31997L0072

Direttiva 97/72/CE della Commissione del 15 dicembre 1997 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0055 - 0059


DIRETTIVA 97/72/CE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/6/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE il contenuto degli allegati dev'essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati con la direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che è opportuno completare le disposizioni della colonna «Designazione chimica, descrizione» inserendo un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici»;

considerando che in alcuni Stati membri sono state ampiamente sperimentate una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nonché una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi realizzati, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tale proposito nel campo delle derrate alimentari;

considerando che è necessario modificare le disposizioni della colonna «Altre disposizioni» relative a due additivi appartenenti al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti», ed a un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti»;

considerando che in alcuni Stati membri è stata sperimentata con successo una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici» e di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»; che conviene autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi su scala nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria;

considerando che è necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;

considerando che lo studio dei vari additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non è stato completato; che è pertanto necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;

considerando che l'utilizzazione dell'avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, è stata vietata a partire dal 1° aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE perché non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana;

considerando che l'ardacina, altro additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commisisone, del 20 dicembre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (4); che, sebbene tale additivo non sia attualmente commercializzato, è opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che debbono essere effettuate sull'avoparcina;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che si adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU L 35 del 5. 2. 1997, pag. 11.

(3) GU L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

(4) GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 113.

ALLEGATO

1. All'allegato I:

1.1. Nella parte A «Antibiotici», il testo della colonna «Designazione chimica, descrizione» della voce E 717 «Avilacimina» è sostituito dal seguente:

«C57.62H82.90Cl1.2O31.32 (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine, prodotti da Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860)

Fattore di composizione:

Avilamicina A: almeno il 60 %

Avilamicina B: non oltre il 18 %

Avilamicina A + B: almeno il 70 %

Altre avilamicine singole: con oltre il 6 %».

1.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», il testo della voce E 764 «Alofuginone» viene completato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.3. Nella parte E «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensati e gelificanti»:

1.3.1. la voce E 408 «Furcellarano» è soppressa.

1.3.2. Il testo della colonna «Altre disposizioni» delle voci E 418 «Gomme Gellan» e E 499 «Gomme Cassia» è sostituito dal seguente:

«Alimenti con umidità superiore al 20 %».

1.4. Nella parte G «Agenti conservanti» il testo della colonna «Altre disposizioni» della voce E 250 «Nitrito di sodio» è sostituito dal seguente:

«Alimenti con umidità superiore al 20 %».

1.5. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», il testo della voce E 598 «Alluminati di calcio sintetici» è completato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. All'allegato II:

2.1. Nella parte A «Antibiotici»:

2.1.1. Sotto la voce n. 30 «Virginiamicina», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «3. 6. 1998», a fronte della categoria di animali «Scrofe».

2.1.2. Alla voce n. 31 «Zinco-Bacitracina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Polli da ingrasso» e «Suini».

2.1.3. È aggiunta la voce seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»:

2.2.1. Alla voce n. 26 «Salinomicina sodica», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Pollastre destinate alla produzione di uova».

2.2.2. Alla voce n. 27 «Diclazuril», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini».

2.2.3. La voce n. 27 «Diclazuril» è completata come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.4. Alla voce n. 28 «Maduramicina ammonio», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini».

3. Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Salmoni, trote».

4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998».

5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-Fitasi (EC 3.1.3.8)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e «Galline (tutte le categorie di animali)».

6. Nella parte O «Microrganismi»:

6.1. Alla voce n. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)»:

6.1.1. Il contenuto figurante nella colonna «UFC/kg di alimento completo - minimo» a fronte della categoria di animali «Scrofe» è sostituito da «0,5 × 109».

6.1.2. La data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe».

6.2. Alla voce n. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (nella proporzione 1/1)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Suinetti».

6.3. Alla voce n. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47)», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Bovini all'ingrasso».

6.4 Alla voce n. 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».

7 Nella parte P «Leganti di radionuclidi», alla voce n. 1.1. «Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)», la data del «30.11.1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Ruminanti (domestici e selvatici)», «Vitelli prima dell'inizio della ruminazione», «Agnelli prima dell'inizio della ruminazione», «Capretti prima dell'inizio della ruminazione» e «Suini (domestici e selvatici)».