31997L0060

Direttiva 97/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0007 - 0009


DIRETTIVA 97/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha effettuata un riesame di tutti i solventi da estrazione che figurano nella direttiva 88/344/CEE (4) al fine di sostituire le dosi giornaliere ammissibili (DGA) provvisorie fissate nel 1981 con valori definitivi; che ciò non è stato sempre possibile in quanto, nonostante le richieste presentate all'industria, non sono state fornite le informazioni necessarie; che, sulla base delle informazioni ricevute, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha potuto confermare la propria approvazione per la maggior parte dei solventi; che è possibile abbassare i limiti massimi dei residui di solventi in taluni prodotti alimentari;

considerando che alcuni solventi non vengono più utilizzati e che occorre quindi la loro soppressione dall'allegato;

considerando che il progresso scientifico rende disponibili nuove sostanze che possono essere incluse nella direttiva in questione; che occorre autorizzare un nuovo solvente che abbia ottenuto il parere favorevole del comitato scientifico;

considerando che tale nuovo solvente, vale a dire l'1,1,1,2-tetrafluoretano, è impiegato esclusivamente per l'estrazione di sostanze aromatizzanti e che i residui nei prodotti alimentari non eccedono la quantità massima di 0,02 mg/kg; che, a prescindere dai residui, il solvente viene completamente recuperato, per cui il suo impiego, a tali condizioni, non ha alcun impatto sul riscaldamento globale dell'atmosfera;

considerando che le modifiche necessarie per adeguarsi al progresso tecnico e scientifico costituiscono misure di natura tecnica; che, per semplificare e accelerare la procedura, occorre demandare alla Commissione l'adozione di tali misure;

considerando che tale procedura permette un'immissione più rapida sul mercato delle innovazioni, a vantaggio sia dell'industria che dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/344/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:

«a) le modifiche dell'allegato necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui;».

Le precedenti lettere a), b) e c) diventano rispettivamente lettere b), c) e d).

2) L'allegato è modificato come segue:

a) PARTE I

È soppressa la sostanza «Acetato di butile».

b) PARTE II

La voce relativa alla sostanza «Esano» è sostituita dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) PARTE III

- È soppressa la sostanza «1-Metil-propan-1-olo».

- È aggiunta la sostanza seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:

- consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, non oltre il 27 ottobre 1998,

- vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 27 aprile 1999. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU C 278 del 24. 9. 1996, pag. 25.

(2) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 3.

(3) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 24 marzo 1997 (GU C 157 del 24. 5. 1997, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 29). Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1997.

(4) GU L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 21. 12. 1994, pag. 10).