31997R0089

Regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0028 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 89/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (2), in particolare l'articolo 249,

considerando che la verifica della massa netta indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica delle banane crea un problema di metodologia e di applicazione uniforme; che è pertanto opportuno precisare i metodi per la determinazione e il controllo della massa netta delle banane;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) è modificato come segue:

1. È inserito l'articolo 290 bis seguente:

«Articolo 290 bis

L'esame delle banane del codice NC 0803 00 19 per il controllo della massa netta all'importazione, deve vertere su un numero minimo di dichiarazioni di immissione in libera pratica pari al 10 % per anno e per ufficio doganale.

L'esame delle banane si effettua al momento dell'immissione in libera pratica conformemente alle norme di cui all'allegato 38 ter.»

2. È inserito l'allegato 38 ter seguente:

«ALLEGATO 38 ter:

1. Per l'applicazione dell'articolo 290 bis, le autorità doganali dell'ufficio doganale al quale è stata presentata la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di banane fresche determinano la massa netta basandosi su un campione di unità di imballaggio di banane per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine.

2. Il campione delle unità di imballaggio da pesare deve essere rappresentativo della dichiarazione e rispettare i quantitativi minimi indicati dalla seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualora l'intero carico formi oggetto di un'unica dichiarazione doganale, il servizio doganale può, salvo supposta frode, basare il calcolo della massa netta su un campione minimo di 15 unità di imballaggio (dello stesso tipo di imballaggio e della stessa origine).

La massa netta è determinata nel modo seguente:

- previa apertura di almeno una unità di imballaggio, per determinare la massa dell'imballaggio;

- la massa riconosciuta dell'imballaggio sarà ammessa per tutti gli imballaggi dello stesso tipo e dedotta dalla massa riconosciuta dell'insieme delle unità di imballaggio pesate;

- la massa media stabilita per unità di imballaggio delle banane, in funzione della massa riconosciuta del campione controllato, sarà ammessa come base per la determinazione della massa netta delle banane oggetto della dichiarazione.»

Articolo 2

Anteriormente al 1° gennaio 1998, la Commissione riesamina il tasso di controllo stabilito all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.