31997Q0419(03)

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 19/04/1997 pag. 0006 - 0007


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 168 A del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 32 quinquies del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 140 A del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto l'articolo 157, paragrafo 5, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visti la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25 novembre 1988, pag. 1, con rettifica in GU n. L 241 del 17 agosto 1989, pag. 4), come modificata dalle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU n. L 144 del 16 giugno 1993, pag. 21) e 94/149/CECA, CE (GU n. L 66 del 10 marzo 1994, pag. 29), e l'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 17 febbraio 1997,

considerando che, alla luce dell'esperienza, occorre apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale;

considerando che, a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, sono necessari taluni adeguamenti del regolamento di procedura del Tribunale,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee adottato il 2 maggio 1991 (GU n. L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1; rettifica in GU n. L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34), come modificato il 15 settembre 1994 (GU n. L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU n. L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64) e il 6 luglio 1995 (GU n. L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), è modificato come segue:

1. all'articolo 32, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell'articolo 17, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il presidente del Tribunale designa prima dell'udienza, secondo un turno prestabilito dal Tribunale e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il giudice che non parteciperà alla decisione della causa.»;

2. all'articolo 32, paragrafo 2, la parola «sette» è sostituita dalla parola «nove»;

3. all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Ǥ 1

Le lingue processuali sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.»;

4. all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Ǥ 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo;

b) su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.

Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può, e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deve, deferire la richiesta al Tribunale.»;

5. all'articolo 50 viene aggiunta la seguente frase: «il presidente può rimettere tali questioni al Tribunale»;

6. l'articolo 78 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78

La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza del presidente, sentite le parti e l'avvocato generale; il presidente può rimettere la questione al Tribunale. La prosecuzione del procedimento è decisa secondo le stesse modalità. Le ordinanze contemplate dal presente articolo sono notificate alle parti.»;

7. all'articolo 87, paragrafo 5, primo comma, alla fine della prima frase, dopo le parole «in tal senso» sono inserite le parole «nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti»;

nella versione inglese dell'articolo 87, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «If costs are not applied for, the parties shall bear their own costs.»;

nella versione irlandese dell'articolo 87, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Mura n-iarrfar costais, íocfaidh na páirtithe a gcostais féin.»;

8. all'articolo 94, paragrafo 2, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Il presidente, esaminate le osservazioni scritte dell'altra parte, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. Egli esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata. Egli può rimettere la questione al Tribunale.

La decisione è adottata mediante ordinanza non motivata e non impugnabile.»;

9. all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

Ǥ 4

L'ordinanza che concede il gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all'avvocato incaricato di assistere l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e l'onorario dell'avvocato non potranno, in via di principio, superare.»;

10. all'articolo 97, paragrafo 2, le parole «Il Tribunale» sono sostituite dalle parole «Il presidente, che può rimettere la questione al Tribunale»; le parole «il presidente» sono sostituite dalla parola «egli»;

11. all'articolo 102, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Ǥ 1

Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»;

12. all'articolo 111, dopo le parole «manifestamente irricevibile», si devono aggiungere le parole «o manifestamente infondato in diritto»;

13. l'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 113

Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 114, paragrafi 3 e 4.»;

14. all'articolo 122, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla frase «Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda».

Articolo 2

Le presenti modifiche, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 marzo 1997.

Il Cancelliere

H. JUNG

Il Presidente

A. SAGGIO