Regolamento (CE) n. 26/97 della Commissione del 9 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda i sistemi A1 e B per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1997 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 26/97 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda i sistemi A1 e B per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11, considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede il rilascio di titoli di esportazione secondo i sistemi A1, A2 e B; considerando che l'esperienza acquisita con l'utilizzazione del sistema A2 indica che è opportuno differenziare gli importi delle restituzioni secondo la zona di destinazione per tutti i sistemi; che occorre pertanto prevedere l'indicazione della zona suddetta nelle domande di titoli e nei titoli del sistema B, come pure la trasmissione di tale informazione alla Commissione per quanto riguarda le domande di titoli dei sistemi A1 e B; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato nel modo seguente: 1) All'articolo 5, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Ai titoli B si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87. Le destinazioni o gruppi di destinazioni sono indicati nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi.» 2) Gli allegati I e IV sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12. ALLEGATO I «ALLEGATO I >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 TITOLI A1 Stato membro: Data di presentazione delle domande: Prodotto (nome del prodotto) Destinazioni o gruppi di destinazioni Quantitativi richiesti Aiuto alimentare (GATT) (in chilogrammi) Altri (in chilogrammi) » >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO II «ALLEGATO IV >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2190/96 TITOLI B Stato membro: Data di presentazione delle domande (1): Prodotto (nome del prodotto) Destinazioni o gruppi di destinazioni Domande di titoli Domande ritirate Quantitativi non utilizzati Aiuto alimentare (GATT) (in chilogrammi) Altri (in chilogrammi) Aiuto alimentare (GATT) (in chilogrammi) Altri (in chilogrammi) Aiuto alimentare (GATT) (in chilogrammi) Altri (in chilogrammi) (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.» >FINE DI UN GRAFICO>