLO 8 PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI

Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento

Articolo 90

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.

2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente, può presentare la domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all'istituzione competente.

3. Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non sussiste ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato più lungamente soggetto.

Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza.

4. La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità complementari necessarie per la presentazione delle domande di prestazioni.

Articolo 91

1. Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.

Articolo 92

Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni:

- di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni;

- di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni;

- di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani;

- di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che dia il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 93 Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione

1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento, ai lavoratori subordinati o autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, dell'articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 26, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 31 del regolamento, è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

2. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 1 e all'articolo 31 del regolamento nonché per l'applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi.

3. Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l'ammontare.

4. Ai fini del rimborso, non possono esser prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 8, seconda frase del regolamento di applicazione.

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.

Articolo 94 Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo

1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore subordinato o autonomo è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.

2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:

a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'articolo 9 del regolamento d'applicazione;

b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell'altro Stato membro.

4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.

Articolo 95 (3) Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni

1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 28 bis del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.

2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:

a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9;

b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita di cui all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.

4. Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall'istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.

Applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 96 Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto di un'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 97 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione

1. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 69 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto dette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0118.6

2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono:

- previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria, o altre modalità di pagamento o

- rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.

Articolo 98 (8)

. . . . . .

Disposizioni comuni ai rimborsi

Articolo 99 Spese di amministrazione

Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2, terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale può essere differente secondo le prestazioni in questione.

Articolo 100 Crediti arretrati

1. In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organismo di collegamento ovvero ad un'istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall'istituzione debitrice.

2. Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.

Articolo 101 (8) Situazione dei crediti

1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento.

2. La commissione amministrativa può far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili atti a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo.

3. La commissione amministrativa adotta le decisioni nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.

Articolo 102 (8) Attribuzioni della commissione dei conti - Modalità di rimborso

1. La commissione dei conti è incaricata di:

a) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'applicazione del presente titolo;

b) riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;

c) rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rapporto con le disposizioni delle lettere a) e b);

d) presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osservazioni che le sono trasmesse in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4 e all'articolo 95, paragrafo 4 del regolamento di applicazione;

e) investire la commissione amministrativa di proposte relative all'applicazione dell'articolo 101 del regolamento di applicazione;

f) effettuare lavori, studio o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dalla commissione amministrativa.

2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati.

3. Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, essi sono effettuati per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo.

4. Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, essi sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla commissione amministrativa.

5. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.

Articolo 103 Raccolta dei dati statistici e contabili

Le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.

Articolo 104 (8) Iscrizione nell'allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi

1. Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, nonché all'articolo 93, paragrafo 6, all'articolo 94, paragrafo 6 e all'articolo 95, paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2. Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all'entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell'allegato 5 del regolamento d'applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

Spese per il controllo amministrativo e sanitario

Articolo 105

1. Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsate all'istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall'istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati.

2. Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni.

Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché indicati in detto allegato.

Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro

Articolo 106

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione, l'importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza, a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ciascun altro Stato membro.

Articolo 107 (9) (11) (12) (14) Conversione delle monete

1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase,

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete, i quali le sono comunicati per l'applicazione del sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;

- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;

- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;

- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

3. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 1 sono quelli comunicati alla Commissione, allo stesso momento, dalle banche centrali per il calcolo dell'ecu nel contesto del sistema monetario europeo.

4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.

5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.

6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 108 Prova della qualità di lavoratore stagionale

Per comprovare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore subordinato di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dai servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l'istituzione del paese di occupazione rilascia, ove occorra, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato.

Articolo 109 Accordo concernente il versamento dei contributi

Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente o, se del caso, all'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.

Articolo 110 Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite

Se l'istituzione di uno Stato membro che ha corrisposto prestazioni intende esercitare un ricorso contro una persona che ha indebitamente percepito tali prestazioni, l'istituzione del luogo di residenza di detta persona o l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede presta i suoi buoni uffici alla prima istituzione.

Articolo 111 Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza

1. Se, al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione degli altri Stati membri, debitori di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

2. Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, quest'ultima può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che gli versa. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

3. Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, può chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.

Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale essa aveva diritto a prestazioni, per il familiare di cui trattasi, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, per il familiare di cui trattasi, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona, di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che le versa per il medesimo familiare.

L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'organismo creditore.

Articolo 112

Quando un'istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un'altra istituzione, e il loro ricupero è divenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un'azione dolosa.

Articolo 113 Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali

1. Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall'istituzione competente, le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore subordinato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, sono rimborsate dall'istituzione competente.

2. Le spese sostenute dall'istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore subordinato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione se l'interessato non si è prima rivolto all'istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall'istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione a tale scopo designata dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

3. L'istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l'istituzione indicata come competente o l'istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto.

Articolo 114 Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni.

In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell'istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l'interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza oppure, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda.

Articolo 115 Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza che, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento, è richiesta di effettuare una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica.

In mancanza di tali modalità, essa si rivolge all'istituzione competente per conoscere le modalità da applicare.

Articolo 116 Accordi relativi al ricupero dei contributi

1. Gli accordi che saranno conclusi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2 del regolamento saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2. Gli accordi conclusi per l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 rimangono applicabili se sono indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

Articolo 117 Elaborazione elettronica dei dati

1. Uno o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, previo parere della commissione amministrativa, adattare all'elaborazione elettronica dei dati i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti, nonché le operazioni e metodi di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione.

2. La commissione amministrativa intraprenderà gli studi necessari al fine di generalizzare ed unificare le formule di adattamento risultanti dalle disposizioni del paragrafo 1 quando lo sviluppo dell'elaborazione elettronica dei dati negli Stati membri lo consentirà.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 118 (6) (12) Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati

1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;

b) per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio, conformemente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.

Articolo 119 (6) (12) Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi

1. Se la data di realizzazione dell'evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;

b) per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.

Articolo 119 bis (5) Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione

1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;

b) per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda si prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 3.

3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86 (4).

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1° gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1° gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 120 (8)

. . . . . .

Articolo 121 Accordi complementari di applicazione

1. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, se necessario, concludere accordi diretti a completare le modalità per l'applicazione amministrativa del regolamento. Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2. Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno precedente il 1° ottobre 1972 rimangono applicabili sempreché siano indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

Articolo 122 Disposizioni particolari relative alla modificazione di taluni allegati

Gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento di applicazione possono essere modificati mediante un regolamento della Commissione a richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle relative autorità competenti, previo parere della commissione amministrativa.

ALLEGATO 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

AUTORITÀ COMPETENTI

[Articolo 1, lettera l) del regolamento, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione]

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ALLEGATO 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI COMPETENTI [Articolo 1, lettera o) del regolamento e articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di applicazione]

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ALLEGATO 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA ED ISTITUZIONI DEL LUOGO DI DIMORA [Articolo 1, lettera p) e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di applicazione]

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ALLEGATO 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

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ALLEGATO 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI BILATERALI MANTENUTE IN VIGORE

(Articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, articolo 53, paragrafo 3, articolo 104, articolo 105, paragrafo 2, articolo 116, articolo 121 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

Osservazioni generali

I. Ogni volta che le disposizioni di cui al presente allegato si riferiscono a disposizioni di convenzioni o dei regolamenti n. 3, n. 4 o n. 36/63/CEE, tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento o del regolamento di applicazione, a meno che le disposizioni di tali convenzioni non siano mantenute in vigore mediante iscrizione nell'allegato II del regolamento.

II. La clausola di denuncia prevista in una convenzione, di cui talune disposizioni sono iscritte nel presente allegato, è mantenuta per quanto riguarda dette disposizioni.

1. BELGIO-DANIMARCA

L'accordo del 23 novembre 1978 concernente le reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 (prestazioni in natura in caso di malattia o maternità), del regolamento e dell'articolo 105, paragrafo 2 (spese di controllo amministrativo e sanitario), del regolamento di applicazione.

2. BELGIO-GERMANIA

a) L'accordo amministrativo n. 2 del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione del terzo accordo complementare della convenzione generale del 7 dicembre 1957 (pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della convenzione).

b) L'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 6 ottobre 1964 relativo ai rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex lavoratori frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) L'accordo del 29 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell'importo delle prestazioni erogate a disoccupati.

3. BELGIO-SPAGNA

Nulla.

4. BELGIO-FRANCIA

a) L'accordo del 22 dicembre 1951 concernente l'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

b) L'accordo amministrativo del 21 dicembre 1959 che completa l'accordo amministrativo del 22 dicembre 1951 in esecuzione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

c) L'accordo dell'8 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) L'accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti in uno dei due paesi e occupati nell'altro.

e) L'accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f) L'accordo del 3 ottobre 1977 relativo all'attuazione dell'articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione di contributi di sicurezza sociale).

g) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (prestazioni di disoccupazione).

h) L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità d'applicazione del patto del 12 ottobre 1978 aggiuntivo alla convenzione sulla sicurezza sociale fra il Belgio e la Francia, nelle sue disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

i) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

5. BELGIO-GRECIA

Nulla.

6. BELGIO-IRLANDA

Lo scambio di lettere del 19 maggio 1981 e del 28 luglio 1981, concernente gli articolo 36, paragrafi 3, e 70 paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso del costo delle prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma delle disposizioni dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia reciproca al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

7. BELGIO-ITALIA

a) Gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'articolo 24, secondo e terzo comma e l'articolo 28, paragrafo 4 dell'accordo amministrativo del 20 ottobre 1950, modificato dalla rettifica n. 1 del 10 aprile 1952, dalla rettifica n. 2 del 9 dicembre 1957 e dalla rettifica n. 3 del 21 febbraio 1963.

b) Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'accordo del 21 febbraio 1963 nel quadro dell'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 31 ottobre 1979 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9 del regolamento di applicazione.

e) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 al regolamento di applicazione.

8. BELGIO-LUSSEMBURGO

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale

d) L'accordo del 1° agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura da parte dell'assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

e) L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f) . . . . . .

9. BELGIO-PAESI BASSI

a) Gli articoli da 9 a 15 e l'articolo 17, quarto comma, dell'accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di nascita.

b) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

c) L'accordo del 24 dicembre 1980 relativo all'assicurazione per le cure mediche così come modificato.

d) L'accordo del 12 agosto 1982 sull'assicurazione malattia, maternità, invalidità.

10. BELGIO-AUSTRIA

Nulla.

11. BELGIO-PORTOGALLO

Nulla.

12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.

14. BELGIO-REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo I del regolamento), modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento].

15. DANIMARCA-GERMANIA

a) Gli articoli da 8 a 14 dell'accordo del 4 giugno 1954 relativo all'applicazione della convenzione del 14 agosto 1953.

b) L'accordo del 27 aprile 1979 relativo:

i) alla reciproca parziale rinuncia al rimborso delle spese di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento nonché alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione e per controllo amministrativo e sanitario);

ii) all'articolo 93, paragrafo 6 del regolamento d'applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare).

16. DANIMARCA-SPAGNA

L'accordo del 10 luglio 1990 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).

17. DANIMARCA-FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura delle assicurazioni malattia, maternità e infortunio sul lavoro, ad eccezione delle prestazioni erogate in applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 paragrafo 1 e 31 del regolamento, l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione e l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo e sanitario.

18. DANIMARCA-GRECIA

L'accordo dell'8 maggio 1986 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).

19. DANIMARCA-IRLANDA

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbraio 1981, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionali e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione).

20. DANIMARCA-ITALIA

Lo scambio di lettere del 12 novembre 1982 e del 12 gennaio 1983 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia-maternità, corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo I del regolamento, fatta eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c)].

21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO

L'accordo del 19 giugno 1978 relativo alla mutua rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, spese per prestazioni di disoccupazione e spese di controllo amministrativo e sanitario).

22. DANIMARCA-PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 30 marzo 1979 e del 25 aprile 1979 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento (parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattia professionale).

b) Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento delle spese per controllo amministrativo e sanitario).

23. DANIMARCA-AUSTRIA

Accordo del 13 febbraio 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

24. DANIMARCA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

25. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

26. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

27. DANIMARCA-REGNO UNITO

1. Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, come modificato dallo scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990, relativo all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di:

a) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento,

b) . . . . . .

c) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra.

28. GERMANIA-SPAGNA

L'accordo del 25 giugno 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.

29. GERMANIA-FRANCIA

a) Gli articoli 2, 3 e 4 e da 22 a 28 dell'accordo amministrativo n. 2 del 31 gennaio 1952 relativo all'applicazione della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 1 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 14 ottobre 1977 relativo alla rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per prestazioni di disoccupazione).

d) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura per malattia, di cui all'articolo 32 del regolamento erogate a titolari di pensione ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari o ai loro superstiti).

e) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

f) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

30. GERMANIA-GRECIA

a) Gli articoli 1 e da 3 a 6 dell'accordo amministrativo del 19 ottobre 1962 e del secondo accordo amministrativo del 23 ottobre 1972 relativo alla convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961.

b) L'accordo dell'11 maggio 1981 relativo al rimborso degli assegni familiari.

c) L'accordo dell'11 marzo 1982 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.

31. GERMANIA-IRLANDA

L'accordo del 20 marzo 1981 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, 63. paragrafo 3 e 70, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattie, maternità, infortuni sul lavoro e malattia professionali, e prestazioni di disoccupazione) e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

32. GERMANIA-ITALIA

a) L'articolo 14, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18 e 42, l'articolo 45, paragrafo 1 e l'articolo 46 dell'accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite).

b) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4 e dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 5 novembre 1968 sul rimborso da parte delle istituzioni competenti tedesche delle spese per prestazioni in natura corrisposte in Italia dalle istituzioni italiane di assicurazione malattia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica federale di Germania.

33. GERMANIA-LUSSEMBURGO

a) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4 e dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

b) L'accordo del 9 dicembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

c) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 25 gennaio 1990 relativo all'applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento.

34. GERMANIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 98, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell'accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la convenzione del 29 marzo 1951 (assicurazione malattia e pagamento delle pensioni e rendite).

b) L'accordo del 27 maggio 1964 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario e amministrativo in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (assicurazione pensione).

c) L'accordo del 21 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

d) L'accordo del 3 settembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

e) L'accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione.

f) L'accordo dell'11 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (determinazione dell'importo minimo per il ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

g) L'accordo del 1 ottobre 1981 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura di cui agli articoli 93, 94, e 95 del regolamento di applicazione.

h) L'accordo del 15 febbraio 1982 relativo all'applicazione dell'articolo 20 del regolamento ai familiari del lavoratore frontaliero.

35. GERMANIA-AUSTRIA

Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.

36. GERMANIA-PORTOGALLO

Nulla.

37. GERMANIA-FINLANDIA

Nulla.

38. GERMANIA-SVEZIA

Nulla.

39. GERMANIA-REGNO UNITO

a) Gli articoli 8, 9, da 25 a 27 e da 29 a 32 dell'accordo del 10 dicembre 1964 relativo all'applicazione della convenzione del 20 aprile 1960.

b) L'accordo del 29 aprile 1977, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, delle spese per prestazioni di disoccupazione e delle spese di controllo amministrativo e sanitario.

c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra.

40. SPAGNA-FRANCIA

Nulla.

41. SPAGNA-GRECIA

Senza oggetto.

42. SPAGNA-IRLANDA

Senza oggetto.

43. SPAGNA-ITALIA

Nulla.

44. SPAGNA-LUSSEMBURGO

Nulla.

45. SPAGNA-PAESI BASSI

Nulla.

46. SPAGNA-AUSTRIA

Nulla.

47. SPAGNA-PORTOGALLO

Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.

48. SPAGNA-FINLANDIA

Nulla.

49. SPAGNA-SVEZIA

Nulla.

50. SPAGNA-REGNO UNITO

Nulla.

51. FRANCIA-GRECIA

Nulla.

52. FRANCIA-IRLANDA

Lo scambio di lettere del 30 luglio e 26 settembre 1980 concernente la rinuncia reciproca al rimborso delle prestazioni di disoccupazione (articolo 70, paragrafo 3 del regolamento).

53. FRANCIA-ITALIA

a) Gli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo amministrativo del 12 aprile 1950 relativo all'applicazione della convenzione generale del 31 marzo 1948 (maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro).

b) Lo scambio di lettere del 14 maggio e 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento di applicazione.

c) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 sulle modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

54. FRANCIA-LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 24 febbraio 1962 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 e l'accordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.

b) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

c) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.

d) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

55. FRANCIA-PAESI BASSI

a) . . . . . . . .

b) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per cure mediche prestate a coloro che hanno richiesto una pensione o una rendita e ai loro familiari, nonché ai familiari di titolari di una pensione o di una rendita nel contesto dei regolamenti.

c) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario a norma dell'articolo 105 del regolamento di applicazione.

56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.

57. FRANCIA-PORTOGALLO

Nulla.

58. FRANCIA-REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento).

b) . . . . . . . .

c) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

59. GRECIA-IRLANDA

Senza oggetto.

60. GRECIA-ITALIA

Senza oggetto.

61. GRECIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

62. GRECIA-PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.

63. GRECIA-AUSTRIA

Nulla.

64. GRECIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

65. GRECIA-FINLANDIA

Nulla.

66. GRECIA-SVEZIA

Nulla.

67. GRECIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

68. IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto.

69. IRLANDA-LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

70. IRLANDA-PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 28 luglio 1978 e del 10 ottobre 1978 concernente l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia parziale al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali).

b) Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

71. IRLANDA-AUSTRIA

Nulla.

72. IRLANDA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

73. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

74. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.

75. IRLANDA-REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

76. ITALIA-LUSSEMBURGO

L'articolo 4, paragrafi 5 e 6 dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia dei lavoratori agricoli).

77. ITALIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 9, terzo comma e l'articolo 11, terzo comma dell'accordo amministrativo dell'11 febbraio 1955 relativo all'applicazione della convenzione generale del 28 ottobre 1952 (assicurazione malattia).

b) L'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 3 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai titolari di pensioni e di rendite e ai loro familiari).

78. ITALIA-AUSTRIA

Nulla.

79. ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

80. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

81. ITALIA-SVEZIA

Nulla.

82. ITALIA-REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 10 febbraio e del 16 febbraio 1995 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico).

83. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI

a) L'accordo del 1° novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

b) L'accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia- maternità corrisposte in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971.

c) L'accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

84. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

Accordo del 22 giugno 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

85. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Nulla.

86. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

87. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Nulla.

88. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento ed all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico previste dall'articolo 105 del regolamento di applicazione).

c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra.

89. PAESI BASSI-AUSTRIA

Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.

90. PAESI BASSI-PORTOGALLO

a) Gli articoli 33 ed 34 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

b) L'accordo dell'11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.

91. PAESI BASSI-FINLANDIA

Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

92. PAESI BASSI-SVEZIA

Nulla.

93. PAESI BASSI-REGNO UNITO

a) L'articolo 2, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

b) Lo scambio di lettere dell'8 gennaio 1976 e del 28 gennaio 1976 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento)

c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 18 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto b) ai lavoratori autonomi che si spostano tra i Paesi Bassi e Gibilterra.

d) Lo scambio di lettere del 25 aprile e 26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.

94. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

95. AUSTRIA-FINLANDIA

Accordo del 23 giugno 1994 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

96. AUSTRIA-SVEZIA

Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

97. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.

c) Accordo del 30 novembre 1994 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni di sicurezza sociale.

98. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

99. PORTOGALLO-SVEZIA

Nulla.

100. PORTOGALLO-REGNO UNITO

Gli articoli 3 e 4 dell'allegato dell'accordo amministrativo del 31 dicembre 1981 per l'applicazione del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.

101. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

102. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

103. SVEZIA-REGNO UNITO

Nulla.

ALLEGATO 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

(Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

Osservazione generale

I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.

A. BELGIO

Pagamento diretto.

B. DANIMARCA

Pagamento diretto.

C. GERMANIA

1. Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte)

a) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo e il Regno Unito: pagamento diretto.

b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

2. Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte)

a)Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.

b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

3. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli

Pagamento diretto.

4. Assicurazione infortuni

a) Relazioni con la Spagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

b) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito: pagamento diretto, tranne nei casi in cui siano previste altre disposizioni.

D. SPAGNA

Pagamento diretto.

E. FRANCIA

1. Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi: pagamento diretto.

2. Regime dei marittimi: pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.

F. GRECIA

Pagamento diretto.

G. IRLANDA

Pagamento diretto.

H. ITALIA

a) Lavoratori subordinati

1. Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti

a) Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.

b) Rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori: pagamento tramite gli organismi di collegamento.

2. Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Pagamento diretto

b) Lavoratori autonomi:

Pagamento diretto.

I. LUSSEMBURGO

Pagamento diretto.

J. PAESI BASSI

1. Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.

2. Rapporti con la Germania: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).

K. AUSTRIA

Pagamento diretto.

L. PORTOGALLO

Pagamento diretto.

M. FINLANDIA

Pagamento diretto.

N. SVEZIA

Pagamento diretto.

O. REGNO UNITO

Pagamento diretto.

ALLEGATO 7 (A) (B)

BANCHE

(Articolo 4, paragrafo 7, articolo 55, paragrafo 3 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 8 (B) (12) (13)

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

[Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione]

L'articolo 10 bis, lettera d) del regolamento d'applicazione è applicabile a:

A. Lavoratori subordinati e autonomi

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e la Germania

- tra il Belgio e la Spagna

- tra il Belgio e la Francia

- tra il Belgio e la Grecia

- tra il Belgio e l'Irlanda

- tra il Belgio e il Lussemburgo

- tra il Belgio e l'Austria

- tra il Belgio e il Portogallo

- tra il Belgio e la Finlandia

- tra il Belgio e la Svezia

- tra il Belgio e il Regno Unito

- tra la Germania e la Spagna

- tra la Germania e la Francia

- tra la Germania e la Grecia

- tra la Germania e l'Irlanda

- tra la Germania e il Lussemburgo

- tra la Germania e l'Austria

- tra la Germania e la Finlandia

- tra la Germania e il Portogallo

- tra la Germania e la Svezia

- tra la Germania e il Regno Unito

- tra la Spagna e l'Austria

- tra la Spagna e la Finlandia

- tra la Spagna e la Svezia

- tra la Francia e il Lussemburgo

- tra la Francia e l'Austria

- tra la Francia e la Finlandia

- tra la Francia e la Svezia

- tra l'Irlanda e l'Austria

- tra l'Irlanda e la Svezia

- tra il Lussemburgo e l'Austria

- tra il Lussemburgo e la Finlandia

- tra il Lussemburgo e la Svezia

- tra i Paesi Bassi e l'Austria

- tra i Paesi Bassi e la Finlandia

- tra i Paesi Bassi e la Svezia

- tra l'Austria e il Portogallo

- tra l'Austria e la Finlandia

- tra l'Austria e la Svezia

- tra l'Austria e il Regno Unito

- tra il Portogallo e la Francia

- tra il Portogallo e l'Irlanda

- tra il Portogallo e il Lussemburgo

- tra il Portogallo e la Finlandia

- tra il Portogallo e la Svezia

- tra il Portogallo e il Regno Unito

- tra la Finlandia e la Svezia

- tra la Finlandia e il Regno Unito

- tra la Svezia e il Regno Unito

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra la Danimarca e la Germania,

- tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.

B. Lavoratori autonomi

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.

C. Lavoratori subordinati

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.

ALLEGATO 9 (A) (B) (2) (12) (14)

CALCOLO DEI COSTI MEDI ANNUI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

[Articolo 4, paragrafo 9, articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione]

A. BELGIO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie per lavoratori autonomi.

B. DANIMARCA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio sanitario pubblico, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riadattamento, dalla legge sull'assistenza sociale.

C. GERMANIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le istituzioni seguenti:

1. Per l'applicazione dell'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione:

a) Ortskrankenkassen (Casse locali di malattia);

b) Betriebskrankenkassen (Casse aziendali di malattia);

c) Innungskrankenkassen (Casse di malattia per artigiani);

d) Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori);

e) Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi);

f) Ersatzkassen für Arbeiter (Casse suppletive per operai);

g) Ersatzkassen für Angestellte (Casse suppletive per impiegati);

h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (Casse di malattia per agricoltori),

secondo la cassa che ha corrisposto le prestazioni.

2. Per l'applicazione dell'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione:

a) Ortskrankenkassen (Casse locali di malattia);

b) Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori),

secondo la cassa che ha corrisposto le prestazioni.

D. SPAGNA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dal sistema nazionale di sanità della Spagna.

E. FRANCIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

F. GRECIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito dall'ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (IKA) (Istituto di assicurazioni sociali).

G. IRLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (Health Services) concesse dagli uffici di sanità di cui all'allegato 2, in conformità delle disposizioni degli «Health Acts» (leggi sulla sanità) 1947-1970.

H. ITALIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio sanitario nazionale in Italia.

I. LUSSEMBURGO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione l'insieme delle casse malattia e l'Unione delle casse malattia.

J. PAESI BASSI

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

Tuttavia, si applica una riduzione per tenere conto degli effetti:

1. dell'assicurazione invalidità (Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO);

2. dell'assicurazione per spese speciali di malattia (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).

K. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali).

L. PORTOGALLO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari ufficiali.

M. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

N. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

O. REGNO UNITO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio nazionale della sanità nel Regno Unito.

ALLEGATO 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI E ORGANISMI DESIGNATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI (Articolo 4, paragrafo 10 del regolamento di applicazione)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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SPAZIO PER TABELLA>

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SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II (A) (B) (7)

REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO

(Articolo 4, paragrafo 11 del regolamento d'applicazione)

A. BELGIO

Regime che estende l'assicurazione relativa alle cure sanitarie (prestazioni in natura) ai lavoratori autonomi.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

Nulla.

F. GRECIA

1. Cassa assicurativa degli artigiani e dei piccoli commercianti (TEBE).

2. Cassa assicurativa dei commercianti.

3. Cassa assicurativa malattia degli avvocati:

a) Cassa previdenziale di Atene,

b) Cassa previdenziale del Pireo,

c) Cassa previdenziale di Salonicco,

d) Cassa sanità per avvocati di provincia (ÔÕÄÅ).

4.Assicurazione e cassa pensione del personale medico.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. AUSTRIA

Nulla.

L. PORTOGALLO

Nulla.

M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.

O. REGNO UNITO

Nulla.

Appendice (5)

Articolo 95 (14)

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità erogate ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari non aventi residenza nello Stato membro secondo la cui legislazione essi beneficiano di una pensione o di una rendita e hanno diritto alle prestazioni

1. L'importo delle prestazioni in natura erogate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 28 bis del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni, con un importo forfettario per quanto possibile vicino alle spese effettive.

2. L'importo forfettario è determinato moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione e applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3. Gli elementi di calcolo necessari per la determinazione di tale importo forfettario sono stabiliti secondo le regole seguenti:

a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendite è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro a tutti i titolari di pensione o rendita, dovute a norma della legislazione dello Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita, i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono menzionati nell'allegato 9;

b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione è pari, nelle relazioni tra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita che sono contemplati all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto a prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.

4. Il numero dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione a norma del paragrafo 3, lettera b), è stabilito mediante un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente. In caso di controversia, le osservazioni delle istituzioni in causa sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità per la determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità per la determinazione degli importi da rimborsare.

(1) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7.

(2) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 1.

(3) Questo articolo continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 1998. Tuttavia, nei rapporti con la Repubblica francese, esso continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2002. Vedi appendice.

(4) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5.

(5) Questo articolo è applicabile a partire dal 1° gennaio 1998. Tuttavia, nei rapporti con la Repubblica francese, esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2002.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI ATTI MODIFICATIVI DEI REGOLAMENTI (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

A. Atti di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23).

B. Atti di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1), adattati dalla decisione 95/1/CE (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

1. Aggiornamento stabilito dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983).

2.Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 160 del 20. 6. 1985 pag. 1; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.V4), pag. 142; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.F4), pag. 142; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 61; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 61].

3.Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia [GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 7; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 67; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 67].

4. Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986, che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L51 del 28. 2. 1986, pag. 44; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 73; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 73].

5. Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 86; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 86].

6. Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 143; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 143].

7. Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 154; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 154].

8. Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 165; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 165].

9. Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 46; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 46].

10. Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 124; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 124].

11. Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 130; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 130].

12. Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 151; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 151].

13. Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 63; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06) s. 63].

14. Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1).

15. Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).