Regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione del 9 gennaio 1997 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1997 pag. 0011 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 27/97 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1997 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11, considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 26/97 (3), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (5), nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo; considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso; considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico; considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7), sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (9); considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento; considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto; considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; che nell'ambito del sistema A2 occorre differenziare le destinazioni vicine da quelle più lontane; considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato. 2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (10), che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1. 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12. (3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (9) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22. (10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. ALLEGATO RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI >SPAZIO PER TABELLA>