31997L0079

Direttiva 97/79/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 pag. 0031 - 0032


DIRETTIVA 97/79/CE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che per motivi di chiarezza e razionalità la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 97/78/CE (5),

considerando che la sostituzione della direttiva 90/675/CEE con la direttiva 97/78/CE ha conseguenze sui testi vigenti delle seguenti direttive del Consiglio:

- 78/118/CEE, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (6),

- 72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (7),

- 85/73/CEE, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata) (8),

- 91/67/CEE, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (9),

- 91/492/CEE, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (10),

- 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (11),

- 92/45/CEE, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (12),

- 92/118/CEE, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (13);

considerando che tali direttive devono pertanto essere adeguate alla direttiva 97/78/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 14 bis, punto 2, lettera a), è soppressa la seconda frase;

b) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma.

2. La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 31 bis, i termini «articolo 17 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 18 della direttiva 97/78/CE»;

b) l'articolo 31 è soppresso.

3. All'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/73/CEE, i termini «articolo 20 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 23 della direttiva 97/78/CE».

4. La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

a) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

Si applicano le norme e i principi stabiliti dalle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.»;

b) l'articolo 24 è soppresso.

5. L'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/492/CEE è soppresso.

6. La direttiva 91/493/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 10, secondo comma, i termini «articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 97/78/CE»;

b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

7. La direttiva 92/45/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 17, è soppresso il paragrafo 2;

b) all'articolo 19 è soppresso il secondo comma.

8. La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE.»;

b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° luglio 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

(1) GU C 258 del 23.8.1997, pag. 7.

(2) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 76.

(3) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 43.

(4) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(5) Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(7) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 27).

(8) GU L 32 del 5.2.1985 pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(9) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1).

(10) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/61/CE (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 35).

(11) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(12) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(13) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/90/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24).