31997R0012

Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione del 18 dicembre 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1997 pag. 0001 - 0177


REGOLAMENTO (CE) N. 12/97 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio (3), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che alla data del 22 dicembre 1994, il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE (4), relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie relative alle sue competenze, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994); che, in applicazione dell'allegato 1 A di tale decisione che riprende l'Accordo sulle regole di origine, la Comunità ha assunto l'obbligo di introdurre un sistema di informazioni vincolanti in materia di origine;

considerando che occorre migliorare, nel rispetto delle specificità di ciascun sistema di regole d'origine, la coerenza fra tali sistemi per facilitarne la comprensione globale, in particolare per le regole d'origine autonome; che occorre tener conto dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata adottata a seguito della revisione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché dell'entrata in vigore del certificato di origine Forma A modificato dalla CNUCED;

considerando che deve essere chiaramente stabilito quali siano i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico, al fine di ridurre le formalità connesse all'applicazione di queste procedure;

considerando che è opportuno determinare i dati minimi che devono figurare sulla quietanza rilasciata al pagamento dei dazi previa dichiarazione verbale, onde agevolare l'accertamento dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali per le merci in questione;

considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto nel regime del transito comunitario una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentono lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico; che è opportuno prevedere la stessa flessibilità in materia di prove alternative in caso di non restituzione dell'esemplare di rinvio del carnet TIR o del carnet ATA;

considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 ha altresì previsto l'imposizione di percorsi obbligatori nel quadro del regime del transito comunitario in particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci per le quali è stata sospesa la garanzia globale; che è inoltre opportuno prevedere identiche misure di controllo per le stesse merci nel quadro del regime TIR;

considerando che occorre prevedere la possibilità di concedere il rimborso dei dazi all'importazione per l'esportazione delle merci tali e quali vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso;

considerando che, in applicazione degli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione deve decidere, sulla base delle pratiche trasmesse dagli Stati membri, da un lato, in merito a situazioni che possono consentire di non procedere alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione e, dall'altro, su domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

considerando che occorre assicurarsi che sia stato effettivamente garantito alle persone interessate da una decisione relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione, e a coloro che richiedono un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, dall'altro, il diritto di essere ascoltati;

considerando che è necessario, per evitare un'azione di ripetizione nei casi in cui sia probabile che un rimborso dovrà essere accordato in un secondo tempo, prevedere la sospensione dell'obbligo del debitore di pagare i dazi in questi casi, conformemente, in particolare, all'articolo 222, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 fissa le condizioni relative alla determinazione dell'origine delle merci; che numerosi componenti possono essere originari di più paesi; che essi possono essere preassemblati in un paese diverso da quello dove ha luogo l'assemblaggio finale dei dischi magnetici non registrati; che l'assemblaggio di dischi a partire da elementi preassemblati non può essere considerato come conferente l'origine; che in tali condizioni e allo scopo di garantire una interpretazione e una applicazione uniforme dell'articolo 24 anzidetto occorre modificare l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le decisioni n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992 (6), e n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra, del 1° luglio 1996 (7) consentono l'uso del transito comunitario fra, da un lato, la Comunità e, dall'altro, Andorra e San Marino; che pertanto è opportuno completare l'elenco dei codici utilizzati nei riquadri 51, 52 e 53 del documento amministrativo unico (DAU);

considerando che per ragioni di ordine economico pare opportuno completare l'elenco dell'allegato 87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) Il titolo II della parte I è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

INFORMAZIONI VINCOLANTI

CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 5

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

1) informazione vincolante:

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

2) richiedente:

- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;

- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

3) titolare:

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

CAPITOLO 2

Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione

Articolo 6

1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;

d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;

e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;

f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

g) classificazione prevista;

h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati"

j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;

d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;

e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;

f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;

g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;

h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;

j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 7

1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.

a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.

b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.

2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

Articolo 8

1. Copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1) nonché i dati (esemplare n. 4 del medesimo allegato), o copia dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata nonché i dati, sono trasmessi quanto prima dall'autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica.

2. Su richiesta di uno Stato membro, gli elementi che figurano nella copia di un formulario, nonché le altre informazioni ad esso connesse, gli vengono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Dette trasmissioni saranno effettuate per via telematica.

CAPITOLO 3

Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti

Articolo 9

1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:

- la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;

- secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:

- che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,

- che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

CAPITOLO 4

Portata giuridica delle informazioni vincolanti

Articolo 10

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.

2. a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;

b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.

3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:

a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;

b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.

4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 11

L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

Articolo 12

1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.

2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;

- per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;

- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;

- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;

- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;

- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.

3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.

CAPITOLO 5

Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti

Articolo 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.

Articolo 14

1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.»

2) Nella parte I, titolo IV, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Origine preferenziale

Articolo 66

Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) "merci": sia i materiali che i prodotti;

e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) "prezzo franco fabbrica": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o che possano venir rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) "valore": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, la repubblica o il territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

h) "capitoli e voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

i) "classificato": il termine che si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

j) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente dallo stesso esportatore allo stesso destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 67

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in appresso denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso ai sensi dell'articolo 68;

b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

Articolo 68

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati o allevati;

d) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);

h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) i residui provenienti da attività manifatturiere ivi svolte;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi esercitino, ai fini dello sfruttamento, diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi fabbricate esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. I termini "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

- battenti bandiera di un paese beneficiario o di uno Stato membro;

- appartenenti per almeno il 50 per cento a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri o ad una società la cui sede principale sia situata in detto paese o in uno di detti stati, nella quale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e nella quale inoltre, se trattasi di società, il capitale appartenga almeno per metà a detto paese o Stato membro, a enti pubblici o a cittadini di detto paese o Stato membro;

- il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e

- il cui equipaggio sia composto, almeno al 75 per cento, da cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

1. Ai fini dell'articolo 67, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai prodotti menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 15 si applicano le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

Articolo 70

Le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, anche qualora siano soddisfatte le condizioni poste nell'articolo 69, paragrafo 1:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterati i prodotti durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli,

ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di imballaggio;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dalla presente sezione per poter essere considerati originari di un paese beneficiario o della Comunità;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione di animali.

Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatte salve le condizioni definite nell'allegato 14, nota 3.4.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.

3. Il cumulo regionale si applica a tre distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);

b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua ed El Salvador);

c) la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).

4. Per "gruppo regionale" si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA o la Comunità andina.

Articolo 72 bis

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e

b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.

5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;

- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle della presente sezione;

b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

I segretariati in questione sono i seguenti:

- il segretariato generale dell'ASEAN;

- il segretariato permanente del MCCA;

- la "Junta del Acuerdo de Cartagena"

secondo i casi.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b) non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che facciano parte dell'attrezzatura normale e siano compresi nel prezzo di questi ultimi, oppure non siano fatturati a parte, sono considerati tutt'uno con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo di cui trattasi.

Articolo 74

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo complesso se il valore degli articoli non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano né sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 76

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE o del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno in corso. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;

b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;

c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

3. Per agevolare l'esame delle domande di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;

- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;

- i metodi di fabbricazione;

- il valore aggiunto;

- i dipendenti dell'impresa in questione;

- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;

- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;

- la giustificazione della durata richiesta;

- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 90 deve figurare la seguente dicitura:

"Deroga - regolamento (CE) n. . . ."

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

Articolo 77

Le condizioni stabilite nella presente sezione, relative all'acquisizione del carattere originario, vanno rispettate, senza soluzioni di continuità, nel paese beneficiario o nella Comunità.

Le merci originarie che dopo essere state esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità in un altro paese sono reintrodotte nel luogo di partenza sono considerate non originarie, salvo quando sia fornita alle autorità competenti la prova di quanto segue:

- che le merci rispedite sono le stesse che erano state esportate; e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in stato invariato, durante la permanenza in tale paese.

Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;

b) le merci che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, eventualmente con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni a parte quelle di scarico, ricarico o quelle destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;

c) le merci il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni a parte quelle di scarico, ricarico o quelle destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;

d) le merci il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti di quanto segue:

a) di un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

- l'esatta descrizione delle merci;

- le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto usati;

- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 79

1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per un'esposizione organizzata in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in oggetto e sempre che alle competenti autorità doganali della Comunità sia fornita la prova di quanto segue:

a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario nel paese dove ha luogo l'esposizione;

b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione nell'ambito dell'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità viene presentato, secondo le normali modalità, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e le circostanze in cui questi sono stati esposti.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - escluse quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti esteri - durante la quale i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prove dell'origine

Articolo 80

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari su presentazione di quanto segue:

a) di un certificato di origine, modulo A, secondo il modello dell'allegato 17 oppure

b) nei casi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura all'allegato 18, redatta dall'esportatore su una fattura, un buono di consegna o un altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura").

a) Certificato di origine, modulo A

Articolo 81

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93,

- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. La competente autorità pubblica del paese beneficiario rilascia il certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

6. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 5, l'autorità pubblica competente ha facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura "Comunità europea" o l'indicazione di uno Stato membro.

9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

Articolo 82

1. Il certificato d'origine, modulo A, viene presentato entro dieci mesi dalla data del rilascio da parte della competente autorità pubblica del paese beneficiario all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione dove sono presentati i prodotti.

2. I certificati d'origine, modulo A, presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione dopo la scadenza del termine di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, qualora l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione possono accettare tali certificati quando i prodotti siano stati presentati prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione e quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità,

può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione. Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 83

Quando un prodotto smontato o non montato ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, che rientra nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, viene importato con spedizioni scaglionate, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, viene fornita alle autorità doganali una sola prova dell'origine all'atto dell'importazione della prima spedizione.

Articolo 84

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alla autorità pubblica competente del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 85

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono esigere inoltre che la dichiarazione d'importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore, attestante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 86

1. A titolo eccezionale, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in deroga all'articolo 81, paragrafo 5, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce:

a) qualora non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errori od omissioni involontari o ad altre circostanze particolari; o

b) se viene debitamente dimostrato alle autorità doganali che è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A, il quale non è stato accettato all'atto dell'importazione per motivi tecnici.

2. La competente autorità pubblica può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver accertato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi al fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura "délivré a posteriori" o "issued retrospectively".

Articolo 87

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alla competente autorità pubblica che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato così rilasciato reca nella casella n. 4 la dicitura: "duplicata" o "duplicate", nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2. Ai fini dell'articolo 82, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

Articolo 88

1. Quando dei prodotti originari vengono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, la prova dell'origine iniziale può essere sostituita da uno o più certificati di origine, modulo A, affinché questi prodotti o alcuni di essi siano spediti nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati di origine sostitutivi, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale responsabile del controllo dei prodotti.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 89 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

La casella n. 4 reca la dicitura: "certificat de remplacement" o "replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

Articolo 89

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle sue autorità doganali di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3 diviene di otto mesi.

b) Dichiarazione su fattura

Articolo 90

1. Una dichiarazione su fattura può essere emessa:

a) da un esportatore comunitario autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis;

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 3 000 ECU, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1 sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere emessa se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che emette una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o pubblica del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e la sussistenza delle altre condizioni di cui alla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura viene emessa dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. La dichiarazione può essere compilata a mano; in tal caso essa è scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale o pubblica del paese d'esportazione un impegno scritto in cui si assume la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) viene emessa una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 90 bis

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti spedizioni di prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 ad emettere dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore, purché offra alle autorità doganali tutte le garanzie ai fini del controllo del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse ritengono appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Sono tenute a farlo se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 90 ter

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 viene fornita presentando:

a) un certificato di circolazione EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21; o

b) la dichiarazione di cui all'articolo 90.

2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "pays bénéficiaires du SPG" e "CE" o "GSP beneficiary countries" e "EC" nella casella n. 2 del certificato di circolazione EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

Articolo 90 quater

1. Possono beneficiare, come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione della presente sezione e non sussista alcun dubbio circa la veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di carattere commerciale le importazioni aventi carattere occasionale e riguardanti esclusivamente prodotti, riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, i quali, per natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 215 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure 600 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 91

1. Qualora si applichi l'articolo 67, paragrafi 2, 3 o 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura "cumul CE", "cumul Norvège", "cumul Suisse", oppure "EC cumulation", "Norway cumulation" o "Switzerland cumulation".

Articolo 92

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture contenute nel certificato d'origine, modulo A e nel certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non implica ipso facto l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene debitamente accertato che detto documento corrisponde alle merci presentate.

Gli errori formali manifesti come gli errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione su fattura non implicano il rifiuto del documento se non sono tali da far dubitare dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nel documento.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 93

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.

Articolo 93 bis

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 94

1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni circa l'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato d'origine, modulo A, o della dichiarazione su fattura all'autorità pubblica competente del paese beneficiario d'esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato, modulo A, o della dichiarazione su fattura, sempre che sia stata presentata, la fattura o copia della stessa, e ogni altro eventuale documento probatorio. Esse forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o in detta dichiarazione su fattura.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo le autorità di cui trattasi propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro sei mesi. Essi devono consentire di determinare se il certificato di origine, modulo A, o la dichiarazione su fattura contestati riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano effettivamente beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

Le disposizioni del primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati o delle dichiarazioni su fattura compilate conformemente alla presente sezione.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 89 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 89, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

Articolo 96

1. Il termine "Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, in quanto compatibili, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole provvedono all'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

Sottosezione 5

Disposizione finale

Articolo 97

Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 2

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0012.1

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 98

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia nonché dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza (in appresso denominati "repubbliche o territori beneficiari"), sono considerati prodotti originari di una repubblica o di un territorio beneficiari:

a) i prodotti interamente ottenuti nella repubblica o nel territorio beneficiari in questione, ai sensi dell'articolo 99;

b) i prodotti ottenuti nella repubblica o nel territorio beneficiari in questione e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 100.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di una repubblica o di un territorio beneficiari quando subiscono, nella repubblica o nel territorio beneficiari in questione, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate all'articolo 101.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

Articolo 99

1. Sono considerati interamente ottenuti in una repubblica o in un territorio beneficiari o nella Comunità:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati od allevati;

d) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) i residui provenienti da attività manifatturiere ivi svolte;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi esercitino, ai fini dello sfruttamento, diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi fabbricate esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. I termini "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- immatricolate o registrate in una repubblica o in un territorio beneficiari o in uno Stato membro;

- battenti bandiera di una repubblica o di un territorio beneficiari o di uno Stato membro;

- appartenenti per almeno il 50 per cento a cittadini di una repubblica o di un territorio beneficiari o degli Stati membri o ad una società la cui sede principale sia situata in una di queste repubbliche, o territori beneficiari o in uno Stato membro, nella quale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini della repubblica o territorio beneficiario o di uno Stato membro, e nella quale inoltre, se trattasi di società, almeno la metà del capitale appartenga ad una di queste repubbliche o territori beneficiari o ad uno Stato membro, ad enti pubblici o a cittadini di dette repubbliche o territori beneficiari, o di uno Stato membro;

- il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini della repubblica o del territorio beneficiario o degli Stati membri; e

- il cui equipaggio sia composto, almeno al 75 per cento, da cittadini della repubblica o del territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini "repubblica o territorio beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali di dette repubbliche o territori beneficiari o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio della repubblica o del territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 100

1. Ai fini dell'articolo 98, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Per i prodotti menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco riportato:

- nell'allegato 19 per i territori della Cisgiordania e di Gaza; o

- dell'allegato 20 per le Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, la Repubblica federale di Iugoslavia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

si applicano le condizioni stabilite per gli stessi prodotti nella colonna 3 in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

Articolo 101

Le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, anche qualora siano soddisfatte le condizioni poste nell'articolo 100, paragrafo 1:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterati i prodotti durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli,

ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dalla presente sezione per poter essere considerati originari di una repubblica o di un territorio beneficiario o della Comunità;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione di animali.

Articolo 102

1. In deroga all'articolo 100, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatte salve le condizioni definite nell'allegato 14, nota 3.4.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 103

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che facciano parte dell'attrezzatura normale e siano compresi nel prezzo di questi ultimi, oppure non siano fatturati a parte, sono considerati tutt'uno con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo di cui trattasi.

Articolo 104

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo complesso se il valore degli articoli non originari non supera il 15 % del prezzo fabbrica dell'assortimento.

Articolo 105

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano né sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 106

Le condizioni stabilite nella presente sezione, relative all'acquisizione del carattere originario, vanno rispettate senza soluzione di continuità nella repubblica o territorio beneficiario o nella Comunità.

Le merci originarie che dopo essere state esportate da una repubblica o da un territorio beneficiario o dalla Comunità in un altro paese sono reintrodotte nel luogo di partenza, sono considerate non originarie, salvo quando sia fornita alle autorità competenti la prova di quanto segue:

- che le merci rispedite sono le stesse che erano state esportate; e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in stato invariato, durante la permanenza in tale paese.

Articolo 107

1. Sono considerate come trasportate direttamente dalla repubblica o dal territorio beneficiario nella Comunità o da questa nella repubblica o nel territorio beneficiario:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di un altro territorio di un altro paese;

b) le merci che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dalla repubblica o dal territorio beneficiario o dalla Comunità, eventualmente con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni a parte quelle di scarico, ricarico o quelle destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;

c) le merci il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli della repubblica o del territorio beneficiario o della Comunità.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti di quanto segue:

a) di un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

- l'esatta descrizione delle merci;

- le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto usati;

- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 108

1. I prodotti spediti da una repubblica o da un territorio beneficiario per un'esposizione organizzata in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari della repubblica o del territorio beneficiario in questione e sempre che alle competenti autorità doganali della Comunità sia fornita la prova di quanto segue:

a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dalla repubblica o dal territorio beneficiario nel paese dove ha luogo l'esposizione;

b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione nell'ambito dell'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità viene presentato, secondo le normali modalità, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e le circostanze in cui questi sono stati esposti.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - escluse quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti esteri - durante la quale i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prove dell'origine

Articolo 109

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari delle repubbliche o dei territori beneficiari su presentazione di quanto segue:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 secondo il modello dell'allegato 21; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 117, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura all'allegato 22, redatta dall'esportatore su una fattura, un buono di consegna o un altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura").

a) Certificato di circolazione delle merci EUR.1

Articolo 110

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato:

- dalle autorità doganali o governative della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

- o dalle camere di commercio dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza,

purché dette autorità competenti delle repubbliche o dei territori beneficiari in questione:

- abbiano comunicato alla Commissione l'informazione prescritta dall'articolo 121; e

- assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario.

4. L'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi della presente sezione.

6. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo dell'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a qualsiasi controllo ritenuto utile.

8. Spetta alle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che i moduli di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 111

Quando un prodotto smontato o non montato ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, che rientra nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, viene importato con spedizioni scaglionate, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, viene fornita alle autorità doganali una sola prova dell'origine all'atto dell'importazione della prima spedizione.

Articolo 112

Le prove dell'origine vengono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono esigere inoltre che la dichiarazione d'importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore, attestante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 113

1. A titolo eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1, può essere rilasciato, in deroga all'articolo 110, paragrafo 10, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce:

a) qualora non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errori od omissioni involontari o ad altre circostanze particolari; o

b) se viene debitamente dimostrato alle autorità doganali che è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il quale non è stato accettato all'atto dell'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver accertato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo d'esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

4. La dicitura di cui al paragrafo 3 viene inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 114

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKÁT".

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 viene apposta nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, vale a decorrere da tale data.

Articolo 115

Quando dei prodotti originari vengono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, la prova dell'origine iniziale può essere sostituita da uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, affinché questi prodotti o alcuni di essi siano spediti nella Comunità. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi, sono rilasciati dall'ufficio doganale responsabile del controllo dei prodotti.

Articolo 116

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di cinque mesi dalla data del rilascio nella repubblica, nel territorio beneficiario o nella Comunità e viene presentato entro il medesimo termine alle autorità doganali dello Stato membro o della repubblica o del territorio beneficiario d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato membro dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Oltre a tali casi di presentazione tardiva di cui al paragrafo 2, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione possono accettare i certificati EUR.1 quando i prodotti vengono presentati loro prima della scadenza di detto termine.

b) Dichiarazione su fattura

Articolo 117

1. Una dichiarazione su fattura può essere emessa:

a) da un esportatore comunitario autorizzato ai sensi dell'articolo 118;

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 3 000 ECU, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere emessa se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di una repubblica o di un territorio beneficiario e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che emette una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti di una repubblica o di un territorio beneficiario, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e la sussistenza delle altre condizioni di cui alla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura viene emessa dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. La dichiarazione può essere compilata a mano; in tal caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 118, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni alle autorità competenti un impegno scritto in cui si assume la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) viene emessa una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nella repubblica o nel territorio di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni di cui al primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 118

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2 ad emettere dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore, purché offra alle autorità doganali tutte le garanzie ai fini del controllo del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che ritengono appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Sono tenute a farlo se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 119

1. Possono beneficiare, come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione della presente sezione e non sussista alcun dubbio circa la veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di carattere commerciale le importazioni aventi carattere occasionale e riguardanti esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, i quali per natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 215 ECU se si tratta di piccole spedizioni e 600 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 120

La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni contenute in una prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non implica ipso facto l'invalidità della prova dell'origine se viene debitamente accertato che detto documento corrisponde alle merci presentate.

Gli errori formali manifesti come gli errori di battitura in una prova dell'origine, non implicano il rifiuto del documento se non sono tali da far dubitare dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nel documento.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 121

1. Le repubbliche o i territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti delle repubbliche o territori beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono consentire agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica alle repubbliche e ai territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati EUR.1.

Articolo 122

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità competenti delle repubbliche o dei territori beneficiari nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni fornite in detto documento.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o della repubblica o del territorio beneficiario d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci EUR.1, la dichiarazione su fattura o una copia dei suddetti documenti alle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione indicando, eventualmente, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse accludono al certificato di circolazione delle merci EUR.1 o alla dichiarazione su fattura tutti i documenti commerciali utili, o copia degli stessi, e forniscono, a sostegno della domanda di controllo a posteriori, tutti i documenti e le informazioni che è stato possibile raccogliere e da cui si desume che le indicazioni contenute nel certificato o nella dichiarazione suddetti sono inesatte.

Qualora decidano di sospendere l'applicazione del regime preferenziale in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione concedono lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

3. I risultati del controllo sono portati a conoscenza delle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario entro sei mesi. Essi devono consentire di determinare se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o la dichiarazione su fattura riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano effettivamente beneficiare delle preferenze di cui all'articolo 98.

4. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura, i documenti di esportazione o le copie dei certificati vengono conservati per almeno tre anni dalle autorità competenti della repubblica o del territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

5. Nel caso di dubbi fondati, e in assenza di risposta allo scadere di un termine di dieci mesi dalla data della domanda di controllo, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, le autorità doganali richiedenti rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle preferenze.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

Articolo 123

1. Il termine "Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari della repubblica o del territorio beneficiari delle preferenze.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 si applicano, in quanto compatibili, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole provvedono all'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.»

3) L'articolo 220 è sostituito dal seguente:

«Articolo 220

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

a) per il regime del deposito doganale:

- di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

- di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;

b) per il regime del perfezionamento attivo:

- sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

- sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma;

c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi;

d) per il regime d'ammissione temporanea:

- con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

- con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi;

e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1 e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma.

2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.

3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.»

4) All'articolo 228 sono aggiunti i seguenti commi:

«Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;

b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;

c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;

d) la data di emissione;

e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa.

Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.»

5) All'articolo 455, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita all'autorità doganale:

a) esibendo un documento doganale o commerciale autenticato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione. Tale documento deve consentire l'identificazione di dette merci;

oppure

b) esibendo un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Il documento deve consentire l'identificazione delle merci di cui trattasi;

oppure

c) per quanto riguarda la convenzione ATA, con i mezzi di prova di cui all'articolo 8 della medesima.»

6) L'articolo 457 ter seguente è aggiunto alla sezione 2:

«Articolo 457 ter

1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'articolo 362, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.»

7) L'articolo 629 è sostituito dal seguente:

«Articolo 629

La dichiarazione con la quale viene attribuita ai prodotti compensatori o, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice contiene tutti gli elementi necessari per giustificare una domanda di rimborso.»

8) L'articolo 630 è sostituito dal seguente:

«Articolo 630

Salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore e, se del caso, qualsiasi merce tal quale, cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice vengono presentati all'ufficio di appuramento e sono oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione di cui trattasi, conformemente alle relative disposizioni generali.»

9) All'articolo 631, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo in caso di applicazione dell'articolo 568, la dichiarazione intesa ad attribuire ai prodotti compensatori e, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice viene presentata in uno degli uffici di appuramento indicati nell'autorizzazione.»

10) All'articolo 640, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori o, se del caso le merci tal quali, sono stati vincolati per ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice;».

11) Nella parte IV, il titolo III è così modificato:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente:

«RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE».

b) All'articolo 871, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta dalla persona di cui trattasi nel caso da presentare alla Commissione, dove si attesti che questa ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.»

c) È aggiunto l'articolo 876 bis seguente:

«Articolo 876 bis

1. Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;

b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;

c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo.

Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.»

12) All'articolo 905, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.»

13) È inserito l'allegato 1 bis di cui all'allegato I del presente regolamento.

14) L'allegato 11 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

15) L'allegato 14 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

16) L'allegato 15 è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

17) L'allegato 17 è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento.

18) L'allegato 18 è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento.

19) L'allegato 19 è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento.

20) L'allegato 20 è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

21) L'allegato 22 è sostituito dal testo di cui all'allegato IX del presente regolamento.

22) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.

23) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 34.

(7) GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 35.

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO II

Nell'allegato 11, la seguente regola è inserita tra le regole concernenti le voci «ex 8520» e «ex 8527»:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

L'allegato 14 è così modificato:

Premessa e nota 2.1.:

anziché «. . . all'articolo 69, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 1, e all'articolo 122, paragrafo 1»,

leggasi: «. . . all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 100, paragrafo 1»;

nota 2.5.:

anziché «. . . ai sensi dell'articolo 70, dell'articolo 100, paragrafo 3, e dell'articolo 122, paragrafo 3»,

leggasi: «. . . ai sensi degli articoli 70 e 101».

Sostituire il termine «Territori occupati» con «Territori della Cisgiordania e striscia di Gaza».

ALLEGATO IV

«ALLEGATO 15

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO V

«ALLEGATO 17

CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A

1. Il certificato di origine deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in inglese o in francese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Quando i certificati comportano più copie, soltanto il primo foglio, che costituisce l'originale, deve avere un fondo arabescato di colore verde.

3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4. I certificati il cui modello figura nel presente allegato possono essere accettati a decorrere dal 1° gennaio 1996; tuttavia, i certificati conformi al precedente modello 1992 possono essere presentati fino al 31 dicembre 1997.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)

2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)

3. Means of transport and route (as far as known)

Reference No

A

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined declaration and certificate)

FORM A

Issued in ..........

(country)

See notes overleaf

4. For official use

5. Item number

6. Marks and numbers of packages

7. Number and kind of packages, description of goods

8. Origin criterion

(see notes overleaf)

9. Gross weight or other quantity

10. Number

and date of invoices

11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

..........

Place and date, signature and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were

produced in ..........

(country)

and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to

..........

(importing country)

..........

Place and date, signature of authorized signatory

NOTES (1996)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*

Canada

Japan

New Zealand**

Norway

Switzerland

United States of America***

Republic of Belarus

Republic of Bulgaria

Czech Republic

Republic of Hungary

Republic of Poland

Russian Federation

Slovakia

European Union:

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ''P'' in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter ''Y'' in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter ''Z'', followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example ''Y'' 35 % or ''Z'' 35 %).

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ''G'' in Box 8; otherwise ''F''.

(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter ''W'' in box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example ''W'' 96.18).

(4) Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ''Y'' in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ''Y'' 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ''Pk''.

(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)

2. Destinataire (nom, adresse, pays)

3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)

Référence no

SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES

CERTIFICAT D'ORIGINE

(Déclaration et certificat)

FORMULE A

Délivré en ..........

(pays)

Voir notes au verso

4. Pour usage officiel

5. No

d'ordre

6. Marques et numéros des colis

7. Nombre et type de colis; description des marchandises

8. Critère d'origine

(voir notes

au verso)

9. Poids brut

ou quantité

10. No et date de la facture

11. Certificat

Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.

..........

Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat

12. Déclaration de l'exportateur

Le soussigné déclare que les mentions et indications cidessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en ..........

et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de

..........

(nom du pays importateur)

..........

Lieu et date, signature du signataire habilité

NOTES (1996)

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

Australie*

Canada

États-Unis d'Amérique***

Japon

Norvège

Nouvelle-Zélande**

Suisse

Fédération de Russie

République de Bélarus

République de Bulgarie

République de Hongrie

République de Pologne

République tchèque

Slovaquie

Union européenne:

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites

et

c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre ''P'' dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

1. États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre ''Y'' ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre ''Z'', suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: ''Y'' 35 % ou ''Z'' 35 %);

2. Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre ''G'' pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre ''F'';

3. Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre ''W'' suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple ''W'' 96.18);

4. Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre ''Y'' dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: ''Y'' 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres ''Pk'' dans la case 8;

5. Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

** Un visa officiel n'est pas exigé.

*** Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District Collector of Customs).

>FINE DI UN GRAFICO>»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO 18

Dichiarazione su fattura

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

..........

(Luogo e data) (3)

..........

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 90, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO VII

«ALLEGATO 19

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO 20

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO 22

Dichiarazione su fattura

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Version danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

..........

(Luogo e data) (3)

..........

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 117, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO X

L'allegato 38 è modificato come segue:

L'elenco dei codici per il riquadro 51 deve essere completato come segue:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO XI

È aggiunto il seguente punto 16 all'elenco dell'allegato 87:

>SPAZIO PER TABELLA>